Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15087 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/07/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 21/07/2016), n.15087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13081/2015 proposto da:

N.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRESCIA 29,

presso lo studio dell’avvocato FRANCISCO ZACHIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DONATO AMATO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI COOP ARL, in persona del suo

Procuratore Speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI,

che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

C.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 808/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

1/10/2014 depositata il 18/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato Giuffrè Maria Antonia per delega dell’Avvocato

Donato Amato difensore del ricorrente, che si riporta agli scritti

del ricorso;

udito l’Avvocato Giulia Purcaro con delega verbale dell’Avvocato

Fabio Alberici difensore della resistente, che si riporta agli

scritti del controricorso.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c.:

“1. In riforma della sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Lecce ha rigettato la domanda di risarcimento di danni conseguenti a sinistro stradale proposta da N.F. nei confronti di C.V. e della sua assicuratrice Soc. Cattolica s.p.a., ritenendo che l’incidente non fosse ascrivibile a condotta colposa del C. e che il N. avesse perso il controllo della sua motocicletta per altre cause.

2. Il N. propone tre motivi di ricorso deducendo la violazione dell’art. 116 c.p.c. e artt. 2700 e 2733 c.c. (primo motivo), la omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo (secondo) e la “evidente lacunosità motivazionale” (terzo).

Il ricorrente si duole che la Corte abbia escluso che l’incidente sia stato provocato dal C. (che – secondo quanto prospettato dal N. – avrebbe tagliato la strada all’odierno ricorrente durante la manovra di rientro da un sorpasso), disattendendo sia la confessione resa dal convenuto che le dichiarazioni del teste Nu. e riconoscendo rilievo decisivo alle dichiarazioni rese dal C. ai Carabinieri nell’immediatezza del fatto.

3. Il primo motivo è infondato laddove deduce la violazione dell’art. 2700 c.c., in quanto la Corte non ha attribuito fede privilegiata alle dichiarazioni del C. recepite nel verbale redatto dai Carabinieri, ma le ha valutate liberamente, ritenendole più attendibili di quelle – difformi – rese in sede di interrogatorio formale.

Nè risulta in alcun modo violata la disposizione dell’art. 2733 c.c., comma 3, che, prevedendo il libero apprezzamento della confessione del litisconsorte necessario, non imponeva alla Corte di attenersi senz’altro alle dichiarazioni rese dal C. in sede di interrogatorio formale.

Per il resto, le censure mosse dal N. col primo motivo si sostanziano in un’inammissibile istanza di lettura alternativa delle risultanze istruttorie e, prima ancora, nella sollecitazione ad una diversa selezione degli elementi da utilizzare ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro; attività tutte rimesse al prudente apprezzamento del giudice di merito e non censurabili in sede di legittimità che sotto il profilo dell’omesso esame di fatti decisivi, nei termini di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5.

4. Il secondo motivo è inammissibile in quanto censura la sentenza depositata nel novembre 2014 – ai sensi del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deducendo pertanto un vizio non più scrutinabile in relazione ad una sentenza depositata successivamente all’11.9.2012.

5. Il terzo motivo è anch’esso inammissibile, per difetto di specificità della censura, che difetta anche di autosufficienza laddove assume l’inesistenza delle incongruenze affermate dalla Corte senza trascrivere gli elementi che varrebbero a comprovare una perfetta convergenza fra le dichiarazioni del teste Nu. e quelle dei due motociclisti.

6. Si propone pertanto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di lite”.

A seguito della discussione del ricorso in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 2.900,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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