Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15086 del 08/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/07/2011, (ud. 25/02/2011, dep. 08/07/2011), n.15086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30283/2007 proposto da:

P.M., P.P., B.V., P.

G., P.S., tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE G. MAZZINI 114/A, presso lo studio dell’avvocato PASCUCCI

Franco, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARPONI

SCHITTAR DOMENICO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, BIONDI GIOVANNA, PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, giusta

delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 13/2007 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 13/02/2007 R.G.N. 441/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/02/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato DE FAZI MARCO per delega PASCUCCI FRANCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 13 febbraio 2007, la Corte d’Appello di Venezia accoglieva il gravame svolto dall’INPS contro la sentenza di primo grado che aveva accertato il diritto di Po.Ma., dirigente del disciolto INAM collocato in quiescenza il 1 gennaio 1971, alla riliquidazione del trattamento pensionistico mediante inclusione dell’indennità di funzione e del compenso incentivante, con condanna dell’INPS alla riliquidazione del trattamento di reversibilità spettante alla coniuge superstite e dei ratei maturati e non liquidati spettanti, pro quota, agli eredi, oltre interessi legali sulle somme rivalutate.

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

con riferimento al compenso incentivante, del quale l’INPS aveva dedotto la necessaria correlazione con la sussistenza di un rapporto di dipendenza, nella specie cessato, non sussisteva una specifica previsione di pensionabilità del compenso riservata al legislatore, onde sulla scia delle SU nn. da 27394 a 27397 del 2005, doveva essere escluso dalla riliquidazione della pensione;

– quanto all’indennità di funzione, si trattava di emolumento attribuito dal Comitato esecutivo dell’INPS in base alla L. n. 88 del 1989, art. 13, comma 4, correlato all’effettivo svolgimento della funzione dirigenziale e non espressamente qualificabile come pensionabile da nessuna disposizione normativa;

la domanda di restituzione delle somme già erogate non poteva trovare accoglimento, in assenza di prova dell’avvenuta corresponsione degli emolumenti in esecuzione della decisione del primo giudice.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della corte territoriale, B. V. e gli altri quattro litisconsorti in epigrafe indicati, quali eredi di Po.Ma., hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrato con memoria. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 24, 30 del Regolamento previdenziale INAM in relazione alla L. n. 88 del 1989, art. 13, comma 4 (art. 360 c.p.c., n. 3).

In sintesi, il motivo è articolato in una serie di censure incentrate sull’esclusione della correlazione tra l’indennità di funzione e l’effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali per non aver mai l’INPS contestato, nei gradi di merito, lo svolgimento delle predette funzioni dirigenziali; sull’insussistenza di una previsione regolamentare che preveda il requisito dell’effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali; sull’applicabilità della clausola oro con riferimento ad un emolumento introdotto per i dirigenti INPS e INAIL; sulla previsione dell’emolumento in questione per i predetti dirigenti, INPS e INAIL, con provvedimento generale e sulla sua connotazione di compenso fisso e continuativo. Il complesso motivo si conclude con la formulazione dei quesiti di diritto: con il primo si chiede alla Corte di dire se i Giudici del gravame abbiano fatto corretta applicazione degli artt. 5 e 30 Reg. Prev. in relazione alla cit. L. n. 88, art. 13, comma 4, ritenendo che, ai fini dell’applicabilità della c.d. clausola oro al dirigente INAM posto in quiescenza prima dell’introduzione dell’indennità di funzione alla cit. L. n. 88, ex art. 13, comma 4, fossero richiesti il concreto esercizio delle funzioni dirigenziali da parte del richiedente e la presenza di un’espressa qualificazione, da parte di una fonte normativa, della pensionabilità di detto emolumento; con il secondo si chiede se l’indennità di funzione predetta – nella sua quota A, prevista a favore dei pari grado in servizio presso l’INPS, sia da includersi nella base di calcolo del trattamento integrativo del trattamento pensionistico del dirigente INAM posto in quiescenza, come P., prima dell’entrata in vigore della L. n. 88 del 1989.

