Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15085 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 22/06/2010), n.15085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6134/2009 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 77,

presso lo studio dell’avvocato GERARDO RUSSILLO, rappresentato e

difeso da se stesso;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende, ope

legis;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 241/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 7/12/07, depositata il 17/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. S.A., avvocato, propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione del silenzio rifiuto su istanze di rimborso Irap per gli anni 1999/2003, la C.T.R. Campania riformava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso del contribuente) rilevando che, pur in assenza di una vera struttura organizzativa (per mancato riscontro di interessi passivi ed esiguità delle quote di ammortamento di beni strumentali nonchè dei consumi), il rimborso doveva tuttavia essere disconosciuto essendo risultata la presenza di costi per lavoro dipendente (una impiegata per quattro ore al giorno).

2. Il primo motivo di ricorso (col quale, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, artt. 156 e 161 c.p.c., oltre che vizi di motivazione, il ricorrente sostiene la mancanza o mera apparenza della motivazione e in ogni caso la contraddittorietà e insufficienza della, stessa per essersi i giudici d’appello limitati ad affermare che, pur in assenza di una vera struttura organizzativa, il rimborso doveva essere disconosciuto per la presenza di costi per lavoro dipendente) è manifestamente infondato.

Premesso infatti che l’esistenza della motivazione e la sua idoneità a dare conto dell’iter logico seguito dal giudice va valutata alla luce di tutta la sentenza, complessivamente intesa, giova in ogni caso rilevare che nella specie (pur avendo riguardo solo alla ed.

parte “in diritto”, dove si cita la giurisprudenza di legittimità che individua come indice di assenza di organizzazione la mancanza di dipendenti o collaboratori) una motivazione, sia pure sintetica, esiste ed è chiara ed idonea a sorreggere la decisione, avendo i giudici d’appello affermato che la presenza di un lavoratore dipendente (pur essendo stati accertati consumi minimi, esigue quote di ammortamento di beni strumentali nonchè assenza di interessi passivi) impedisce il riconoscimento del rimborso richiesto.

Il secondo motivo (col quale, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1971, artt. 1, 2, 3, D.Lgs. n. 137 del 1998 – in rapporto con il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53 – nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, il ricorrente si duole che i giudici d’appello non abbiano considerato che il requisito della autonoma organizzazione è positivamente integrato solo quando sia riscontrabile la contemporanea presenza di più fattori tipici tra loro coordinati che danno luogo ad un reddito in qualche modo riconducibile all’organizzazione e non per la mera presenza di un prestatore d’opera) deve ritenersi manifestamente infondato alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene) secondo la quale “il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'”id quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (v., tra le altre Cass. n. 3678 del 2007).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.600,00 di cui e Euro 2.300,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

 

 

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