Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15083 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 22/06/2010), n.15083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5723/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 116/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA del 19/11/07, depositata il 14/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti di C. A. (agente di commercio, che è rimasto intimato) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di silenzio rifiuto su istanza di rimborso Irap per gli anni 1998/2000, la C.T.R. Emilia Romagna confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso del contribuente con la sola eccezione del rimborso relativo al 1998) rilevando che doveva escludersi nella specie la sussistenza della autonoma organizzazione, essendo risultato che il contribuente aveva svolto la propria attività solo personalmente, senza avvalersi del lavoro di terzi e senza apporto di beni, ad eccezione di una minima dotazione necessaria ad esercitare la funzione.

2. Il primo motivo (col quale, deducendo violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, la ricorrente afferma che l’agente di commercio produce reddito di natura imprenditoriale, come tale assoggettato ad Irap senza necessità di accertamento della sussistenza della autonoma organizzazione) risulta manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale, a norma del combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta qualora svolga attività non autonomamente organizzata, ricorrendo il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia , quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (v. SU 12108 del 2009).

Il secondo motivo (col quale si deduce vizio di motivazione per non avere il giudice d’appello sufficientemente motivato le ragioni per le quali dagli elementi sottoposti al suo esame derivava che l’attività svolta dal contribuente “non avesse carattere imprenditoriale/commerciale”) risulta inammissibile innanzitutto per inadeguatezza della illustrazione richiesta dalla seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c. (in quanto generica e parzialmente non corrispondente al precedente sviluppo del motivo), inoltre per difetto di autosufficienza, infine per mancata specifica indicazione, ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti e documenti sui quali il motivo è fondato (ad es.; i documenti dai quali risultavano i dati richiamati e in ogni caso l’atto d’appello dell’Ufficio nel quale tali dati sarebbero stati evidenziati).

Il motivo sarebbe in ogni caso improcedibile perchè i suddetti atti e documenti non risultano specificamente ed espressamente depositati unitamente al ricorso ex art. 369 c.p.c., n. 4, non rilevando a tal fine la richiesta di acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito, nè, eventualmente, il deposito di tale fascicolo ovvero del fascicolo di parte (che in ipotesi tali atti contenga), se tale deposito non interviene nei tempi e nei modi di cui al citato art. 369 c.p.c., e se all’atto del deposito viene indicato in modo generico solo il fascicolo senza specificare gli atti e documenti in esso contenuti sui quali il ricorso è fondato. In proposito, è peraltro da rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’onere di depositare, nel termine perentorio fissato per il deposito del ricorso per cassazione, i documenti su cui lo stesso si fonda – imposto, a pena di improcedibilità, dal citato art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, si applica anche nel processo tributario, non ostandovi il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 25, comma 2, per il quale “i fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo”, in quanto la stessa norma prevede, di seguito, che “le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e: d’ufficio”, con la conseguenza che non è ravvisabile alcun impedimento all’assolvimento dell’onere predetto, potendo la parte provvedere al loro deposito anche mediante la produzione in copia, alla quale l’art. 2712 cod. civ., attribuisce lo stesso valore ed efficacia probatoria dell’originale, salvo che la sua conformità non sia contestata dalla parte contro cui è prodotta (v. tra le altre Cass. n. 24940 del 2009).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. In assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

 

 

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