Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15083 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. III, 31/05/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 31/05/2021), n.15083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 2296 del ruolo generale dell’anno 2018

proposto da:

AMORE & PSICHE HOLDING S.r.l., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, M.F., rappresentato e

difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato Valerio

Marchetiello, (C.F.: MRCVLR69H07F839G);

– ricorrente –

nei confronti di:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante C.R., quale rappresentante di

SIENA NPL 2018 S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato Massimo

Luconi, (C.F.: LCNMSM64P09I921G);

– controricorrente –

nonchè

BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO, Società Cooperativa in

amministrazione straordinaria, (P.I.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

CONDOMINIO (OMISSIS), (C.F.: non indicato), in persona

dell’amministratore, legale rappresentante pro tempore;

BANCO BPM S.p.A. (già CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA E LIVORNO

S.p.A.) (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante

pro tempore;

MASTER S.r.l. (C.F.: non indicato), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Firenze n.

2030/2017, pubblicata in data 7 giugno 2017;

udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 19

gennaio 2021 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Amore & Psiche Holding S.r.l. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso un’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobiliare promosso nei confronti della Master S.r.l. (società con la quale l’opponente aveva stipulato un contratto di locazione in relazione all’immobile pignorato, locazione dichiarata dal giudice dell’esecuzione non opponibile all’acquirente del bene nell’avviso d’asta). L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Firenze, in quanto ritenuta tardiva.

Ricorre Amore & Psiche Holding S.r.l., sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in rappresentanza di Siena NPL 2018 S.r.l., attuale titolare del relativo credito fatto valere nel processo esecutivo. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

E’ stata disposta la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Assume carattere pregiudiziale ed assorbente la verifica di ammissibilità del ricorso.

La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 7 giugno 2017 (non risulta che sia stata notificata).

Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2013; essendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, il termine cd. lungo per impugnare era di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

In ragione dell’oggetto del giudizio, rappresentato da una opposizione esecutiva, quindi una causa in materia di esecuzione forzata (irrilevante essendo a tal proposito stabilire se essa dovesse essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., ovvero come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.), non è applicabile la sospensione feriale dei termini (ex multis: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20354 del 28/09/2020, Rv. 659254 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21568 del 18/09/2017, Rv. 645765 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17003 del 20/08/2015, Rv. 636325 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 01; Sez. 3, Sentenza n. 1030 del 25/01/2012, Rv. 620567 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852-01).

Il termine per l’impugnazione scadeva quindi in data 7 dicembre 2017.

La notifica del ricorso (datato 8 gennaio 2018) è stata effettuata dal difensore a mezzo del servizio postale, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 7, con raccomandate spedite in data 8 gennaio 2018, ed è stata rinnovata a mezzo P.E.C. alla Master S.r.l. in data 17 gennaio 2018, quindi in ogni caso tardivamente.

Il ricorso, in quanto tardivo, va dichiarato inammissibile, e tale inammissibilità rende superfluo anche il richiamo dei singoli motivi dello stesso.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

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