Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15085 del 19/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2017, (ud. 08/02/2017, dep.19/06/2017),  n. 15085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13506-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;

– ricorrente –

contro

FERRANTE LIDIA CATERINA MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

L. VALLA 18 C/0 INCE MEDIA, presso lo studio dell’avvocato LUCA

MARAGLINO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIOVANNI GAETANO PONZONE;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

e contro

REGIONE PUGLIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1427/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 20/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte di appello di Bari, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato l’INPS al pagamento, in favore dell’attuale parte intimata, dell’indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1. 1. 2004;

2. la decisione è stata motivata, quanto al requisito sanitario, richiamando gli esiti della consulenza tecnica d’ufficio disposta in sede di gravame;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS, sulla base di due motivi, ulteriormente illustrato con memoria;

4. l’assistita ha resistito con controricorso;

5. la Regione Puglia è rimasta intimata;

6. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

Considerato

che:

7. con il primo motivo di ricorso l’istituto previdenziale, deducendo violazione della L. n. 118 del 1971, artt. 11 e 12, dell’art. 2967 c.c. e degli artt. 345, 414, 416, 412, e 437 c.p.c., ha censurato la decisione per avere il giudice di appello ammesso, nel giudizio di gravame, la produzione di documenti relativi al requisito sanitario, non prodotti dall’attuale intimata in primo grado, benchè antecedenti all’epoca del deposito del ricorso e ha sostenuto che l’assistita era decaduta dalla facoltà di produrre detta documentazione giacchè non sussistevano i presupposti per l’ammissione di ufficio della stessa, stante la carenza di allegazioni, nel ricorso di primo grado e nel corso della consulenza espletata in primo grado;

8. in linea con la giurisprudenza di questa Corte (v., fra le altre, Cass., sez. sesta – L n.547/2015) deve rilevarsi che, nel rito del lavoro, in base al combinato disposto dell’art. 414 c.p.c., n. 5 e art. 415 c.p.c., comma 1 (che stabiliscono l’obbligo del ricorrente di indicare specificamente i mezzi di prova di cui intende avvalersi e di depositare unitamente al ricorso i documenti ivi indicati) e dell’art. 437 c.p.c., comma 2, (che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova, fra i quali devono annoverarsi anche i documenti), l’omessa indicazione nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado dei documenti e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall’evolversi dalla vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); l’irreversibilità dell’estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello;

9. tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento, ispirato all’esigenza della ricerca della “verità materiale”, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del ridetto art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa; poteri, peraltro, da esercitare con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. U. nn. 8202/2005; Cass. n. 11922/2006; n. 14696/2007);

10. l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio in grado d’appello presuppone la ricorrenza di alcune circostanze: l’insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali, l’opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, l’indispensabilità dell’iniziativa ufficiosa, volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa;

11. non ricorrono i suddetti presupposti allorchè la parte sia incorsa in decadenze per la costituzione in giudizio in primo grado e non sussista, quindi, alcun elemento, già acquisito al processo, tale da poter offrire lo spunto per integrare il quadro probatorio già tempestivamente delineato (Cass. n. 5878 del 2011);

12. la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, sulla base di un potere discrezionale, non valutabile in sede di legittimità, ritenendo, attraverso l’adesione alle conclusioni dell’ausiliare officiato in giudizio, tutta la documentazione sanitaria presa in esame rilevante, indispensabile ed integrativa del quadro probatorio già delineato ai fini della decisione nel giudizio di secondo grado;

13. con il secondo motivo si deduce violazione di legge per avere la Corte territoriale condannato l’INPS al pagamento delle spese del doppio grado senza indicare separatamente diritti ed onorari, la normativa applicata, i criteri di riferimento nella regolazione delle spese del doppio grado;

14. il motivo è fondato nei diversi profili devoluti a questa Corte;

15. come già ritenuto, in fattispecie simile a quella in esame (v., da ultimo, Cass. sez. sesta – L n. 2386 del 2017) per il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi sulla scorta della sentenza delle Sezioni Unite n. 17405 del 12/10/2012, il giudice, nel liquidare le spese processuali relative ad un’attività difensiva ormai esaurita, deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l’attività stessa è stata compiuta, sicchè, per l’attività conclusa nella vigenza del D.M. n. 127 del 2004, deve applicare le tariffe da questo previste e non i parametri sopravvenuti ai sensi del D.M. n. 140 del 2012, art. 41;

16. agli effetti del D.M. n. 140 del 2012, art. 41, i nuovi parametri, in base ai quali vanno commisurati i compensi forensi in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto purchè, a tale data, la prestazione professionale non sia ancora completata, sicchè non operano con riguardo all’attività svolta in un grado di giudizio conclusosi con sentenza prima dell’entrata in vigore, atteso che, in tal caso, la prestazione professionale deve ritenersi completata sia pure limitatamente a quella fase processuale (Cass. n. 23318 del 18/12/2012; e negli stessi termini Cass. n. 2748 del 11/02/2016, n. 6306 del 31/03/2016);

17. alla presente fattispecie vanno applicati il D.M. n. 127 del 2004, per il giudizio di primo grado (concluso con sentenza del 2009), e il D.M. n. 140 del 2012 per il giudizio di secondo grado (concluso con sentenza del 2013);

18. quanto alla determinazione degli scaglioni applicabili occorre tener conto della pronuncia delle Sezioni Unite, sentenza n. 10455 del 21 maggio 2015, che risolvendo il contrasto determinatosi in relazione al criterio per determinare il valore della causa ai sensi dell’art. 13 c.p.c., commi 1 e 2, ha affermato il seguente principio di diritto: “ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali va applicato il criterio previsto dall’art. 13 c.p.c., comma 1, per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni”;

19. con riferimento al D.M. n. 140 del 2012 si è anche precisato che il giudice è tenuto ad indicare le concrete circostanze che giustificavano le deroga ai minimi e massimi stabiliti dal D.M. n. 140 del 2012 (cfr. Cass. n. 18167 del 16/09/2015; Cass. 11 gennaio 2016 n. 253; Cass. 3 agosto 2016, n. 16225);

20. questa Corte ha anche affermato, in più occasioni, che il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese e degli onorari in favore della controparte, deve liquidare l’ammontare separatamente, distinguendo diritti ed onorari, sicchè non sono conformi alla legge liquidazioni generiche ed omnicomprensive, in quanto non consentono il controllo sulla correttezza della liquidazione (cfr., fra le tante, Cass. 4 giugno 2013 n. 14007 e i precedenti ivi richiamati);

21. quanto al valore della prestazione il criterio del disputatum, ossia di quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio ovvero nell’atto di impugnazione della sentenza, deve essere comunque contemperato dal criterio del decisum (cfr. Cass., Sez. U., 11 settembre 2007, n. 19014 e successive conformi);

22. nel caso in esame, il valore della causa è compreso tra Euro 5.200 ed Euro 26.000,00 (due annualità della prestazione richiesta) e, in considerazione della parziale riforma della sentenza chiesta dall’appellante, l’oggetto del giudizio di appello era limitato alla richiesta di riforma per il periodo intermedio (2004-2007) corrispondente a tre annualità costituenti, pertanto, il valore della causa;

23. La sentenza della Corte di merito deve, pertanto, essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte territoriale di Lecce che, in applicazione dei principi esposti, provvederà a nuova regolazione delle spese per i gradi di merito ed anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017

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