Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15084 del 19/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2017, (ud. 07/04/2017, dep.19/06/2017),  n. 15084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24974-2015 proposto da:

V.F., P.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE MANLIO GELSOMINI 4, presso lo studio dell’avvocato CARLO

ALBERTO TROILI MOLOSSI, rappresentati e difesi dall’avvocato

FRANCESCO CRISI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 199/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 21/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

V.F., cittadino extracomunitario di nazionalità albanese, venne espulso dal territorio nazionale in data 17/09/2010, in quanto privo di permesso di soggiorno, e segnalato per l’inammissibilità in zona Schengen fino al 12/03/2013. Avendo il (OMISSIS) contratto matrimonio in (OMISSIS) con P.M., cittadina italiana, egli presentava presso il Consolato d’Italia in Albania una domanda di rilascio del visto per ricongiungimento familiare, che veniva respinta dal Ministero dell’interno per la sussistenza di ragioni ostative ecc D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20 (motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza). Avverso il provvedimento di diniego P.M. e V.F. proponevano ricorso ecc D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 20 dinanzi al Tribunale di Terni, che lo respingeva con decreto del 30/04/2014.

La Corte d’appello di Perugia, investita dell’impugnazione, rigettava il gravame con sentenza del 18/02/2015, rilevando che occorreva considerare – oltre ai precedenti penali per reati molto gravi – il complessivo comportamento personale di V.F., improntato a un totale disprezzo per le regole del vivere civile. Doveva pertanto ritenersi corretta la valutazione dell’Amministrazione quanto all’esistenza di ragioni ostative in riferimento a motivi di ordine pubblico o sicurezza pubblica. D’altra parte, l’unica condotta oggetto di valutazione era quella anteriore al 17/09/2010, data in cui il V. veniva espulso con accompagnamento alla frontiera.

Avverso suddetto, pronuncia propongono ricorso per cassazione, accompagnato da memoria, P.M. e V.F., affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’interno.

Deducono i ricorrenti:

1) violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20, degli artt. 133, 163 e 164 c.p., perchè non sono state prese in considerazione nè le mutate circostanze della condizione familiare del V. (ora diventato padre di un bambino attualmente residente a (OMISSIS) con la madre P.M.), nè la sua condotta attuale ai fini del giudizio di pericolosità sociale, che invece si è basato su mere presunzioni riferite a loro volta unicamente ai precedenti penali. La concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, inoltre, costituisce un importante indizio del fatto che egli non è socialmente pericoloso;

2) violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 30 Cost., art. 8 CEDU, D.Lgs. n. 25 del 2007, art. 4, comma 3, perchè la Corte d’appello non ha svolto alcun giudizio di comparazione tra il comportamento personale del V. e gli interessi, tutelati a livello costituzionale e convenzionale, relativi alla sua situazione personale e familiare. Una corretta interpretazione delle norme citate avrebbe condotto il Giudice a ritenere prevalente il diritto all’unità familiare del ricorrente rispetto alle esigenze di sicurezza per l’ordine e la sicurezza pubblica e, comunque, ad escludere la sussistenza di una minaccia reale, attuale ed effettiva D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20;

3) violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20, comma 10: il V. ha diritto di fare reingresso nel territorio nazionale perchè, essendo stata la sua espulsione comminata per motivi di pubblica sicurezza in data 17/09/2010, è già trascorso il termine di durata massima di cinque anni del divieto di reingresso nello Stato. Inoltre il V. non è più segnalato al sistema informativo Schengen perchè la segnalazione di inammissibilità ha avuto termine in data 12/03/2013.

I primi due motivi di ricorso possono trattarsi congiuntamente in quanto denunciano, sotto diversi profili, il giudizio formulato dalla Corte d’appello circa la sussistenza di ragioni ostative all’ingresso nel territorio nazionale in riferimento a motivi di ordine pubblico D.Lgs. n. 30 del 2007, ex art. 20. Deve rilevarsi che il giudice di merito ha proceduto alla valutazione della pericolosità del sig. V. con motivazione in concreto e riferita all’attualità, essendo d’altra parte tale giudizio basato sulla condotta tenuta dal medesimo antecedentemente alla sua espulsione e al conseguente rientro in Albania. Alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata il ricorrente contrappone soltanto una propria valutazione alternativa, articolando una critica di merito che in questa sede è inammissibile. Cionondimeno il giudizio della Corte d’appello non prende esclusivamente in considerazione i precedenti penali del V. (comunque rilevanti), ma anche il suo complessivo comportamento, ritenuto indicativo di pericolosità sociale e probabilità di recidiva (Cass. n. 19337 del 29/09/2016, Rv. 641860 – 01).

Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che oggetto del presente procedimento non è l’impugnazione avverso il provvedimento di allontanamento disposto dal Prefetto (rispetto a cui sarebbe stato possibile formulare una doglianza circa la mancata indicazione del termine massimo del divieto di reingresso), bensì il diniego di visto di ingresso per ricongiungimento familiare, che è un provvedimento diverso e autonomo.

Atteso che la memoria depositata non offre elementi per superare i predetti rilievi, il ricorso deve essere respinto, con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in Euro 3000 per compensi, 100 per esborsi, oltre accessori di legge.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA