Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15083 del 17/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 15083 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso 9026-2009 proposto da:
ASGB/USAS – AUTONOMER SUDTIROLER GEWERKSCHAFTSBUND
UNIONE DEI SINDACATI AUTONOMI SUDTIROLESI C.F.
80011730217, ASGB/USAS – OFFENTLICHER DIENST – SETTORE
IMPIEGO PUBBLICO – ASSOCIAZIONE SINDACALE ADERENTE
ALL’ASGB/USAS, in persona dei legali rappresentanti
2015
1962

pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO
CALO’, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MANFRED SCHULLIAN, giusta delega in atti;
– ricorrenti –

Data pubblicazione: 17/07/2015

,

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo
STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa
dall’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, giusta delega in
atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 30/2008 della CORTE D’APPELLO
DI TRENTO SEZ. DIST. DI BOLZANO, depositata il
15/04/2008 R.G.N. 40/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/05/2015 dal Consigliere Dott. FABRIZIO
AMENDOLA;
udito l’Avvocato TOTINO CARLO per delega CALO’
MAURIZIO;
udito l’Avvocato GIUA LORENZO per delega verbale
TRIFIRO’ SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto.

i

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

Svolgimento del processo

1.— Con ricorso ex art. 28 della I. n. 300 del 1970 al giudice del lavoro di
Bolzano la ASGB/USAS Autonomer Sudtiroler Gewerkschaftbund – Unione dei
sindacati autonomi Sudtirolesi nonchè la ASGB/USAS – Offentlicher Dienst –

in avanti “00.SS.”), costituite esclusivamente fra lavoratori dipendenti
appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, convennero Poste
Italiane Spa per sentir dichiarare che erano titolari dei diritti previsti dagli artt.
23, 24 e 30 dello S.d.L. e di conseguenza sentir accertare il comportamento
antisindacale della società, consistente in comportamenti diretti ad impedire e
limitare l’esercizio della libertà ed attività sindacale, e condannare la medesima a
riconoscere e rendere esercitabili in favore delle 00.SS. ricorrenti i diritti
scaturenti dal CCNL, ed in particolare il diritto ai permessi sindacali nel monte
ore come da accordo del 28 gennaio 1999, integralmente richiamato dal nuovo
CCNL del 10 gennaio 2001, nonché a quelli non concessi negli anni precedenti,
oltre risarcimento del danno e spese.
Il decreto di accoglimento del ricorso per la repressione della condotta
antisindacale, in seguito ad opposizione della società, è stato poi annullato dal
giudice monocratico, con decisione successivamente confermata con sentenza del
15 aprile 2008 della Corte di Appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano,
che ha poi ritenuto assorbito l’appello incidentale delle Poste.
La Corte territoriale – in estrema sintesi – ha ritenuto che, dal combinato
disposto dell’art. 5 bis del d.l. n. 148 del 1993, conv. in l. n. 236 del 1993, e
dell’art. 30 della I. n. 300 del 1970, derivasse in favore dei sindacati istanti il solo
diritto ad essere ammessi a partecipare alla contrattazione che servisse a dare un
contenuto concreto alla disciplina generale fissata dalla norma statutaria in punto
di permessi retribuiti; non poteva invece pretendersi un effetto estensivo che
automaticamente attribuisse alle organizzazioni sindacali delle minoranze
linguistiche tedesca e ladina una disciplina collettiva meramente attuativa siglata
dai sindacati maggiormente rappresentativi su base nazionale. Le 00.55.
appellanti, dunque, avrebbero dovuto concretizzare l’astratto diritto che già la
legge riconosceva loro, mediante stipulazione di una pattuizione collettiva che
concretamente determinasse la misura dei permessi.

R.G. n. 9026/2009
Udienza 5 maggio 2015
Presidente MAcioce Relatore Amandola

Settore Impiego Pubblico – associazione sindacale aderente all’ASGB/USAS (d’ora

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

2.— Per la cassazione di tale sentenza le organizzazioni sindacali in epigrafe
hanno proposto ricorso del 9 aprile 2009 articolato in tre motivi. Poste Italiane
Spa ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

3.— I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati:
con il primo motivo, denunciando violazioni di legge e di contrattazione
collettiva, si interroga la Corte sul “se l’art. 5 bis del d.l. n. 148 del 1993, conv. in
legge dall’art. 1 della I. n. 236 del 1993, deve essere interpretato in base al
principio di supremazia costituzionale che impone all’interprete di optare, fra più
soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme
all’art. 6 della Costituzione e se in base a quanto stabilito da tale norma e dai
CCNL del 1994 (art. 10), 2001 (art. 20) e del 2003 (art. 17) per il personale di
Poste Italiane Spa, nonché dell’accordo dcl, 28.01.99, unico diritto per le
associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti
appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina è quello di essere
convocati per concordare il monte ore dei permessi sindacali o se i permessi
sindacali si estendono a tali sindacati automaticamente nel monte ore previsto
dal CCNL in vigore ed in particolare in quelli del 2001 e 2003 e accordi integrativi
dd. 28.01.99 e successivi”;
con il secondo mezzo di gravame si lamenta omessa motivazione circa un
punto decisivo per il giudizio, in ordine alla domanda subordinata avanzata dalle
organizzazioni sindacali di condanna della società a riconoscere i permessi dalla
data di presentazione del ricorso al 30 ottobre 2006;
con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 91 e/ o 92 c.p.c. e
omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, nella parte in cui
il giudice di appello aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva
compensato le spese.