5. Col secondo motivo il ricorrente denuncia illogicità della motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) per aver la corte di merito trascurato la non contestazione, da parte dell’INPS, sia dell’esercizio delle funzioni dirigenziali, sia del riconoscimento, da parte del medesimo Istituto, della valenza pensionabile dell’emolumento controverso. Il motivo si conclude con la formulazione del momento di sintesi.

6. Col terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 416 e 442 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) per non aver la corte di merito tenuto conto della valenza processuale della condotta dell’INPS che non ha contestato l’esercizio delle funzioni dirigenziali e ha riconosciuto la valenza pensionabile dell’emolumento controverso. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

7. I motivi, per la loro connessione logica, vanno esaminati congiuntamente.

8. L’esame del Collegio è limitato al capo della sentenza relativo all’inclusione dell’indennità di funzione nel trattamento previdenziale goduto dal dirigente del disciolto INAM collocato in pensione in epoca antecedente all’introduzione dell’indennità di funzione per i pari grado presso l’INPS ed aireliminazione della clausola oro. Nessun motivo di doglianza è stato introdotto, nel giudizio di legittimità, con riferimento al compenso incentivante.

9. Va, poi, dato atto che l’Inps non ha specificamente contestato, nelle pregresse fasi di merito, che la quota A dell’indennità di funzione attribuita ai dirigenti in servizio facesse parte della retribuzione pensionabile, anzi ne ha espressamente ammesso la pensionabilità e il pagamento della relativa contribuzione (v., in particolare, la memoria di costituzione in primo grado, ove si legge:

“alla indennità di funzione quota A, per la parte relativa alla qualifica rivestita, è stato riconosciuto il carattere di emolumento fisso e continuativo, sottoposto a prelievo contributivo, utile sia ai fini del trattamento integrativo che di quello di quiescenza”).

10. Nè l’Istituto di previdenza ha mai contestato, nelle fasi di merito, che P. avesse svolto funzioni di dirigente dell’INAM e fosse andato in pensione con la qualifica di dirigente superiore.

11. Passando all’esame delle questioni poste dai motivi di censura, snelliti dalle questioni per le quali non vi sono state specifiche contestazioni nelle sedi di merito e con il ricorso per cassazione, osserva il Collegio che la giurisprudenza di questa Corte ha già esaminato, con riferimento ai dipendenti INAM collocati in quiescenza, come la B., prima della soppressione dell’ente e perciò non “trasferiti” ad altre amministrazioni, i nodi, interpretativi posti dal D.P.R. n. 761 del 1979, art. 75, comma 2, emanato in virtù della L. n. 833 del 1978, art. 47 – concernente delega al Governo per la disciplina dello stato giuridico delle unità sanitarie locali – che ha, tra l’altro, dato facoltà ai dipendenti degli enti mutualistici soppressi, tra i quali l’INAM, trasferiti alle unità sanitarie locali di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza.

12. In particolare, è stato superato il dubbio originato dalla formulazione letterale della norma, interpretando il complesso apparato normativo enunciato nell’art. 75 cit., nel senso che il sistema di previdenza integrativo di tipo “aziendale”, già gestito dal Fondo di previdenza dell’INAM cioè da una struttura costituita all’interno dell’ente pubblico datore di lavoro e operante nell’ambito del rapporto di impiego – è stato sostituito integralmente mediante l’assunzione, da parte dell’INPS, con la gestione ad esaurimento, del compito di erogare, a carico dell’AGO, il trattamento integrativo in precedenza corrisposto dal preesistente Fondo, e ciò in favore di tutti, indistintamente, gli aventi diritto alle prestazioni del Fondo stesso, da identificare sia nel personale in servizio che avesse esercitato la facoltà di opzione, sia nel personale all’epoca già collocato a riposo e non chiamato, a jortiori, ad esprimere alcuna opzione (ex plurimis, Cass. SU 27394/2005 e, per l’ampia ricostruzione normativa, Cass. 17095/2010).

