Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15083 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 15/07/2020), n.15083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27326-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3371/16/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONALE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il

18/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Siracusa, con sentenza n. 340/12 sez 5, accoglieva il ricorso proposto da G.G. avverso l’avviso di liquidazione 20031V000838 per registro e imp. Catastale 2003

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Sicilia sez dist. Siracusa che, con sentenza 3371/16/2017, lo rigettava confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado circa la permanenza dei benefici fiscali concessi per il recupero del patrimonio edilizio di Ortigia nonostante l’intervenuta decadenza del piano particolareggiato.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.

La contribuente non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione censura la decisione impugnata sostenendo l’inapplicabilità dei benefici di cui L. n. 168 del 1982, art. 5 per l’intervenuta decadenza del piano particolareggiato di Ortigia (Siracusa).

Il motivo è fondato.

In ordine allo strumento urbanistico in questione questa Corte ha già avuto occasione di affermare (Cass. n. 8800/2010, n. 8801/2010 da ultimo Cass. 2399/17)che va negato il beneficio previsto dalla normativa di cui alla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 5, che prevede l’applicazione dell’imposta di registro e di quelle ipotecarie e catastali in misura fissa, per gli atti di trasferimento di immobili compresi nei piani di recupero di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 27, allorquando il rogito venga stipulato dopo l’intervenuta scadenza di tale strumento urbanistico.

L’agevolazione fiscale spetta, infatti, solo in presenza di tutti i relativi indefettibili presupposti, per cui essa non può essere riconosciuta allorquando, uno di essi, – appunto la realizzazione del Piano Particolareggiato – non sia più attuale, essendo venuto meno, per decorso dei termini di validità (Cass. 11786/2008, Cass. n. 17061/2010).

L’orientamento richiamato è stato ribadito da ulteriori pronunce, nelle quali la Corte ha avuto modo di precisare che “il piano dopo il decorso del termine stabilito per la sua esecuzione, diventa inefficace per la parte in cui non ha avuto attuazione, disposizione che interpretata nel senso che l’intervento di restauro e di ristrutturazione che sia stato realizzato su immobili già inclusi nelle zone di recupero, ma in epoca successiva alla scadenza del Piano, non possa ritenersi effettuato in attuazione del Piano stesso, ormai ine icace, ed esula, pertanto, dall’ambito della disposizione agevolativa”. (Cass. n. 27102/2014, Cass. n. 12515/2013, Cass. 7046/2014)

Il ricorso va quindi accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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