Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15087 del 17/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15087 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 20102-2013 proposto da:
BERNARDO FRANCESCO BRNFNC80C10G315N, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE ARMENTO giusta
mandato speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60,
presso lo studio dell’avvocato ENRICO CAROLI, rappresentata e
difesa dall’avvocato -VINCENZO PALTRINIERI giusta procura a
margine del controricorso;
– contrari -corrente nonchè contro

Ciso
7-75-

Data pubblicazione: 17/07/2015

LO PINTO ANDREA, BONOMO GIUSEPPA, FONDIARIA SAI
SPA;
intimati avverso la sentenza n. 2414/2013 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA;
udito l’Avvocato Vincenzo Paltrinieri difensore della ricorrente che si
riporta gli acritti.
Premesso in fatto.
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
<<1.- Francesco Bernardo citava il giudizio innanzi al Tribunale di Milano Francesca Bonomo (quale proprietaria), Andrea Lo Pinto (quale conducente) Unipol Assicurazioni S.p.A. e Fondiaria Sai S.p.A., quale impresa designata alla rappresentanza del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, per sentire dichiarare tutti corresponsabili dell'incidente stradale occorso a causa dello scontro tra l'autovettura Fiat Panda tg. 387873, condotta dal Lo Pinto, e i] motociclo Ducati 648 tg. BC-41 218 condotto dall'attore, e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a casa dal sinistro, da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 2.- 11 Tribunale di Milano accoglieva la domanda del Bernardo, riconoscendo il suo diritto al risarcimento dei danni biologico, da invalidità temporanea e morale, per una somma complessiva di £ 64.259,67, ma non anche del danno patrimoniale al motociclo, ritenendo lo stesso non adeguatamente documentato in quanto l'attore non aveva fornito la prova né dell'asserita antieconomicità delle riparazioni, né della rottamazione del veicolo stesso. 3.- La Corte d'Appello di Milano ha respinto sia l'appello principale proposto da Francesca Bonomo e da Andrea Lo Pinto avverso la sentenza di primo grado, sia, per quanto qui rileva, il motivo di appello incidentale proposto dal Bernardo, con il quale quest'ultimo si doleva della mancata liquidazione del danno patrimoniale al motociclo. Il ricorso è proposto con un unico motivo. L'Unipol Assicurazioni S.p.A. resiste con controricorso. Non si difendono gli altri intimati. 4.-Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente deduce nullità della sentenza per mancanza e contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 e violazione dell'art. 2967 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., perché la Corte territoriale ha ritenuto che "la carenza di documentazione in ordine alla avvenuta demolizione del motociclo costituisce uno scoglio insormontabile ai fini dell'accoglimento del proposto incidentale gravame". Il ricorrente sostiene di aver provato tale voce di danno, avendo prodotto in giudizio il preventivo delle rottamazioni e le fotografie del motociclo incidentato, e che, pertanto, non sarebbe motivato il rigetto della relativa domanda risarcitoria. Lamenta, inoltre, il Bernardo che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto suo onere probatorio dimostrare l'avvenuta rottamazione del veicolo, laddove, a suo dire, sarebbe stato invece onere di controparte eccepire e provare l'eventuale ricorrenza di un utile scaturente da detta mancata rottamazione. Infine, il ricorrente si duole che la Corte non solo non abbia preso in considerazione il materiale probatorio da lui prodotto in giudizio, ma che sia pervenuta al Ric. 2013 n. 20102 sez. M3 - ud. 10-06-2015 -2- MILANO del 5/12/2012, depositata il 11/06/2013; In conclusione, si propone il rigetto del ricorso.>>.

La relazione è stata comunicata e notificata come per legge.
Ritenuto in diritto.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il
Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di
Unipol Assicurazioni SPA, delle spese del giudizio di cassazione,
complessivamente liquidate nell’importo di C 3.200,00, di cui C 200,00 per
esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma I quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto che
sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il giorno 10 giugno 2015, nella camera di consiglio della
sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di cassazione.

rigetto della domanda senza nemmeno previamente disporre l’espletamento di CTU,
4.1.- Il motivo non merita di essere accolto.
condivisibile il ragionamento operato dai giudici del merito. Il ricorrente, infatti, ha si
depositato il preventivo delle riparazioni, ma solo per dimostrare la loro eventuale
antieconomicità, ovverossia che per riparare il veicolo si sarebbe resa necessaria una somma
pari al prezzo di acquisto di un motociclo nuovo dello stesso tipo, e ha conseguentemente
richiesto che il motociclo gli venisse pagato per nuovo; i giudici di primo e di secondo grado
hanno allora rilevato che per la corresponsione di un danno patrimoniale pari al prezzo di
acquisto di un motociclo nuovo era indispensabile la prova della rottamazione del veicolo
danneggiato. Delle due l’una: o il danneggiato produce il preventivo e fa eseguire le riparazioni,
richiedendo poi quanto speso a tale fine, oppure dispone la demolizione del veicolo e chiede la
liquidazione del valore del motociclo stesso.
Da tali considerazioni emerge che la Corte d’Appello non ha affatto omesso di motivare su
un fatto decisivo per il giudizio, ma ha, al contrario, preso in considerazione la doglianza
dell’appellante incidentale senza tuttavia condividerne le conclusioni.
Quanto al mancato espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, lamentato dal ricorrente,
si osserva che tale vizio è ricorribile per cassazione solo laddove l’omessa consulenza tecnica si
sostRnzi in carenze o deficienze diagnostiche della sentenza, o in affermazioni illogiche o
scientificamente errate (ex multis: Cass. 22707/2010); tali carenze non ricorrono nel caso di
specie: infatti, il mancato risarcimento del danno patito dal motociclo non è dipeso dalla
difficoltosa quantificazione del danno stesso, ma dalla mancata prova della rottamazione del
mezzo quale condizione cui è necessariamente subordinata la liquidazione di tale voce di
danno.
Altrettanto infondata è la censura circa l’asserita violazione dell’art. 2967 c.c., in quanto
l’avvenuta rottamazione del veicolo danneggiato è elemento costitutivo della domanda
risarcitoria e, in quanto tale, deve essere provata dalla parte che fa valere in giudizio tale
pretesa.

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