Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15083 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. II, 07/07/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 07/07/2011), n.15083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.G., nella qualità di liquidatore della Immobiliare Rodi

s.r.l., cancellata dal registro delle imprese, rappresentato e

difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.

ALBERICI Fabio, elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, via

delle Fornaci, n. 38;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro

tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a

margine al controricorso, dall’Avv. BELLOTTI Claudio, elettivamente

domiciliato nello studio dell’Avv. Giampiero Agnese in Roma, via

degli Scipioni, n. 132;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n.

1893 in data 30 giugno 2009.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

3 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Giampiero Agnese, per delega dell’Avv. Claudio

Bellotti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso: “aderisco

alla relazione”.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 23 marzo 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“Il Tribunale di Monza, con sentenza in data 14 novembre 2005, ha accolto la domanda del Condominio (OMISSIS), e condannato la s.r.l. Immobiliare Rodi, di cui ha riconosciuto la responsabilità ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., al pagamento della somma di Euro 14.800,00.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1893 resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 30 giugno 2009, in parziale riforma della impugnata pronuncia, ha condannato la s.r.l.

Immobiliare Rodi al pagamento del maggior importo risarcitorio di Euro 21.800,00 oltre che al rimborso delle spese processuali.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso L.G., nella qualità di liquidatore della s.r.l.

Immobiliare Rodi, cancellata dal registro delle imprese.

Il ricorso è affidato a sette motivi.

Il Condominio ha resistito con controricorso.

E’ assorbente considerare che tutti i sette motivi in cui si articola il ricorso sono inammissibili, perchè nessuno di essi si conclude con la formulazione del conclusivo quesito di diritto (là dove vengono prospettati vizi di violazione di legge) e del quesito di sintesi (là dove si denuncia vizio di motivazione), imposta dall’art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile.

Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Lette le memorie della parte ricorrente e della parte controricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che, invero, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. n. 69 del 2009, art. 53, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti – come nella specie – contro provvedimenti pubblicati antecedentemente (e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) tale norma è da ritenere ancora applicabile (Cass., Sez. 1^, 26 ottobre 2009, n. 22578; Cass., Sez. 3^, 24 marzo 2010, n. 7119);

che, di fronte alla chiarezza del dato normativo e alla uniformità della giurisprudenza sul punto, non vi è spazio per riconoscere una rimessione in termini da errore scusabile;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancata osservanza della prescrizione dell’art. 366 bis cod. proc. civ.;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del giudizio di cassazione sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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