Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15084 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 22/06/2010), n.15084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5931/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

Z.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 143/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA del 27/09/07, depositata il 16/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria)nei confronti di Z. P. (commercialista, che è rimasto intimato) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di silenzio rifiuto su istanza di rimborso Irap per gli anni 1999/2003, la C.T.R. Emilia Romagna riformava la sentenza di primo grado (che aveva rigettato il ricorso introduttivo) rilevando che era risultato che il contribuente aveva svolto la propria attività solo personalmente, senza avvalersi del lavoro di terzi o di capitali, e con l’utilizzo di beni strumentali minimi.

2. Il primo motivo (col quale, deducendo violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere escluso nella specie la sussistenza del presupposto impositivo della autonoma organizzazione pur essendo state documentate spese inerenti l’attività esercitata di entità superiore al minimo indispensabile) è inammissibile innanzitutto per inidoneità del quesito di diritto, che nella sua formulazione involge una quaestio facti (v. SU n. 23860 del 2008) e non è tale da porre la Corte in condizione di rispondere al quesito con l’enunciazione di una “regula juris” che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. n. 11535 del 2008).

E’ in ogni caso da aggiungere che non risultano specificamente indicati gli atti e documenti sui quali il motivo è fondato ex art. 366 c.p.c., n. 6, nè tali atti e documenti risultano depositati unitamente al ricorso ex art. 369 c.p.c., n. 4.

Il secondo motivo (col quale si deduce vizio di motivazione per avere i giudici d’appello escluso la sussistenza della autonoma organizzazione senza motivare sul valore indicativo della sussistenza di autonoma organizzazione rappresentato dalla presenza di rilevanti spese e costi evidenziati dall’Ufficio nei propri scritti difensivi) risulta inammissibile per mancata, specifica indicazione, ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti e documenti sui quali il motivo è fondato (ad es.: i documenti dai quali risultrebbero i dati concernenti le spese e i costi di cui sopra e gli scritti difensivi del giudizio d’appello nei quali tali dati siano stati evidenziati) e in ogni caso improcedibile perchè tali atti e documenti non risultano depositati unitamente al ricorso ex art. 369 c.p.c., n. 4.

E’ infine appena il caso di aggiungere che l’onere di deposito di cui al citato, art. 369 c.p.c., n. 4, si applica anche nel processo tributario, non ostandovi il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 25, comma 2, per il quale “i fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo”, in quanto la stessa norma prevede, di seguito, che “le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d’ufficio”, con la conseguenza che non è ravvisabile alcun impedimento all’assolvimento dell’onere predetto, potendo la parte provvedere al loro deposito anche mediante la produzione in copia, alla quale l’art. 2712 cod. civ., attribuisce lo stesso valore ed efficacia probatoria dell’originale, salvo che la sua conformità non sia contestata dalla parte contro cui è prodotta (v. tra le altre Cass. n. 24940 del 2009) e che tale onere non può ritenersi adempiuto con la mera richiesta di acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito, nè, eventualmente, col deposito di tale fascicolo e/o del fascicolo di parte (che in ipotesi tali atti contenga), se esso non interviene nei tempi e nei modi di cui al citato art. 369 c.p.c., e se nel ricorso non si specifichi che il fascicolo è stato prodotto, indicando la sede in cui il documento è rinvenibile (v. S.U. n. 28547 del 2008 e tra le altre Cass. n. 24940 del 2009 nonchè n. 303 del 2010 e, da ultimo, SU n. 7161 del 2010).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. In assenza di attività difensiva nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

 

 

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