13. Con l’indicata modifica legislativa, anche nei confronti dei dipendenti pubblici già cessati dal servizio, l’obbligazione pensionistica, prima inerente al rapporto di pubblico impiego, è stata attratta nel novero dei rapporti previdenziali obbligatori ed è stato previsto che l’erogazione dei trattamenti a carico dell’AGO dovesse avvenire secondo le disposizioni regolamentari dei preesistenti fondi di previdenza, disposizioni che, sulla base della fonte normativa primaria che opera il richiamo, forniscono la regolamentazione legale delle prestazioni a carico del fondo speciale ad esaurimento. Di qui l’avvenuta “legificazione” delle disposizioni regolamentari degli enti soppressi.

14. Il citato regolamento dispone, all’art. 30, comma 1 che “ove con provvedimento di carattere generale, siano apportate variazioni nelle retribuzioni pensionabili del personale in servizio, le pensioni a carico del Fondo in godimento sono riliquidate, assumendo come base la nuova retribuzione prevista per la qualifica e la posizione in cui l’impiegato si trovava all’atto della cessazione del servizio” (cosiddetta clausola di “adeguamento al pari grado” o “clausola oro”).

15. Il principio di diritto applicabile alla controversia è stato più volte enunciato dalle Sezioni unite della Corte. In particolare, Cass., SU 27394/2005 ha sottolineato l’esigenza di un’esplicita previsione normativa suppletiva della parziale inapplicabilità sopravvenuta delle predette disposizioni regolamentari del disciolto INAM, per fondare il diritto dei dirigenti in servizio degli enti disciolti alla pensionabilità, in generale, dei compensi ai medesimi corrisposti con carattere fisso e continuativo. Ciò in quanto, dopo la soppressione dell’INAM, non è più esprimibile una valutazione che stabilisca la pensionabilità di talune competenze (di carattere fisso e continuativo) ad opera del non più operante organo di amministrazione dell’ente disciolto. Con riferimento al compenso incentivante e all’assegno temporale, le Sezioni unite hanno ritenuto necessario che i ripetuti emolumenti – o, comunque, i compensi di carattere fisso e continuativo – fossero qualificati come pensionabili da una fonte legale riferibile alla generalità dei dirigenti in servizio degli enti parastatali, fra i quali rientrano gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Solo in presenza di un provvedimento normativo che costituisca tale qualità pensionabile si è, pertanto, ritenuto giustificato l’intervento del giudice inteso a stabilire, attraverso la verifica della disciplina relativa alle concrete modalità di erogazione di un determinato compenso, l’ulteriore presupposto – il trattarsi, cioè, di un compenso corrisposto con carattere fisso e continuativo – richiesto dagli artt. 5 e 30 del regolamento INAM, nella parte ancora vigente, secondo l’ambito di ultrattività ampiamente descritto nella motivazione delle Sezioni unite, cui si rinvia.

16. Con particolare e specifico riferimento all’indennità di funzione, va detto che l’emolumento, introdotto dalla L. n. 88 del 1989, art. 13, comma 4, è stato riconosciuto, con delibera del Comitato esecutivo dell’INPS n. 740 del 1990 e successive determinazioni del Direttore generale nn. 964/1990 e 11/1991 – in epoca, pertanto, antecedente al 1 gennaio 1998, data dalla quale opera la soppressione dei meccanismi di adeguamento pensionistici collegati alle dinamiche retributive del personale in servizio -, al personale dirigente a partire dal 1 luglio 1990, quantificato nel 40 per cento dello stipendio iniziale della qualifica di appartenenza e tripartito nelle distinte quote A, per l’effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali, B, per le capacità gestionali del singolo dirigente e i risultati conseguiti, C per la mobilità.

17. Le Sezioni unite della Corte, in fattispecie in parte sovrapponibile alla vicenda all’esame del Collegio, hanno ribadito, con motivazione alla quale si rinvia, la duplice condizione del diritto dei pensionati del disciolto INAM alla riliquidazione della pensione con inclusione del predetto emolumento: le variazioni nelle retribuzioni del personale in servizio apportate con provvedimenti di carattere generale (con esclusione, quindi, di ogni incremento disposto ad personam) e l’incidenza delle medesime variazioni sulle retribuzioni “pensionabili” (v., Cass., SU 17634/2003).

