Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15082 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 15/07/2020), n.15082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27205-2018 proposto da:

ASSOCIAZIONE CULTURALE I NUOVI AMICI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

A. PACINOTTI 8, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CAZZELLA,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2106/15/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 30/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n 18513/16, sez. 51, accoglieva il ricorso proposto dalla Associazione culturale ” I nuovi amici” avverso la cartella di pagamento (OMISSIS) per Ires, Iva e Irap 2006 Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello, innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 2106/2018, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Associazione contribuente sulla base di tre motivi.

L’Ufficio ha depositato atto di costituzione.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente contesta l’esistenza di un vizio di ultrepetizione.

Con il secondo motivo deduce l’erroneità della sentenza laddove ha ritenuto sussistere la prova della avvenuta notifica della cartella.

Con il terzo motivo deduce che l’appello doveva considerarsi inammissibile in quanto non avrebbe avuto possibilità di essere accolto.

Il primo motivo è inammissibile perchè non coglie in alcun modo la ratio decidendi della sentenza.

Invero, l’Agenzia aveva dedotto con l’appello il vizio di ultrapetizione poichè il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso in base all’omessa notifica della cartella non dedotto dal contribuente.

A seguito della produzione della copia notificata della cartella, la Commissione regionale ha accolto il ricorso non già quindi in ragione del riconoscimento dell’esistenza di un vizio di ultrapetizione bensì in ragione della esistenza della prova della avvenuta notifica.

Anche il secondo motivo è inammissibile, oltre che manifestamente infondato, poichè l’avvenuta notifica della cartella risulta accertata dalla Commissione regionale come avvenuta in data 6.11.13 e su tale accertamento non vi è alcuna censura specifica nel motivo che si limita ad affermare che Equitalia non aveva fornito prova della notifica.

Il terzo motivo è anch’esso inammissibile poichè l’affermazione che l’appello era inammissibile perchè non aveva possibilità di essere accolto è smentita dal fatto stesso che il gravame è stato invece correttamente accolto dal giudice di seconde cure.

Con la memoria l’Associazione contribuente ha sollevato questione di costituzionalità per la mancata partecipazione dei difensori all’udienza in camera di consiglio.

La questione è manifestamente infondata essendo comunque data la possibilità alle parti di presentare con memorie le proprie difese prima dell’udienza.

Il ricorso va, conclusivamente dichiarato inammissibile. Stante la mancata costituzione dell’ufficio non si procede a liquidazione delle spese di giudizio. Si condanna l’Associazione ricorrente al pagamento del doppio contributo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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