Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15085 del 02/07/2014
Civile Decr. Sez. 2 Num. 15085 Anno 2014
Presidente:
Relatore:
Rep.e2;
DECRETO
Ud.
sul ricorso 1037-2012 proposto da:
PERETTI ANTONELLA PRTNNL60S63L781P,
PERETTI LUCA
PRTLCU63S23L781P, PERETTI GIORGIO PRTGRG55M08L781P,
PERETTI GIOVANNI PRTGNN37H16L781A, PERETTI BRUNA
PRTBRN58B59L781J, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio dell’avvocato
ANNA CHIOZZA, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PIETRO CLEMENTI;
– ricorrenti contro
BIONDANI GIANNI
FCCMRZ42S50C059T,
BNDGNN36M22L781D, FACCHINI MAURIZIA
FACCHINI DARIA FCCDRA40E42A866U,
BONATI PIETRO;
2014
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– intimati –
Nonché da:
BONATI PIETRO,
BIONDANI GIANNI BNDGNN36M22L781D,
FACCHINI MAURIZIA FCCMRZ42S50C059T, FACCHINI DARIA
FCCDRA40E42A866U, elettivamente domiciliati in ROMA,
Data pubblicazione: 02/07/2014
VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato MANZI LUIGI, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato REBESANI MARINA;
– controrícorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 599/2011 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 24/05/2011;
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REPUBBLICA ITALIANA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
IL PRESIDENTE
Ritenuto che con atto depositato in data 20 maggio 2014, i ricorrente GIOVANNI,
voler rinunziare al ricorso inscritto al n. 1037 del R.G. per l’anno 2012; proposto
contro GIANNI BIONDANI, MAURIZIA e DARIA FACCHINI e PIETRO BONATI;
considerato, che l’atto risulta sottoscritto dal difensore;
considerato , altresì che le controparti ritualmente costituite hanno dichiarato di
accettare la rinunzia ;
ritenuto che la rinunzia si è perfezionata e che , per le ragioni esposte non si deve
pronunziare su altri ricorsi e non si deve pronunziare sulle spese: visti gli artt. 390 e 391
cod, proc. Civ., nel nuovo testo introdotto dall’art. 15 D.L.GT 2 febbraio 2006, N. 40;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara estinto il processo di cassazione di cui sopra per rinunzia al ricorso. Il presente
decreto avrà effetto di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione
dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione (art. 391 III^ comma cpc).
Roma, 5 gin& 2014
GIORGIO, BRUNA, ANTONELLA e LUCA PERETTI , hanno dichiarato di