Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15087 del 08/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/07/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 08/07/2011), n.15087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17319/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo

n. 9, presso lo studio Trifirò e Partners, rappresentata e difesa

dall’AVV. CORNA Anna Maria per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.C., elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Don

Minzoni n. 9, presso lo studio dell’Avv. AFELTRA Roberto, che lo

rappresenta e difende assieme all’Avv. Luigi Zezza per procura

rilasciata a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 391/2006 della Corte d’appello di Milano,

pronunziata nelle cause riunite nn. 1475-1479-1485/04 r.g.,

depositata in data 7.06.06;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19.05.2011 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;

udito l’Avv. Zucchinali per delega Corna;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rinvio della causa a nuovo

ruolo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza del Tribunale di Milano veniva accolta la domanda di alcuni ex dipendenti di Poste Italiane s.p.a. di dichiarare nullo il termine apposto alla loro assunzione alle dipendenze di detta società. In particolare era accolta la domanda di L.C. in relazione a contratto a termine stipulato per il periodo 14.11- 31.12.02 e motivato dalla necessità di far fronte a “esigenze tecniche, organizzative e produttive connesse all’attuale fase di riorganizzazione dei Centri Rete Postali, ivi ricomprendendo una più funzionale ricollocazione “del personale sul territorio, nonchè per far fronte ai maggiori flussi di traffico del periodo natalizio”.

2.- Proposto appello da Poste Italiane s.p.a., la Corte d’appello di Milano, con riferimento alla posizione L., che qui interessa, con sentenza depositata in data 7.06.06 rigettava l’impugnazione.

La Corte di merito, rilevato che al caso di specie era applicabile la disciplina del D.Lgs 6 settembre 2001, n. 368, riteneva che Poste Italiane avesse offerto di provare solo circostanze generiche, per le quali: a) non era possibile collegare l’assunzione alle esigenze produttive dedotte nell’atto di assunzione, con riferimento alla situazione dell’ufficio di destinazione ed alla posizione del lavoratore; b) non era possibile provare l’incremento del flusso di traffico nel periodo in esame.

3.- Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione successivamente illustrato con memoria.

Si difende con controricorso L.. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il Collegio ha disposto la stesura di motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.- Poste Italiane ricorre con sei motivi, deducendo in prima vizio di omesso esame, essendo la motivazione di rigetto dell’appello riferita solo alla seconda causale dedotta nel contratto (l’aggravio dovuto all’approssimarsi delle festività di fine anno) e non anche alle esigenze di riorganizzazione aziendale, su cui Poste Italiane in entrambi i gradi di merito pure aveva dedotto ampie difese.

5.- Con i rimanenti cinque motivi la ricorrente contesta la mancata ammissione delle prove dedotte, per pretesa genericità (secondo motivo), l’applicazione della sanzione della trasformazione dell’assunzione a termine in contratto a tempo indeterminato (terzo motivo), la violazione di consolidati principi in materia di risarcimento del danno (nozione di mora credendi, modalità di accertamento dell’aliunde perceptum, quantificazione del danno, v.

motivi quarto, quinto e sesto).

6.- La giurisprudenza di legittimità, in presenza di duplicità di ragioni legittimanti, ritiene corretta l’apposizione del termine, ove, come nel caso di specie, la contemporanea indicazione non procuri incertezza sulla motivazione giustificatrice del contratto, con l’unica condizione che non sussista incompatibilità o intrinseca contraddittorietà tra dette ragioni (Cass. 17.6.08 n. 16396). Ferma ed impregiudicata tale coerenza – nella specie non posta in dubbio dal giudice di merito – la verifica della sussistenza dei requisiti per l’apposizione del termine deve abbracciare l’intera fattispecie dedotta in contratto.

7.- Il primo motivo è meritevole di accoglimento, in quanto il giudice di appello è effettivamente incorso nel vizio di omesso esame, atteso che dalla scarna motivazione dedicata alla posizione L., emerge che la Corte di merito ha ritenuto insufficiente le circostanze dedotte e le prove offerte con riferimento non all’intera fattispecie posta a base dell’assunzione, ma alla sola seconda ragione legittimante l’apposizione del termine, rilevando che “manca nei capitoli dedotti qualsiasi indicazione, quantomeno statisticamente prevedibile, sulle percentuali di incremento dell’attività collegato al periodo che interessa e, insieme, sul numero delle assunzioni a termine per far fronte alla conseguente esigenza …”.

8.- L’esame solo parziale della tesi difensiva dell’appellante – che era stata prospettata in termini ben più ampi di quelli considerati dal giudice di appello – impone l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri cinque, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale procederà a nuovo esame ed al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2011

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