Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15082 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 07/07/2011), n.15082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.G., domiciliato in Roma, presso la Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avv. LOVATI Massimo giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

Prefetto della Provincia di Milano;

– intimato –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Milano emesso nel

procedimento n. 100474 in data 4.8.2010;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 26.5.2011 dal

Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

E’ presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. PRATIS Pierfelice.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il relatore designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., osservava quanto segue:

” B.G. ha proposto ricorso per cassazione (cui non ha resistito l’intimato) avverso il decreto con il quale il Giudice di pace di Milano aveva rigettato l’opposizione contro il provvedimento di espulsione emesso a suo carico dal Prefetto di Milano, avendo in particolare rilevato l’inconsistenza del rilievo concernente l’omessa traduzione del decreto impugnato nella lingua madre del cittadino straniero, poichè tradotto in lingua inglese nel rispetto della normativa vigente.

Con il ricorso, affidato ad un solo motivo, il ricorrente ha lamentato l’omessa descrizione dell’iter logico giuridico della decisione, avendo il giudicante richiamato sic e simpliciter le deduzioni della P.A., censura che risulta del tutto generica e che, a parere del relatore, suggerisce la trattazione del ricorso in Camera di consiglio risultando lo stesso manifestamente infondato”.

Tali rilievi, sui quali il P.M., non ha formulato conclusioni e le parti non hanno depositato memorie, sono condivisi dal Collegio.

Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, mentre nulla va disposto in ordine alle spese processuali poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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