4.- Il primo motivo di ricorso, concluso da quesito di diritto idoneo nonostante quanto eccepito dalla controricorrente – poiché isolato dallo
svolgimento delle argomentazioni a sostegno e ben delimitato nella forma, con
chiaro riferimento alle norme applicabili, sia di legge che di contratto collettivo, e
con adeguata individuazione della fattispecie concreta, è fondato.

R.G. n. 9026/2009
Udienza 5 maggio 2015
Presidente MAdoce Relatore Amendoia

Motivi della decisione

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

.

4.1.- Opportuna una preliminare ricognizione – nei limiti che qui interessano della legislazione di sostegno dei sindacati di lavoratori appartenenti alle
minoranze linguistiche tedesca e ladina.
L’art. 9 del d.P.R. n. 58 del 1978, recante “Norme di attuazione dello statuto
speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di previdenza e assicurazioni

“Nella

provincia di

Bolzano, alle associazioni

sindacali

costituite

esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche
tedesca e ladina, aderenti alla confederazione maggiormente rappresentativa fra
quelle dei lavoratori stessi, sono estesi, in ordine alla costituzione di
rappresentanze sindacali aziendali e comunque in ordine all’esercizio di tutte le
attività sindacali comprese quelle di patronato e di assistenza sociale di cui alla L.
29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni, i diritti riconosciuti da norme
di legge alle Associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.”
La maggiore rappresentatività della confederazione beneficiaria è soggetta ad
una procedura di accertamento (su cui v. Cass. SS.UU. n. 9026 del 2009), ma
nella specie tale qualità non è in contestazione per le 00.SS. ricorrenti.
L’art. 5-bis del d.l. n. 148 del 1993, conv. in I. n. 236 del 1993, aggiunge:
“Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite tra lavoratori
dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, di cui al
D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58, art. 9, sono estesi i diritti e le prerogative
riconosciuti dai contratti collettivi nazionali di lavoro alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale”.
4.2.- La descritta disciplina è stata interpretata da questa Corte (Cass. n.
10848 del 2008) con una approfondita pronuncia, peraltro intervenuta tra le
stesse parti attualmente in contesa, che merita di essere ribadita, in quanto
pienamente condivisibile, nei suoi passaggi essenziali.
Le norme sopra riportate costituiscono attuazione della tutela delle minoranze
linguistiche che la Costituzione colloca tra i compiti fondamentali della Repubblica
(art. 6). Si tratta indiscutibilmente di un valore primario dell’ordinamento
giuridico, principio fondamentale della Repubblica che, pur destinato ad essere
specificato da norme volte a dare ad esso attuazione, risulta comunque
autonomamente dotato di un proprio valore giuridico, capace anche di
realizzazioni immediate e indipendenti. Lo dimostra sia la sedes materiae della

R.G. n. 9026/2009
Udienza 5 maggio 2015
Presidente MAcioce Reiatore Amendola

sociali”, stabilisce:

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

norma, sia l’evidente collegamento con gli artt. 2 e 3 Cost., stante la garanzia
della sfera di protezione, in termini di tutela positiva, non per il singolo in quanto
cittadino, bensì al gruppo quale minoranza, e di attuazione effettiva del principio
di uguaglianza.
La premessa è funzionale all’affermazione che, nell’interpretazione di tali

costituzionale, secondo il quale “eventuali residue incertezze di lettura sono
destinate a dissolversi una volta che si sia adottato, quale canone ermeneutico
preminente, il principio di supremazia costituzionale che impone all’interprete di
optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la
disposizione conforme a Costituzione” (v., per tutte, C. cost. n. 198 del 2003).
Ciò posto – secondo Cass. n. 10848/2006 cit. – l’art. 9 del d.P.R. n. 58 del
1978 ha sancito “l’equiparazione ope legis delle confederazioni maggiormente
rappresentative tra i lavoratori appartenenti alle minoranze linguistiche alle
associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale”; l’art. 5 bis del d.l. n. 148 dei 1993, conv. in I. n. 236 del 1993, ha
aggiunto “l’estensione dei diritti e delle prerogative riconosciute dai contratti
collettivi nazionali di lavoro alle confederazioni maggiormente rappresentative sul
piano nazionale”.
In particolare, avuto riguardo all’interpretazione della seconda norma, oggetto
specifico anche della presente controversia, la sentenza richiamata ha sancito che
“i diritti e le prerogative riconosciute da un contratto collettivo nazionale di lavoro
a determinati sindacati vanno estesi alle associazioni sindacali, di cui al D.P.R. 6
gennaio 1978, n. 58, art. 9, che non siano compresi tra i soggetti stipulanti,
indipendentemente dalle ragioni per le quali l’autonomia collettiva si è così
determinata”, precisando che “una lettura diversa della norma … finirebbe per
svuotarla di reali contenuti”.
4.3.- Alla stregua dei principi così autorevolmente espressi da questa Corte
non può essere condivisa la lettura riduttiva offerta dall’Appello distrettuale alla
fattispecie oggetto del suo giudizio.
Secondo la sentenza impugnata “dal combinato disposto del menzionato art.
5 bis e dell’art. 30 S.d.L. deriva in favore delle organizzazioni sindacali appellanti
il solo diritto ad essere ammessi a partecipare a quella contrattazione che serve a
dare contenuto concreto alla disciplina generale fissata nell’art. 30 S.d.L.”, ma
non a pretendere “l’effetto estensivo di una disciplina collettiva meramente

