Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15082 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 22/06/2010), n.15082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5239/2009 proposto da:

R.S.G. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SALARIA 280, presso lo studio dell’avvocato PIROCCHI Barbara, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di BOLOGNA del 14/04/08, depositata il 12/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

udito l’Avvocato Pirocchi Barbara, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. R.S.G., avvocato, propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione del silenzio rifiuto su istanze di rimborso Irap per gli anni 2001/2003, la C.T.R. Emilia Romagna riformava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso del contribuente) rilevando che dalla documentazione acquisita risultavano per gli anni in questione compensi e costi elevati tali da indurre a ritenere l’esistenza di una autonoma organizzazione e che, peraltro, l’onere di fornire la prova della mancanza del requisito della autonoma organizzazione incombeva sul contribuente, che non aveva in proposito prodotto “dati numerici” o “elementi dimostrativi”.

2. Premesso che, contrariamente a quanto previsto dall’art. 366 bis c.p.c., il quesito di diritto previsto dalla prima parte della citata norma e l’illustrazione prevista dalla seconda parte della stessa non risultano posti, rispettivamente, in conclusione di ciascun motivo o in esso contenuti, ma tutti insieme alla fine del ricorso (peraltro senza indicazione della corrispondenza ai relativi motivi e neppure, a quel che è dato rilevare, secondo l’ordine di esposizione degli stessi), giova rilevare che, se il primo quesito esposto – in quanto l’unico concernente violazione di legge – si riferisce al secondo motivo (col quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3), tale motivo deve ritenersi inammissibile per inidonea formulazione del quesito medesimo.

Secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, infatti, il quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., non può mai risolversi nella generica richiesta rivolta alla Corte di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma, nemmeno nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito, ma deve investire la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto (v. Cass. n. 4044 del 2009) e non può essere formulato in modo da involgere una “quaestio facti” (v. SU n. 23860 del 2008); giova inoltre rilevare che nella sentenza impugnata non è stato affermato un principio di diritto diverso da quello del quale il ricorrente chiede in questa sede l’affermazione (con la conseguenza che una risposta al quesito nei termini auspicati dal ricorrente non sarebbe in ogni caso idonea a definire la controversia), ed infine che nel quesito in esame si da per scontato un fatto (l’aver il contribuente fornito la prova dell’assenza di autonoma organizzazione) che in sentenza è negato. Anche il primo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo (coi quali si deduce, sotto diversi profili, vizio di motivazione) presentano diversi profili di inammissibilità. Rilevato infatti che alla fine del ricorso, e dopo il quesito attinente la denunciata violazione di legge, è posto un unico periodo nel quale si espongono cumulativamente una sorta di “quesiti” attinenti i denunciati vizi di motivazione senza alcun riferimento ai corrispondenti quattro motivi, va evidenziato che una formulazione di quesiti (coi quali, nella specie, si richiede alla Corte di accertare se, rispetto ad alcune affermazioni in essa contenute, la sentenza impugnata sìa contraddittoria, o “viziata da omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”) non è richiesta dai vizi denunciati, mentre l’esposizione in esame risulta in ogni caso carente in relazione alla seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c., a norma del quale è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume viziata. E’ ancora da aggiungere che i primi quattro motivi difettano di autosufficienza e che per nessuno di essi risultano specificamente depositati unitamente al ricorso (come richiesto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., n. 4) gli atti e documenti sui quali i motivi si fondano, onere che non può ritenersi adempiuto con la mera richiesta di acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito, nè, eventualmente, col deposito di tale fascicolo e/o del fascicolo di parte (che in ipotesi tali atti contenga), se esso non interviene nei tempi e nei modi di cui al citato art. 369 c.p.c., e se nel ricorso non si specifichi che il fascicolo è stato prodotto, indicando la sede in cui il documento è rinvenibile (v. S.U. n. 28547 del 2008 e tra le altre Cass. n. 24940 del 2009 nonchè n. 303 del 2010 e, da ultimo, SU n. 7161 del 2010).

E’ infine appena il caso di evidenziare che il quinto motivo (col quale si deduce “mancata o insufficiente” motivazione in relazione alla disposta compensazione delle spese) è inammissibile ai sensi dell’art. 100 c.p.c., perchè, a prescindere da ogni altra considerazione, il ricorrente è risultato totalmente soccombente in appello e non ha pertanto alcun interesse a dolersi della insufficienza della motivazione relativa alla statuizione di compensazione delle spese.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.100,00 di cui Euro 900,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

 

 

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