Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15086 del 21/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 21/07/2016), n.15086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12746/2015 proposto da:

D.I. & C. SAS DI T.R., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato STEFANO PETTORINO giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

NAVIGARE SAS DI B.G. & C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 915/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

20/02/2015, depositata il 26/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c.:

“1. In relazione ad un rapporto di locazione ad uso diverso intercorso tra la locatrice Navigare s.a.s. e la conduttrice D.I. e C. s.a.s., la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato la D.I. a pagare i canoni dovuti fino al mese di marzo 2010 e aveva rigettato la domanda di corresponsione dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale proposta dalla conduttrice.

2. Col primo motivo di ricorso, la D.I. e C. s.a.s. censura la sentenza per non avere accolto il motivo di appello con cui era stata dedotta la nullità della sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione degli artt. 281 quinquies, 189 e 190 c.p.c., in quanto la sentenza era stata introitata per la decisione senza che fosse stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

2.1. Al riguardo, la Corte ha affermato che – nonostante i richiami alla disciplina di cui all’art. 281 quinquies c.p.c. – il primo giudice aveva deciso la causa ai sensi dell’art. 447 bis c.p.c., concedendo anche un termine per note difensive ex art. 429 c.p.c., entro il quale la stessa società appellante aveva depositato delle “memorie di discussione”.

2.2. Il motivo è – a tacer d’altro – inammissibile dal momento che, a fronte dell’accertamento dell’avvenuto deposito di memorie difensive in vista dell’udienza di discussione, la ricorrente non ha indicato in cosa sia concretamente consistito il lamentato pregiudizio del diritto di difesa (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 3758/2009, secondo cui la violazione delle norme processuali non è invocabile in sè e per sè, essendo viceversa sempre necessario che la parte deduca anche la sussistenza di un effettivo pregiudizio conseguente alla violazione medesima).

3. Col secondo motivo (violazione ed erronea applicazione della L. n. 392 del 1978, artt. 34, 35 e 80, anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè degli artt. 112, 324, 329 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), la ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale: rileva che la circostanza che l’immobile fosse concretamente adibito ad attività commerciale comportante contatti col pubblico degli utenti e dei consumatori era stata ammessa dalla stessa locatrice ed accertata dal primo giudice, cosicchè sulla stessa si era formato il giudicato interno e non risultava ammissibile l’eccezione – sollevata dalla Navigare s.a.s. nella comparsa di costituzione in appello – circa il fatto che l’immobile fosse adibito a mero deposito di bevande.

3.1. Al riguardo, la Corte ha affermato che – a fronte di un contratto che prevedeva l’utilizzo come deposito – gli esiti dell’istruttoria circa l’effettiva destinazione dell’immobile erano risultati “contraddittori” e che, “in ogni caso”, non vi era prova che il cambio della destinazione d’uso dell’immobile fosse stato portato a conoscenza della locatrice, in modo da poter ritenere che -in difetto di richiesta di risoluzione entro i tre mesi successivi – al rapporto dovesse applicarsi il regime corrispondente all’uso effettivo (L. n. 392 del 1978, ex art. 80).

3.2. Il motivo è inammissibile, in quanto non censura specificamente la seconda delle anzidette rationes decidendi, da sola sufficiente ad escludere la spettanza dell’indennità, alla luce del principio secondo cui, “quando è contrattualmente stabilita una destinazione dell’immobile locato ad attività che non comportino il contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori, al conduttore che invochi il diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale non è sufficiente dimostrare che nonostante il tenore delle clausole contrattuali nell’immobile è stata svolta un’attività comportante detto contatto, essendo anche necessario che egli provi che sia decorso il termine di tre mesi dalla data in cui il locatore ha avuto conoscenza dell’uso pattuito, ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 80″ (Cass. n. 9789/1998; cfr. anche Cass. n. 17494/2007); nè può ritenersi che valga allo scopo il rilievo che vi era stata ammissione, da parte della locatrice, della destinazione commerciale dell’immobile, giacchè tale ammissione non implicava il riconoscimento di un utilizzo comportante contatti col pubblico degli utenti e dei consumatori (non necessariamente ricorrenti in ogni locazione commerciale) nè la consapevolezza, da parte della Navigare s.a.s., di un siffatto utilizzo.

4. Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese di lite”.

A seguito della discussione del ricorso in Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, escludendo tuttavia la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, in difetto di attività difensiva da parte dell’intimata.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quarter, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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