R.G. n. 9026/2009
Udienza 5 maggio 2015
Presidente MAcioce Relatore Amendola

norme, opera il criterio, più volte precisato dalla giurisprudenza della Corte

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione Lavoro

attuativa” con cui “ciascuna organizzazione ha definito il numero e la modalità di
fruizione dei permessi sindacali di cui si tratta”.
Tale distinzione appare artificiosa e non trova riscontro nelle disposizioni
applicabili alla fattispecie, per come interpretate da questa Corte.
Al fine dell’operatività dell’art. 5 bis più volte citato è sufficiente che

confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale perché tali
diritti e prerogative siano ope legis estesi alle associazioni sindacali appartenenti
alle minoranze tedesche e ladine, di cui al d.P.R. n. 58 del 1978, che non siano
comprese tra i soggetti stipulanti; ciò indipendentemente dalle ragioni per le quali
l’autonomia collettiva si è così determinata, atteso che una diversa
interpretazione della norma la svuoterebbe di reali contenuti.
Non c’è dubbio, poi, che una disciplina collettiva che attribuisca ad una
associazione sindacale un certo numero di ore di permesso conferisce “diritti e
prerogative” autonome e ben diverse rispetto al potere di sedersi ad un tavolo di
trattativa con l’azienda per ottenere io stesso trattamento.
Le due posizioni soggettive di cui l’associazione sindacale è astrattamente
titolare sono evidentemente differenti e non si vede ragione perché la seconda
debba assorbire ed escludere la prima.
Inoltre erra la sentenza impugnata laddove ritiene che il diritto ad ottenere la
misura dei permessi di cui all’art. 30 S.d.L. sia subordinato “alla stipulazione della
pattuizione collettiva”, al quale strumento necessariamente le associazioni
sindacali ricorrenti dovrebbero ricorrere “onde concretizzare l’astratto diritto che
la legge riconosce loro”.
Invero può ritenersi consolidato nella giurisprudenza di questa Corte

il

principio a termini del quale l’esercizio del diritto a permessi retributivi, previsto
dall’art. 30 S.d.L. non è escluso, atteso il carattere precettivo (e non solo
programmatico) della disposizione, dalla mancanza di disposizioni contrattuali
collettive in tema di quantificazione delle assenze, ma va in tale caso regolato o
con accordi individuali oppure, secondo i principi generali (articolo 1374 del
codice civile), dal giudice in conformità agli usi o all’equità, nel rispetto
dell’obbligo reciproco di correttezza delle parti (articolo 1175 dello stesso codice),
rapportato alle finalità della norma, e con eventuale riferimento orientativo a
discipline contrattuali anche precedenti, ovvero non regolanti il caso o il settore
specifico ma concernenti situazioni analoghe, nonché con riguardo a quanto la

RG. n. 9026/2009
Udienza 5 maggio 2015
Presidente MAdoce Relatore Amendola

sussistano “diritti e prerogative” riconosciute da una fonte collettiva nazionale alle

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

stessa legge, con gli articoli 23 e 24, stabilisce in via minimale per i dirigenti delle
rappresentanze sindacali aziendali (Cass. n. 3430 del 1989; Cass. n. 11759 del
2003; Cass. n. 12105 del 2004).
Nella fattispecie che ci occupa la quantificazione è

ope legis effettuata

mediante estensione automatica del monte ore pattuito con le confederazioni

Infine, l’esegesi qui patrocinata è coerente con il canone interpretativo
richiamato in premessa, per cui ogni residua incertezza di lettura è dissolta
adottando il principio di supremazia costituzionale che impone all’interprete di
optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la
disposizione conforme, nel caso, alla tutela delle minoranze linguistiche garantite
dalla Costituzione.

5.- Conclusivamente il primo motivo di ricorso deve essere accolto, assorbiti
gli altri, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in
dispositivo che si uniformerà a quanto statuito e provvederà anche alla
regolazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Corte di Appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano, anche per la
regolazione delle spese; dichiara assorbito il secondo e terzo motivo di ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 maggio 2015

Il rel.atore est.

Il Preside te

maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

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