Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15084 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. II, 07/07/2011, (ud. 20/05/2011, dep. 07/07/2011), n.15084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.G., G.A., G.P., GA.

G., G.C., rappresentati e difesi, per procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato Casareale Sergio,

domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile

della Corte suprema di cassazione;

– ricorrenti –

contro

C.A., rappresentata e difesa, per procura speciale a

margine del controricorso, dall’Avvocato Cassano Pietro, domiciliata

in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte

suprema di cassazione;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari n. 209

del 2008, depositata in data 12 febbraio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

ZENO Immacolata il quale nulla ha osservato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che C.A., convenendo in giudizio dinnanzi al Tribunale di Bari G.G., G.A., Ga.

G. e G.P., quali eredi di G.F., nonchè G.B., Ca.Mi. e D. M., ha proposto opposizione di terzo avverso la sentenza del 17 luglio 1996, con la quale il medesimo Tribunale aveva accolto la domanda proposta da G.F. nei confronti di C. M. e aveva condannato quest’ultimo a consegnare all’attore, quale cessionario a titolo oneroso del relativo diritto di uso esclusivo, i dieci loculi e i nove loculetti che costituivano la metà dell’edicola funeraria edificata sul suolo cimiteriale del Comune di (OMISSIS), a seguito della concessione rilasciata in favore di D.M., beneficiario dell’assegnazione del suolo in questione;

che il Tribunale di Bari ha accolto l’opposizione, riconoscendo alla C. la titolarità del diritto;

che, in particolare, il Tribunale ha ritenuto invalido l’acquisto da parte del G. – trattandosi di acquisto a non domino, dal momento che l’alienante Ca. aveva acquistato il diritto stesso in base a donazione – nulla per difetto di forma – ricevuta dal D., e valido invece l’acquisto della C. che aveva stipulato apposito contratto con il D.;

che la Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata il 12 febbraio 2008, ha rigettato l’appello principale proposto dagli eredi G. e quello incidentale proposto dal D.;

che la Corte d’appello ha ritenuto infondato il gravame, dal momento che risultava documentalmente che il D., con scrittura privata del 14 marzo 1991, aveva ceduto in uso gratuito i loculi e i loculetti al Ca., in tal modo ponendo in essere una donazione che, avuto riguardo al valore non modico dei beni, era nulla per difetto di forma ; ha poi escluso che la cessione potesse costituire il corrispettivo di un contratto di appalto, come sostenuto dagli appellanti, in quanto tale ricostruzione era in contrasto con le risultanze della scrittura richiamata e con le dichiarazioni dello stesso D.;

che G., A., P., Gi. e G.C. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, cui ha resistito, con controricorso, C.A., mentre il Ca. e il D. non hanno svolto attività difensiva;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione, erronea e falsa applicazione degli artt. 769, 782, 1362 e 1655 c.c. e formulano il seguente quesito di diritto: “se è vero che alla scrittura privata del 14/03/1991 intervenuta fra Ca.Mi. e D. M., al di là della erronea qualificazione giuridica attribuita ad essa dalle parti di contratto di cessione d’uso gratuito, anche alla luce dei comportamenti assunti dalle parti medesime e delle dichiarazioni da loro rese successivamente alla redazione della scrittura ed in una interpretazione più coerente e logica delle loro volontà imposta dall’art. 1362 c.c., debba riconoscersi piuttosto il carattere dell’onerosità e non della donazione, mancando in essa il requisito dello spirito di liberalità (animus donandi). In particolare, se si realizza un contratto di appalto, piuttosto che quello di donazione, nella fattispecie in cui il Sig. D. M., quale concessionario del lotto cimiteriale n. (OMISSIS) posto in (OMISSIS), abbia consentito ad altro soggetto, il Sig. Ca.Mi., la possibilità di costruire su detto lotto l’edicola funeraria, ricevendone in cambio, quale corrispettivo, denaro in contante, oltre a dieci loculi e nove loculetti da egli stesso realizzati”.

Il motivo è inammissibile.

Dalla lettura del quesito emerge chiaramente che i ricorrenti sollecitano alla Corte un accertamento di fatto, volto a ricostruire la volontà delle parti e le dichiarazioni delle stesse in modo diverso da quello che, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, hanno fatto i giudici di merito con due decisioni conformi. I ricorrenti chiedono infatti alla Corte di interpretare direttamente il contenuto della scrittura privata indicata nel quesito e di porre in relazione tale scrittura con il comportamento delle parti. Si tratta all’evidenza di attività demandata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. I ricorrenti non deducono la illogicità, la insufficienza o la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, mentre, quanto alla denuncia – peraltro generica – di violazione dei canoni ermeneutici, trova applicazione il principio per cui nell’interpretazione dei contratti, i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia in forza del quale i canoni strettamente interpretativi – tra i quali risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole – prevalgono su quelli interpretativi-integrativi; 1’indagine sulla corretta applicazione di essi compete al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Cass. n. 27021 del 2008). E la Corte d’appello si è appunto attenuta a tale regola, avendo valorizzato il testo della indicata scrittura e delle dichiarazioni del D..

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che il Collegio condivide tale proposta di decisione;

che le argomentazioni svolte dai ricorrenti nella memoria ex art. 380- bis c.p.c., comma 3, non sono infatti idonee ad indurre a differenti conclusioni;

che, ad integrazione delle considerazioni svolte nella relazione e in risposta alle deduzioni dei ricorrenti, si deve innanzitutto rilevare che i ricorrenti, a ben vedere, con l’unico quesito di diritto hanno dedotto sia censure di violazione di legge, sia vizi di motivazione;

che, tuttavia, il ricorso per cassazione nel quale si denunzino con un unico articolato motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, è bensì ammissibile, ma esso deve concludersi “con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto” (Cass., S.U., n. 7770 del 2009);

che nella norma dell’art. 366-bis cod. proc. civ., infatti, “nonostante la mancanza di riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al precedente art. 360, n. 5 – cioè la “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione” – deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366-bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., n. 16002 del 2007; Cass., S.U., n. 20603 del 2007; Cass., n. 8897 del 2008);

che, d’altra parte, non può omettersi di rilevare che la questione concernente l’anteriorità della trascrizione del contratto Ca. – G. rispetto a quella del contratto a favore della C. non risulta trattata nella sentenza impugnata, sicchè sul punto le argomentazioni svolte dai ricorrenti sono inammissibili per novità delle stesse, non essendo stata censurata la sentenza impugnata per omessa pronuncia su detta specifica censura;

che, infine, appare significativo il dato che si desume dalla sentenza impugnata, che la Corte d’appello ha esaminato proprio la prospettazione dei ricorrenti, secondo i quali la cessione dei loculi e dei loculetti in favore del Ca. sarebbe stato il corrispettivo – o parte del corrispettivo – di un contratto di appalto, e ne ha escluso la fondatezza sul rilievo del contrasto della stessa con il tenore letterale della scrittura del 14 marzo 1991 e con le dichiarazioni del D., dalle quali si desumeva che la cessione in uso gratuito dei beni in questione al Ca. era aggiuntiva rispetto al prezzo dell’appalto;

che, in conclusione, i ricorrenti sollecitano in sede di legittimità una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio, adeguatamente apprezzato dalla Corte d’appello;

che, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna i ricorrenti in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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