18. L’INPS che nel giudizio all’esame delle Sezioni unite, e definito con sentenza n. 17634, non aveva contestato, specificamente, che la predetta quota A dell’indennità attribuita ai dirigenti in servizio facesse parte della retribuzione pensionabile, circostanza rimarcata in motivazione, nel giudizio ora pervenuto all’esame del collegio ha espressamente ammesso, nelle fasi di merito, l’incidenza dell’emolumento in questione sulle retribuzioni pensionabili, onde di fronte a tale esplicita ammissione la contesa tra le parti residua sull’asserita delimitazione dei destinatati, propugnata dall’Istituto con riferimento ai soli dirigenti INPS e INAIL, con esclusione dei dirigenti degli altri enti previdenziali-assistenziali disciolti, in attività o in pensione.

19. La tesi dell’Istituto, che vorrebbe porre uno iato tra i dirigenti INPS e INAIL, da un lato, e i dirigenti degli altri enti previdenziali – assistenziali disciolti dall’altro, non trova conferma nella giurisprudenza di questa Corte che, in più occasioni, ha statuito che destinatari della L. 9 marzo 1989, n. 88, non sono, in via esclusiva, l’I.N.P.S., l’I.N.A.I.L. e, successivamente, l’I.N.P.D.A.P., rilevando, come parametro di riferimento per l’applicazione della clausola oro in ipotesi di soppressione dell’ente datore di lavoro del pensionato, la retribuzione pensionabile del personale in servizio alle dipendenze dell’ente al quale sia stato trasferito per legge, almeno in parte, il personale dell’ente soppresso (v. Cass. 4671/2004; Cass. 15177/2005).

20. Alla stregua della L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 67 e del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 24 quater, convertito, con modificazioni, in L. 29 febbraio 1980, n. 33, il personale del disciolto INAM è stato dapprima comandato e quindi trasferito, per legge, presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale, sicchè, nella specie, anche tale inequivoco criterio smentisce la tesi dell’Istituto.

21. Oltre alle citate disposizioni legislative, va poi rilevato che non è recente, nella giurisprudenza della Corte, la notazione dell’omogeneità tra gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, accomunati dall’essere tutti enti di previdenza a carattere generale del settore del lavoro privato, omogeneità che si riverbera anche sul piano dell’assetto organizzativo preordinato allo svolgimento dei compiti istituzionali (ex multis, Cass. 6064/1999, Cass. SU 17634/2003 e Cass. 21358/2006).

22. Ne consegue che, intervenuta la variazione nelle retribuzioni pensionabili dei dirigenti dell’INPS in servizio per effetto dell’attribuzione dell’indennità di funzione, quota A, il diritto all’adeguamento della pensione in godimento a carico del fondo per il dirigente in quiescenza da epoca comunque antecedente all’introduzione della predetta indennità va riconosciuto, e non può essere negato come ritenuto dalla Corte di merito, in difetto di ragioni nuove e diverse che inducano questa corte ad una revisione del proprio orientamento.

23. Il ricorso va, pertanto, accolto. Per l’effetto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro Giudice d’appello designato in dispositivo, perchè proceda al riesame della controversia, limitatamente al capo censurato con il ricorso per cassazione, uniformandosi al seguente principio di diritto: “l’indennità di funzione L. n. 88 del 1989, ex art. 13, comma 4, nella sua quota A, prevista a favore dei dirigenti in servizio presso l’INPS, deve includersi nella base di calcolo del trattamento integrativo del trattamento pensionistico del dirigente INAM posto in quiescenza prima dell’entrata in vigore della L. n. 88 del 1989”.

24. Il Giudice del rinvio provvederà, contestualmente, al regolamento delle spese relative al presente giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per la decisione anche in ordine alle spese.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2011

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