Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15084 del 17/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 15084 Anno 2015
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 4995-2012 proposto da:
MARINOTTI MARCO C.E. MNRMRC74B11H501X, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 7, presso lo studio
degli avvocati SARA D’ONOFRIO e ANDREA SOLFANELLI, che
lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2015
1986

RAI

RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

S.P.A.

C.F.

06382641006;
– intimata –

Nonché da:

Data pubblicazione: 17/07/2015

RAI

RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

S.P.A.

C.E.

06382641006, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LATTANZIO 66, presso lo studio dell’avvocato MARIO
ESPOSITO, che la rappresenta e difende unitamente

– controricorrente e ricorrente incidentale contro

MARINOTTI MARCO C.F. MNRMRC74B11H501X, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 7, presso lo studio
degli avvocati SARA D’ONOFRIO e ANDREA SOLFANELLI, che
lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1182/2011 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 14/02/2011 r.g.n. 7236/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/05/2015 dal Consigliere Dott.
GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato D’ONOFRIO SARA;
udito l’Avvocato ESPOSITO RUBENS per delega ESPOSITO
MARIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, assorbimento ricorso
incidentale.

all’avvocato PIERLUIGI LAX, giusta delega in atti;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’8-14.2.2011, la Corte d’Appello di Roma,
rigettando il gravame proposto da Marinotti Marco nei confronti della
Rai – Radiotelevisione Italiana spa, confermò la decisione di prime
cure, che aveva respinto il ricorso proposto dal lavoratore, teso ad
ottenere il riconoscimento della nullità del termine apposto ai plurimi
contratti a tempo determinato stipulati inter partes, rilevando, in
particolare, che:
– non era condivisibile la valutazione resa dal primo Giudice in
ordine all’intervenuta risoluzione del rapporto per mutuo consenso
sino alla stipula dell’ultimo contratto di lavoro a termine;
– non era stata oggetto di alcuna censura la statuizione del primo
Giudice che aveva accertato che, in relazione alle dimissioni
presentate dal lavoratore con riferimento al quinto contratto in ordine
di tempo, non era configurabile alcun vizio della volontà idoneo ad
inficiarne la validità e la efficacia risolutoria del rapporto di lavoro,
che, in ipotesi, si fosse costituito per effetto della nullità della
clausola appositiva del termine ai contratti stipulati in epoca
precedente le dimissioni;
– quanto ai contratti conclusi per il periodo successivo alle suddette
dimissioni, doveva rilevarsi che agli stessi, stipulati in base alle
previsioni del contratto collettivo dell’8.6.2000, ai sensi dell’art. 23
legge n. 56187, non erano applicabili i principi giurisprudenziali
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..
\

requisito della specificità, eccezionalità od occasionalità, dovendo
per contro ritenersi la legittimità delle clausole appositive del termine,
per quanto riferentisi ad una trasmissione, spettacolo o anche
genericamente produzione, purché individuati e indicati nel contratto;
– le allegazioni sulle anomalie che si sarebbero verificate nel corso
dei rapporti di lavoro erano state formulate genericamente nel ricorso
di primo grado, essendo stato omesso di precisare quali sarebbero
state le attività esorbitanti rispetto ai programmi ed alle produzioni
indicate nei contratti, non trovando l’onere di allegazione alcun
supporto, in termini di integrazione, nel capitolato di prova.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, Marinotti Marco
ha proposto ricorso per cassazione fondato su sei motivi.
L’intimata Rai – Radiotelevisione Italiana spa ha resistito con
controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato fondato
su un motivo, illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti siccome proposti avverso la
medesima sentenza (art. 335 cpc).
2. Con il primo motivo la ricorrente principale, denunciando
violazione di plurime disposizioni di legge, si duole che, in relazione
alle dimissioni esaminate nei gradi di merito, la Corte territoriale, in
violazione dei canoni ermeneutici, non avesse tenuto conto che era
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relativi alle ipotesi legali in tema della necessaria sussistenza del

infondatamente addebitata intenzione di interrompere un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato non ancora accertato, né avesse preso
in considerazione le istanze istruttorie svolte al riguardo.
Con il secondo motivo la ricorrente principale ripropone le doglianze
svolte con il primo motivo sotto il profilo del denunciato vizio di
motivazione della sentenza.
I suddetti motivi vanno esaminati congiuntamente, siccome fra loro
connessi.

2.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’interpretazione
dell’atto di appello non è censurabile per violazione degli artt. 1362 e
ss cc, non essendo questi ultimi applicabili all’interpretazione della
domanda giudiziale, rispetto alla quale non si pone il problema
dell’individuazione di una comune intenzione delle parti, e la stessa
soggettiva intenzione dell’appellante rileva solo nei limiti in cui sia
stata esplicitata in modo tale da consentire all’appellato di cogliere
l’effettivo contenuto dell’impugnazione e di poter svolgere
un’adeguata difesa; poiché tale interpretazione costituisce
un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, la stessa è
sindacabile in sede di legittimità soltanto per inesistenza,
insufficienza o illogicità della motivazione (cfr, Cass., nn. 367811999;
19475/2005; 24847/2011; 25853/2014).

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stata impugnata l’efficacia di tali dimissioni, tanto più in ordine alla

,

La deduzione di tale vizio, inoltre, non comportando la

prospettazione di un error in procedendo, non consente a questa
Corte di procedere direttamente all’esame degli atti, e postula
pertanto, in ossequio al principio di autosufficienza, la trascrizione
nel ricorso per cassazione delle parti salienti dell’atto di appello, al
fine di consentire al Giudice di legittimità una valutazione in ordine
alla fondatezza ed alla decisività delle censure (cfr, Cass., n.
11477/2010).
Rilevato che tale onere è stato assolto nel caso di specie, osserva la
Corte che, come si evince dal contenuto dell’atto d’appello, quale
trascritto in ricorso, il primo Giudice aveva considerato le dimissioni
presentate dal lavoratore con riferimento al quinto contratto come
uno degli elementi sulla base dei quali aveva ritenuto di ravvisare
integrati gli estremi della risoluzione consensuale del rapporto sino
alla stipula dell’ultimo contratto di lavoro a termine.
Inoltre, si legge ancora nell’atto d’appello, il lavoratore, già nel ricorso
introduttivo, aveva esposto le circostanze che lo avevano indotto, su
richiesta di un funzionario dell’ufficio di personale della Rai, a
rassegnare le dimissioni dal contratto concluso relativamente al
programma “Strana coppia”, riassunte nel rilievo che, per problemi di
produzione, avrebbe dovuto essere spostato per lavorare in un
diverso programma e che la presentazione delle dimissioni costituiva
una soluzione, consigliata dallo stesso ufficio dei personale, per
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,

.1.•~1. .1~

posto che solo in caso di dimissioni da un contratto a termine, la Sai
avrebbe consentito una nuova immediata assunzione; il lavoratore
sottoscrisse quindi il testo delle dimissioni già predisposto dalla parte
datoriale e, a breve distanza di tempo, iniziò a lavorare per un nuovo
programma.
Sempre con il ricorso di prime cure era stata richiesta l’ammissione
di prova per testi sui capitoli da 1 a 9 della narrativa, richiesta
reiterata nel ricorso d’appello.
Ancora, con quest’ultimo atto, per quanto specificamente rileva, il
lavoratore, impugnando la declaratoria di intervenuta risoluzione per
mutuo consenso, dopo avere evidenziato che per invocare detta
risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato è necessaria la
certezza che i soggetti interessati siano consapevoli della nullità del
termine, ha richiamato, diffusamente riportandolo e facendolo quindi
proprio, il contenuto di una sentenza di merito, ove, con riferimento
ad un caso di dimissioni, era stato evidenziato che la volontà
dell’autore della dichiarazione era stata quella di interrompere quel
determinato contratto a termine, liberandosi degli obblighi e
rinunziando ai diritti fino alla data di scadenza di quel contratto, nel
mentre attribuire a tale negozio giuridico le conseguenze della
cessazione definitiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato

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superare l’intervallo minimo di tre mesi tra successive assunzioni,

significava stravolgere la volontà della parte e realizzare

un’operazione giuridica errata.
Condivisibili o meno che siano le suddette argomentazioni, deve
dunque convenirsi che il motivo d’appello aveva devoluto al Giudice
del gravame anche la questione inerente alla valenza da attribuire
alle dimissioni presentate, se cioè le stesse fossero riferibili solo al
contratto a termine a cui accedevano o all’intero rapporto lavorativo
intercorso con la stessa parte datoriale.
Ne consegue che, pur essendo esatto il rilievo della Corte territoriale
relativo alla mancata impugnazione della statuizione di prime cure
relativa alla non configurabilità di alcun vizio della volontà, la
conclusione raggiunta non avrebbe potuto esimersi, alla luce del
contenuto complessivo della censura svolta, da un’indagine sulla
effettiva portata di tale atto, da effettuare tenendo conto delle
circostanze (per quanto dimostrate o eventualmente da provarsi) in
cui era stato compiuto e, in particolare, dall’accertamento se, con le
ridette dimissioni, il lavoratore avesse voluto soltanto porre termine
al contratto di lavoro a termine al momento in corso, come aveva
affermato, ovvero dimettersi da un (non ancora neppure accertato)
contratto di lavoro a tempo indeterminato in cui si sarebbe dovuto
convertire il rapporto in conseguenza della eventuale nullità dei
termini apposti ai contratti precedenti.

,

affermare in altra controversia di contenuto similare (cfr, Cass., n.
8361/2014), va ricordato che: a) nel giudizio promosso dal lavoratore
in cui si controverta sulle modalità di risoluzione del rapporto di
lavoro l’indagine circa la sussistenza di dimissioni del lavoratore deve
essere rigorosa, essendo in discussione beni giuridici primari,
oggetto di particolare tutela da parte dell’ordinamento, sicché
occorre accertare che, da parte del lavoratore, sia stata manifestata
in modo univoco l’incondizionata volontà di porre fine al rapporto
stesso (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 22901/2010; 12549/2003); b) è da
escludersi la configurabilità di dimissioni per giusta causa nel caso in
cui il lavoratore, pur avendo manifestato la volontà di dimettersi,
abbia poi continuato, con la sottoscrizione di altro contratto dopo un
brevissimo lasso di tempo, a svolgere la propria attività alle
dipendenze del medesimo datore di lavoro, atteso che in tale ipotesi
è lo stesso comportamento del lavoratore ad impedire che possano
essere ravvisate circostanze tali da impedire la prosecuzione, anche
soltanto temporanea, del rapporto.
Poiché la ricordata indagine, relativa ad una circostanza di contenuto
decisivo, non è stata svolta nella sentenza impugnata (e ciò
nonostante fosse stata negata la sussistenza della risoluzione per
mutuo consenso ritenuta dal primo Giudice e nell’ambito della quale
le ridette dimissioni erano state valorizzate), deve riconoscersi il vizio
9

Ed invero, in linea con quanto questa Corte ha già avuto modo di

,r.

di insufficiente motivazione e quindi, la fondatezza del secondo

motivo di ricorso, mentre deve essere disatteso il primo, siccome
incentrato sulla pretesa violazione dei canoni interpretativi legali.
3. Il testé rilevato vizio di motivazione, che impone l’esigenza di una
nuova disamina sul punto, impedisce di ritenere l’irrilevanza, ai fini
del decidere, delle dedotte nullità dei termini apposti ai contratti
precedenti a quello nel contesto del quale sono state presentate le
dimissioni; tali pretese nullità dovrebbero infatti essere prese in
considerazione qualora dovesse accertarsi, in accoglimento del
profilo di censura svolto con il ricorso d’appello, che l’efficacia delle
dimissioni stesse andava limitata al solo contratto a termine e non
all’intero rapporto fino a quel momento intercorso.
La Corte territoriale, per le ragioni già indicate, ha invece limitato la
propria disamina ai soli contratti stipulati successivamente alle
dimissioni, ma gli esiti di tale disamina restebbero vanificati qualora,
ove dovesse essere esclusa la valenza delle dimissioni come
afferente all’intero rapporto fino a quel momento svoltosi, fosse
accertata la nullità del termine apposto ad uno dei contratti
precedenti, poiché ciò comporterebbe la conversione a tempo
indeterminato del rapporto stesso fin dal primo contratto di cui
dovesse essere ritenuta l’illegittima apposizione del termine, con
conseguente ininfluenza dei contratti a termine successivi, legittima

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t

4.•

o meno che fosse stata, in relazione agli stessi, l’apposizione del

termine.
Ne restano quindi assorbiti gli altri motivi del ricorso principale (dal
terzo al sesto), siccome pertinenti (necessariamente) soltanto ai
contratti esaminati dalla Corte territoriale (ossia, come detto, solo a
quelli conclusi dopo le ridette dimissioni).
4. L’accoglimento, nei limiti indicati, del ricorso principale impone la

disamina dell’unico motivo del ricorso incidentale.
Con tale motivo, denunciando violazione di plurime norme di legge,
nonché vizio di motivazione, la ricorrente incidentale si duole che la
Corte territoriale abbia disatteso l’eccezione di intervenuta
risoluzione del rapporto per mutuo consenso, evidenziando che alle
reiterate manifestazioni di volontà contrattuale doveva essere
attribuito valenza di ricognizione di legittimità di quello precedente,
dismissione e rinuncia della pretesa alla sua continuità e, comunque,
volontà di risolvere il medesimo con cessazione dei suoi effetti.
4.1 Osserva la Corte che, nella sostanza, la ricorrente incidentale

pretende di attribuire alla mera sottoscrizione di nuovi contratti da
parte del lavoratore il significato di una manifestazione di volontà
contraria alla continuità del rapporto; il che si tradurrebbe nella
pretesa ricognizione di una volontà novativa, la quale, tuttavia, a
mente dell’art. 1230, comma 2, cc, deve risultare in modo non
equivoco.
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/

.P

di giudizio, al di là della mera sottoscrizione di ulteriori contratti a
termine, dovrebbe desumersi, in termini non equivoci, l’animus
novandi, nel mentre, sotto il profilo fattuale, proprio la reiterata

stipula di una pluralità di contratti a termine costituisce semmai
significativo indizio di una volontà affatto contrastante con quella di
voler risolvere consensualmente il rapporto.
Il motivo all’esame deve pertanto essere disatteso.
5. In definitiva solo il secondo motivo del ricorso principale merita
accoglimento, mentre il ricorso incidentale deve essere rigettato.
Per l’effetto la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione
alla censura accolta, con rinvio al Giudice designato in dispositivo,
che procederà a nuovo esame e provvederà altresì sulle spese del
presente giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il secondo motivo del ricorso
principale, rigetta il primo e dichiara assorbiti gli altri; rigetta il ricorso
incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura
accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma in
diversa composizione.
Così deciso in Roma il 5 maggio 2015.

La stessa ricorrente, però, neppure indica da quali concreti elementi

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