Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15084 del 21/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 21/07/2016), n.15084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11423-2014 proposto da:

B.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GROENLANDIA

31, presso lo studio all’avvocato DOMENICO MORABITO, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UMBRIA TPL E MOBILITA’ SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO CAROLI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RICCARDO ROSSI giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 537/2013 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

4/10/2013, depositata il 29/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SESTINI DANILO;

udito l’Avvocato DOMENICO MORABITO difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c.:

“1. La Corte di Appello di Perugia ha respinto l’appello proposto da B.N. avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento dei danni che assumeva di avere subito a seguito dall’urto ricevuto da tergo, mentre percorreva a piedi un marciapiedi, da un autobus di linea della A.P.M. Servizi s.p.a., assicurato presso la Unipol s.p.a..

2. Il ricorso risulta redatto secondo la c.d. tecnica dell’assemblaggio, in violazione della prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), che richiede al ricorrente di effettuare “l’esposizione sommaria dei fatti della causa”.

2.1. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, “ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre che sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi del ricorso” (Cass., Sez. Un., n. 5698/2012; cfr. anche Cass. n. 26277/2013 e Cass. n. 22585/2015);

2.2. Alla luce di tale orientamento (ribadito anche da Cass. n. 10244 del 2 maggio 2013, secondo cui “costituisce onere del ricorrente operare una sintesi del fatto sostanziale e processuale, funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure, al fine di evitare di delegare alla Corte un’attività…di competenza della parte ricorrente”), il ricorso “assemblato” non soddisfa il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 e risulta, pertanto, inammissibile.

2.3. Nel caso in esame, l’esposizione dei fatti della causa è stata effettuata – tranne che per brevi passaggi di raccordo – tramite la trascrizione integrale di numerosi atti processuali, il tutto per ben 50 pagine, seguite dalla formulazione e dall’illustrazione dei motivi: si tratta, all’evidenza, di una tecnica espositiva che non rispetta il requisito della sommarietà, volto ad assicurare la selezione dei fatti sostanziali e processuali e funzionale alla immediata individuazione delle circostanze rilevanti ed alla piena comprensione degli stessi motivi di censura.

3. Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese di lite”.

A seguito della discussione del ricorso in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 2.000,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA