Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15082 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. III, 31/05/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 31/05/2021), n.15082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7167/2018 proposto da:

G.A., Gi.Ja., e Gi.Pr., in proprio e nella

qualità di eredi di Gi.Ev., elettivamente domiciliati in

Roma, al viale Mazzini n. 73, Sc. B Int. 2, presso lo studio

dell’avvocato Augusto Vincenzo, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Cornaro Marco;

– ricorrente –

contro

G&g S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica,

elettivamente domiciliato in Roma, alla via Caio Mario n. 27, presso

lo studio dell’avvocato Cuffaro Vincenzo, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati Mottola Francesca Simona, e Rocchio

Flavio;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1868/2017 della CORTE d’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/01/2021 dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva

quanto segue.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) G.A., Gi.Ja. e Pr. impugnano, con atto affidato a due motivi, nei confronti della G&G S.r.l. (già denominata Ermodoro Finance S.r.l.), la sentenza n. 1868 del 11/08/2017 della Corte di Appello di Torino, di rigetto dell’impugnazione da essi proposta avverso la sentenza del Tribunale di Verbania n. 387 del 24/06/2015, con condanna al pagamento delle spese di appello.

2) Resiste con controricorso la G&G S.r.l..

3) I soli ricorrenti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 19 gennaio 2021.

4) Il P.G. non ha preso conclusioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5) I fatti processuali rilevanti, di cui alla stessa sentenza d’appello, sono i seguenti: con ricorso del 23 settembre 2013 G.A. e Gi.Pr. proponevano opposizione all’esecuzione promossa dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (poi, a seguito di cessioni del credito era divenuta titolare la Ermodoro S.r.l. e quindi la S.r.l. G&G, ma anche le cessioni erano investite da motivi di censura) avanti al Tribunale di Verbania, deducendo il difetto di titolarità del credito in capo al creditore procedente, l’inidoneità del contratto di mutuo condizionato utilizzato dalla società quale titolo esecutivo nonchè l’usurarietà dei relativi interessi.

6) La S.r.l. G&G si costituiva in giudizio, contestando il fondamento dell’opposizione, di cui chiedeva il rigetto.

7) Instaurato il giudizio di merito, con sentenza n. 387 del 24 giugno 2015, il Tribunale di Verbania respingeva l’opposizione e condannava le opponenti a rifondere alla controparte le spese di lite, nonchè al pagamento della somma di Euro cinquemila ex art. 96 c.p.c., u.c..

G.A. e Gi.Pr. interponevano appello avverso tale sentenza, chiedendone la riforma al fine di ottenere l’accoglimento della loro opposizione.

La S.r.l. G&G si costituiva) deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello.

8) I motivi di ricorso di legittimità censurano come segue la sentenza della Corte territoriale.

9) Il primo mezzo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., n. 3, con riferimento alla ritenuta inammissibilità del singolo motivo d’appello.

Il motivo, a parte l’inesatto testuale riferimento dell’art. 342 c.p.c., n. 3, che contiene nel comma 1, due, e non tre, parti, è inammissibile, in quanto non è trascritta in ricorso la sentenza del Tribunale di Verbania, pur a fronte di una testuale riproduzione dell’atto di appello (che da solo, senza l’adeguato confronto con la sentenza non è sufficiente), atteso che la Corte territoriale afferma che il quarto motivo di appello non è attinente alla ragione del decidere (ratio decidendi).

In breve, e in conseguenza di ciò, il motivo non si confronta con l’intera portata della decisione della Corte territoriale, fondata non solo sulla titolarità del credito, ma anche (e pertanto con duplice valenza) sulla inammissibilità del quarto motivo.

Sul punto è opportuno ribadire l’orientamento di questa Corte, secondo il quale (Cass. n. 22880 del 29/09/2017 Rv. 645637 – 01): “L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità”.

Il mezzo è, inoltre, inammissibile, come prospettato in controricorso, in quanto deduce una censura di violazione e (o) falsa applicazione, di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove, viceversa censura idonea sarebbe stata quella di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il riferimento al disposto dell’art. 58 t.u.b. non è, inoltre, in alcun modo specificato nel motivo, sebbene a detta norma sia stato fatto diffuso riferimento nella esposizione dei fatti.

10) Il secondo motivo prospetta censura di violazione falsa applicazione dell’art. 1815 c.c., in relazione alla L. 7 marzo 1996, n. 108.

Il secondo mezzo, su interessi (definiti usurari, in riferimento alla disciplina introdotta nel 1996) e superamento tasso soglia, è inammissibile, in quanto aspecifico per totale carenza di disamina critica delle argomentazioni sviluppate dalla Corte di Appello dopo la conclusione sulla rilevanza dell’usurarietà anche per gli interessi moratori.

Il motivo risulta di pochi righi (dieci, oltre l’intestazione) e non riporta i passi salienti dell’atto di appello in cui la questione dell’usurarietà degli interessi era affrontata.

Il motivo non affronta affatto, evidentemente ritenendolo coperto dal perimetro decisorio segnato dal primo mezzo, la questione della debenza del capitale mutuato, che comunque risultava, ancora, almeno in parte, dovuto come perspicuamente rilevato dalla sentenza d’appello, nei paragrafi finali della motivazione, laddove si afferma che in forza del contratto di mutuo) il titolare del credito può comunque agire esecutivamente per il capitale.

11) Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

12) Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.

13) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 7.800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

 

 

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