Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15086 del 22/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 22/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 22/06/2010), n.15086
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 6399/2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore generale pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
L.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 44/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di MILANO del 17/01/08, depositata il 20/08/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di L.A. (che è rimasto intimato) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento Irpef 1999 in relazione a reddito di partecipazione a società di persone, la C.T.R. Lombardia confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso del contribuente), rilevando che era stata prodotta sentenza della stessa sezione con la quale era stato respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nella controversia instaurata dalla società partecipata dall’odierno ricorrente.
2. Il primo motivo (col quale la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14, 29 e 61, nonchè artt. 101, 102, 157 e 159 c.p.c. oltre che art. 111 Cost., per omesso rilievo del difetto di integrità del contraddittorio in relazione alla sussistenza di litisconsorzio necessario originario tra lai società e tutti i suoi soci) è manifestamente fondato, posto che nella specie non risulta che il socio abbia proposto eccezioni di tipo personale, e che questa Corte ha in proposito affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, non avendo infatti siffatta controversia ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (v. SU n. 14815 del 2008).
Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto, con assorbimento del secondo motivo (col quale si deduce mancanza di motivazione). La sentenza impugnata deve essere perciò cassata, e, rilevata la nullità del processo per difetto iniziale del contraddittorio, gli atti devono essere rimessi al giudice di primo grado. Atteso lo sviluppo della controversia nel merito e considerato che la giurisprudenza sopra citata è intervenuta in epoca di molto successiva alla proposizione del ricorso introduttivo, si dispone la compensazione delle spese dell’intero processo.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rimette gli atti alla C.T.P. di Milano. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010