Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15086 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. III, 31/05/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 31/05/2021), n.15086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 8931 del ruolo generale dell’anno 2018

proposto da:

C.L., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura a margine del ricorso, dagli avvocati Luigi Della Colletta,

(C.F.: DLLLGU56B28B662F), e Marco Lorenzani (C.F.:

LRNMRC57C12H501K);

– ricorrente –

nei confronti di:

U.L.S.S. N. (OMISSIS) DI BELLUNO, (P.I.: (OMISSIS)), in persona del

Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore, rappresentato

e difeso, giusta procura a margine del controricorso, dagli avvocati

Luca Dalle Mule, (C.F.: DLLLCU54E27A757M) e Francesco Pirocchi,

(C.F.: PRCFNC30520F942F)

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia n.

2011/2017, pubblicata in data 19 settembre 2017;

udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 19

gennaio 2021 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Per quanto è possibile evincere dagli atti, la U.L.S.S. n. (OMISSIS) di Belluno ha ottenuto un Decreto Ingiuntivo (per l’importo di Euro 16.815,69) nei confronti dei fratelli C.L. e Li., eredi di Co.Ag., a titolo di ripetizione di indebito, avendo subito una condanna in primo grado al pagamento di una somma di danaro, ridotta all’esito del giudizio di appello, dopo che aveva già corrisposto i relativi importi.

L’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dai C. è stata accolta dal Tribunale di Belluno.

La Corte di Appello di Venezia, in riforma della decisione di primo grado, confermata la revoca del decreto ingiuntivo, ha condannato gli ingiunti al pagamento della minor somma di Euro 11.163,57.

Ricorre C.L., sulla base di dodici motivi.

Resiste con controricorso la U.L.S.S. n. (OMISSIS) di Belluno.

E’ stata disposta la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

L’azienda controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di Cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U., Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 – 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.

Non vengono indicati in modo sufficientemente specifico l’oggetto e le ragioni poste a base del ricorso monitorio, tutte le contestazioni avanzate in sede di opposizione dagli ingiunti, le difese dell’azienda creditrice in relazione a tali contestazioni, il contenuto e le precise ragioni sulla base delle quali il tribunale ha accolto integralmente l’opposizione e gli specifici motivi di appello in proposito avanzati dalla U.L.S.S. n. (OMISSIS) di Belluno, nonchè le difese svolte dagli appellati in sede di gravame.

In particolare, trattandosi di una controversia che riguarda la esatta determinazione dell’importo di un credito per sorta capitale, interessi ed accessori vari, è assorbente la considerazione che manca nel ricorso l’esatta indicazione di tutti gli elementi di fatto necessari per l’effettuazione dei relativi conteggi sul piano aritmetico (anche mediante il richiamo del completo contenuto del titolo esecutivo sulla base del quale è stato effettuato il pagamento e della decisione che lo ha parzialmente riformato), onde consentire alla Corte di valutare in dettaglio la correttezza dei calcoli effettuati prima dalle parti e poi dai giudici di merito e, di conseguenza, giudicare nel merito la eventuale ammissibilità e fondatezza delle censure svolte dal ricorrente in relazione a tali calcoli.

La mancanza di tutti gli indicati elementi di fatto e di più puntuali richiami al contenuto degli atti processuali rilevanti nonchè delle difese delle parti e della decisione di primo grado, comporta altresì l’inammissibilità per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, anche delle censure avanzate con i singoli motivi del ricorso, le cui rubriche, per completezza, si richiamano di seguito:

“1) Violazione dell’art. 112 (ultra ed extrapetizione) e art. 653 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

2) Nullità della sentenza. Violazione art. 360 c.p.c., n. 4.

3) Violazione dell’art. 3 Cost. e del principio della rivalutazione ope judicis per debiti di valuta (danno biologico) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

4) Violazione art. 474 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

5) Vizio logico e giuridico – violazione di principi generali sulla rivalutazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

6) Vizio logico e giuridico in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4;

7) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

8) Vizio logico e giuridico in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

9) Violazione di principi generali in materia di rivalutazione ope legis dell’obbligazione di valuta e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

10) Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

11) Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

12) Violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Non sussistono invece, a giudizio della Corte, i presupposti per la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, richiesta dalla controricorrente, in quanto, sebbene il ricorso sia effettivamente formulato in modo tale non superare la verifica di ammissibilità, non sussistono elementi sufficienti a far ritenere la sua stessa proposizione come un abuso dello strumento processuale.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’azienda controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

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