Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15083 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/07/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 21/07/2016), n.15083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11301-2014 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE N. 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO ACCONCIA,

rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO VILLELLI, ROCCO CARBONE

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo

studio dell’avvocato VALEMMO GENTILE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIACOMO RAFFAELE ESPOSITO giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA del

31/10/2013, depositata il 07/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI;

uditi gli Avvocati Villelli e Carbone difensori del ricorrente che si

riportano agli scritti e in caso di decisione di inammissibilità

chiedono la compensazione delle spese.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c.:

“La Corte di Appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile -ex art. 348 bis c.p.c., per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento – l’appello proposto da S.E. avverso la sentenza di primo grado che non aveva riconosciuto all’attore il risarcimento integrale dei danni che assumeva di avere riportato a seguito di un sinistro stradale.

Col ricorso per cassazione, premesso lo svolgimento del processo e dato atto dei motivi di appello proposti avverso la sentenza di primo grado, lo S. dichiara di voler impugnare “l’ordinanza del 31.10.2013, depositata in data 7.11.2013” sulla base di due motivi, che deducono “violazione ed errata applicazione delle norme di diritto” ed “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo”; il ricorso censura effettivamente i passaggi con cui la Corte ha motivato il giudizio prognostico negativo circa la fondatezza del gravame e conclude richiedendo a questa Corte di voler “cassare l’ordinanza del 31.10.2013, emanata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria”.

Il ricorso è inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere proposto avverso la sentenza di primo grado e motivato in relazione ad essa, non ricorrendo alcuna delle condizioni – individuate da Cass., S.U. n. 1914/2016 – che consentono la ricorribilità per cassazione (per “vizi suoi propri”) dell’ordinanza di inammissibilità resa ex art. 348 ter c.p.c..

Si propone pertanto la dichiarazione di nammissibilità del ricorso, con condanna alle spese di lite”.

A seguito della discussione del ricorso in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, ritenendo tuttavia che sussistano le condizioni per compensare le spese di lite, tenuto conto che il ricorso è stato notificato nel maggio 2014, in epoca in cui non era ancora emerso un univoco orientamento di legittimità in ordine all’applicazione dell’art. 348 ter c.p.c..

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite.

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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