Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15085 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. II, 07/07/2011, (ud. 20/05/2011, dep. 07/07/2011), n.15085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

O.R., S.M., in proprio e nella qualità di eredi

di S.C., rappresentate e difese, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avvocato Fazio Maria Stella, elettivamente

domiciliate in Roma, viale delle Milizie n. 38, presso lo studio

degli Avvocati Giovanni Andreozzi e Giovanni Marcangeli;

– ricorrenti –

contro

A.A., rappresentata e difesa, per procura speciale a

margine del controricorso, dall’Avvocato Ruggeri Antonino,

elettivamente domiciliata in Roma, via delle Fratte di Trastevere n.

44/A, presso lo studio dell’Avvocato Claudia Canevari;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Messina n.

572 del 2008, depositata in data 7 novembre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

ZENO Immacolata il quale nulla ha osservato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Corte d’appello di Messina ha rigettato il gravame proposto da S.C., O.R. e S.M. avverso la sentenza che aveva disposto la reintegrazione di A.A. nel compossesso di una striscia di terreno in località (OMISSIS);

che la Corte d’appello ha rilevato che, in una precedente sentenza pronunciata prima dell’inizio della controversia e passata in giudicato, alla A., in relazione alla medesima striscia di terreno, era stato riconosciuto il compossesso e proprio per questa ragione la domanda della A., di reintegra nel possesso esclusivo del terreno, era stata respinta;

che per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso O. R. e S.M., in proprio e nella qualità di eredi di S.C., sulla base di sei motivi, cui ha resistito, con controricorso, A.A.;

che, con il primo e il secondo motivo, le ricorrenti lamentano violazione dell’art. 2909 cod. civ., difetto di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ., con specifico riferimento alla sentenza n. 96/02 del Tribunale di Patti, sezione distaccata di Sant’Agata di Militello, che aveva reintegrato S. M. nel possesso dei luoghi oggetto di causa, condannando la A. al pagamento delle spese di lite;

che, con il terzo motivo, le ricorrenti deducono violazione dell’art. 652 cod. proc. pen.;

che, con il quarto motivo, le ricorrenti denunciano violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e difetto di motivazione, chiedendo se “può la Corte d’appello dichiarare inammissibile il motivo dedotto al n. 8 dell’atto introduttivo di secondo grado, relativo alla violazione dell’art. 112 c.p.c.?”;

che, con il quinto motivo, le ricorrenti lamentano difetto di motivazione per omessa valutazione della prova documentale e della prova orale offerta nei giudizi di primo e di secondo grado;

che, con il sesto motivo, le ricorrenti deducono violazione degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello valutato la complessità della documentazione offerta e delle prove testimoniali addotte;

che la resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ.;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) L’eccezione (di inammissibilità) è fondata, atteso che i motivi di ricorso non si concludono così come prescritto dall’art. 336-bis citato, il quale dispone che i motivi del ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità (art. 375 c.p.c., n. 5), dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), e, qualora il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. Con riferimento poi ai motivi nei quali i ricorrenti deducono congiuntamente violazione di legge e vizio di motivazione, deve rilevarsi che gli stessi sono inammissibili ciò costituendo una negazione della regola di chiarezza posta dall’art. 366-bis cod. proc. civ. (nel senso che ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione) giacchè si affida alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione, che invece deve avere una autonoma collocazione (Cass., n. 9470 del 2008).

Il quarto, il quinto e il sesto motivo, inoltre, difettano del requisito di autosufficienza, dal momento che fanno riferimento a documenti e alle risultanze della prova orale che si assumono non valutati o male interpretati dalla Corte d’appello, senza tuttavia che venga riportato in ricorso il testo dei documenti e il contenuto delle deposizioni. Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che il Collegio condivide tale proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche idonee ad indurre a conclusioni differenti;

che, infatti, nella memoria di cui all’art. 380-bis c.p.c., comma 3, le ricorrenti hanno chiesto alla Corte di pronunciarsi sul denunciato difetto di motivazione, sostanzialmente abbandonando le censure per violazione di legge;

che, tuttavia, in ordine ai denunciati vizi di motivazione, nella citata memoria non vengono svolte critiche alla proposta di decisione di inammissibilità, formulata sul rilievo della non rispondenza dei motivi di ricorso proposti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis c.p.c., comma 2 essendosi la difesa delle ricorrenti limitata a riprodurre le censure già svolte in ricorso;

che, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna delle ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna le ricorrenti in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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