Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15082 del 17/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 15082 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 7067-2009 proposto da:
IPOST

ISTITUTO

POSTELEGRAFONICI

GESTIONE

COMMISSARIALE FONDO BUONUSCITA POSTE ITALIANE S.P.A.,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FULCIERI
PAOLUCCI D2 CALBOLI 5, presso lo studio dell’avvocato
2015
1955

DARIO BUZZELLI, che lo rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro
FASApARO MARIA;

Data pubblicazione: 17/07/2015

- intimata –

avverso la sentenza n. 219/2008 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 27/03/2008 R.G.N. 927/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/05/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANO

udito l’Avvocato COLAIACONO GIUSEPPE per delega
BUZZELLI DARIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

PIERGIOVANNI PATTI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 27 marzo 2008, la Corte d’appello di Torino rigettava l’appello di Ipost —
Gestione Commissariale Fondo Buonuscita Lavoratori Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza
di primo grado, che ne aveva respinto l’opposizione avverso il decreto con il quale Maria

reintegrata nel posto di lavoro a seguito di pronuncia di illegittimità del licenziamento
intimatole il 30 novembre 1994 per raggiungimento della massima anzianità contributiva) le
aveva ingiunto il pagamento della somma di € 4.013,51, a titolo di ripetizione della
decurtazione illegittima per recupero di interessi sulla liquidazione dell’indennità di
buonuscita a seguito della prima cessazione del rapporto.
A motivo della decisione, la Corte territoriale escludeva l’applicabilità dell’art. 4 d.p.r.
1032/1973, di previsione di una tale detrazione, non già per l’avvenuta privatizzazione del
rapporto di lavoro, come ritenuto dal Tribunale, ma per il riferimento (per tenore letterale e
per ratio) della norma alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita per effetto di
riassunzione a seguito di cessazione valida del rapporto di lavoro e non di reintegrazione
giudiziale, per effetto di licenziamento illegittimo, come nel caso di specie.
Con atto notificato il 17 marzo 2009 Ipost s.p.a. ricorre per cassazione con unico motivo;
Maria Fasanaro resta intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
Con unico motivo, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 4,
primo comma d.p.r. 1032/73, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per erronea
interpretazione del suo esclusivo riferimento all’ipotesi di riassunzione a seguito di valida
cessazione del rapporto di lavoro e non di reintegrazione giudiziale, per effetto di
licenziamento illegittimo, in difetto di una tale distinzione normativa, neppure evincibile dalla
ratio, contando soltanto la sussistenza di una prima cessazione dal servizio del lavoratore, con
conseguente percezione dell’indennità di buonuscita e la successiva ricostituzione del
rapporto, purchè per una durata minima continuativa di due anni.
Il motivo è infondato.

Fasanaro (dipendente di Poste Italiane dall’ l giugno 1970 al 31 dicembre 2001, in quanto

Ed infatti, l’art. 4, primo comma d.p.r. 1032/1973 prevede: “Al dipendente statale, che abbia
conseguito il diritto all’indennità di buonuscita e venga riassunto, spetta la riliquidazione
dell’indennità per il complessivo servizio prestato purché il nuovo servizio sia durato almeno
due anni continuativi. La riliquidazione viene effettuata sull’ultima base contributiva. Dal
nuovo importo viene detratto quello dell’indennità già conferita e dei relativi interessi

difetto, intercorrente tra la prima attribuzione e quella definitiva”.
Come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, il testo della norma, sufficientemente
chiaro nel suo riferimento ad una nuova assunzione (“Al dipendente statale, che … venga
riassunto … purché il nuovo servizio”) e l’evidente ratio sottesa di beneficio concesso al
lavoratore di unificazione, ai fini dell’indennità di buonuscita, dei due diversi periodi
lavorativi (diversamente non ottenibile) alla condizione di durata della prestazione del nuovo
servizio di almeno due anni e verso la contropartita della detrazione degli interessi come sopra
computati, depongono per la sua applicabilità alla sola ipotesi di validità della prima
cessazione, operante un’effettiva cesura nella continuità del rapporto di lavoro (così a pg. 8
della sentenza).
Diversamente avviene nel caso, qui in esame, di annullamento del licenziamento illegittimo
ad opera del giudice con sentenza reintegratoria, che ricostituisce il rapporto con efficacia ex
tunc, in una continuità giuridica che pertanto lo ripristina tra le parti come uno ed unico (tanto
da comportare la coerente esclusione del diritto del lavoratore a trattenere le somme erogategli
dal datore di lavoro a titolo di competenze di fine rapporto: Cass. 22 aprile 2013, n. 9702).
Sicchè, deve essere ribadito il principio secondo cui, in tema di pubblico impiego privatizzato,
allorché i dipendenti di un ente pubblico abbiano percepito l’indennità di buonuscita a seguito
di licenziamento dichiarato illegittimo dal giudice, con conseguente reintegrazione e
riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, è illegittima la trattenuta degli interessi
sulle somme così percepite che sia stata operata in occasione della successiva riliquidazione
della medesima indennità, erogata nel momento del definitivo collocamento in quiescenza,
dovendosi ritenere inapplicabile l’art. 4, primo comma d.p.r. 1032/1973, essendovi stata, per
effetto del provvedimento giudiziale, un’interruzione del rapporto solo di fatto e non anche di
diritto (Cass. 10 dicembre 2008, n. 29002).

composti al saggio annuo del 4,25 per cento per il periodo, computato in anni interi per

Né rileva, infine, la prospettata terzietà di Ipost rispetto alla datrice Poste Italiane s.p.a.,

“ad

alcun titolo coinvolto dalle vicende sostanziali e processuali che hanno condotto alla
declaratoria di invalidità del licenziamento” (così a pg. 9 del ricorso), in quanto
argomentazione meramente suggestiva.
Se è vero, infatti, che l’ente previdenziale è dotato di autonoma personalità di diritto pubblico

conferimento al personale dell’indennità di buonuscita (art. 2, terzo comma, lett. b d.p.r. cit.),
secondo una corretta applicazione delle norme di legge, quale appunto l’art. 4, primo comma
d.p.r. 1032/1973 come sopra esattamente interpretato.
Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente il rigetto del ricorso, senza
assunzione di provvedimento sulle spese del giudizio, non essendosi la parte vittoriosa
costituita in esso.

P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2015

0 1C11

(art. l d.p.r. d.p.r. 542/1953), è altrettanto vero che esso è istituzionalmente tenuto al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA