Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15085 del 21/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 21/07/2016), n.15085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8095-2015 proposto da:

ACI – AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA, (OMISSIS), in persona del

rappresentante legale e Presidente pro-tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MARSALA 8, presso lo studio dell’avvocatura

ACI, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO GUARINO,

AURELIANA PERA giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ COOPERATIVA ISOLA DELL’UNIONE (già Coop. Isola dell’Unione

s.c.a.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour presso la

Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato MICHELA VERZA

giusta procura speciale in calce del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6289/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato G.F., difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti del ricorso.

Fatto

RAGIONI DELLE DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c.:

“1. La Corte di Appello di Roma ha accertato che la Cooperativa Isola dell’Unione aveva saldato tempestivamente le cinque fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo richiesto dall’ACI, ancorchè i versamenti fossero stati effettuati sul conto corrente postale intestato all’ACI anzichè sul conto bancario indicato nelle fatture; ha conseguentemente riformato la sentenza appellata (che, pur revocando il decreto, aveva condannato l’opponente al pagamento degli interessi legali sul presupposto che il saldo fosse stato effettuato in corso di causa) e, compensate le spese di primo grado, ha condannato l’ACI alla restituzione delle somme versate dalla Cooperativa in esecuzione della sentenza impugnata e al pagamento del spese del giudizio di secondo grado.

2. Col primo motivo (“violazione e falsa applicazione degli artt. 2709, 2710 e 2711 c.c.”), l’Automobile Club d’Italia assume che la Corte “non si è resa conto della assoluta mancanza di prova degli assenti pagamenti della Cooperativa” e rileva che i versamenti, relativi a fatture emesse nel periodo 1999/2001, erano risultati “effettuati, tutti, solo nel 2005, dopo il deposito del ricorso per ingiunzione”; ciò premesso, contesta che gli estratti del conto corrente della Cooperativa (peraltro relativi ad una ATI cui essa partecipava) fossero idonei a provarne l’adempimento, atteso che le scritture contabili “non hanno valore di prova legale a favore dell’imprenditore che le ha redatte”, tanto più che non risultava che si trattasse di scritture bollate, vidimate e regolarmente tenute.

2.1. Il motivo è inammissibile in quanto non attinge l’effettiva ratio della decisione della Corte, che ha riscontrato il puntuale pagamento delle fatture sulla base delle attestazioni provenienti da Poste Italiane; la falsa applicazione delle norme è dunque postulata sull’erroneo presupposto che la sentenza abbia riconosciuto a scritture provenienti dal debitore valore di prova a suo favore.

3. Il secondo motivo (“violazione dell’art. 1188 c.c. – omesso esame di fatto decisivo”) censura la sentenza per avere omesso di considerare il fatto decisivo che dalle scritture contabili esibite dall’ACI risultava che i pagamenti erano avvenuti dopo l’avvio della procedura monitoria e, altresì, per avere riconosciuto efficacia solutoria ad un pagamento effettuato con modalità diverse da quelle richieste, ossia mediante versamento sul conto corrente postale dell’ACI anzichè sul conto corrente della BNL, incaricata del servizio di tesoreria dell’ente.

3.1. Anche questo motivo va disatteso.

Sotto il primo profilo, deve escludersi la possibilità di censurare come vizio motivazionale (nei termini consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5) il mancato riconoscimento di rilevanza probatoria alle risultanze delle scritture contabili dell’odierna ricorrente.

Sotto il secondo profilo, risulta corretta e conforme agli orientamenti di legittimità (cfr. Cass., S.U. n. 26617/2007 e n. 13658/2010, nonchè Cass. n. 14531/2013) l’affermazione dell’efficacia solutoria del pagamento effettuato con modalità diverse da quelle indicate dal creditore, una volta che sia accertata la pari idoneità di tale pagamento ad assicurare al creditore la disponibilità della somma e semprechè non risultino allegate e dimostrate ragioni che valgano ad escludere l’efficacia estintiva della diversa modalità utilizzata dal debitore.

4. Si propone pertanto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di lite”.

A seguito della discussione del ricorso in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 1.400,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA