Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15081 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. III, 31/05/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 31/05/2021), n.15081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3768/2018 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in Roma, al piazzale

delle Belle Arti n. 8, presso il proprio studio, rappresentato e

difeso in proprio;

– ricorrente –

contro

Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, alla via degli

Scipioni n. 267, presso lo studio dell’avvocato Pugliese Salvatore,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/01/2021 dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva

quanto segue.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I) L’opposizione di AGEA, con patrocinio di avvocato del libero foro, avverso il precetto, ad istanza dell’avvocato P., fondato sulla pretesa non satisfattività del pagamento effettuato dall’ente pubblico, venne accolta dal Giudice di Pace di Roma e l’appello dell’avvocato P. venne dichiarato inammissibile, dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 14599 del 18/07/2017, per violazione dell’art. 339 c.p.c., comma 3, ritenendo il giudice dell’impugnazione decisa la causa secondo equità, con rigetto pure della doglianza di illegittimità della costituzione dell’appellata per difetto di valida procura in caso di patrocinio autorizzato ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 42.

I.1) La sentenza d’appello è impugnata con tre motivi di ricorso dall’avvocato P..

I.2) Resiste con controricorso l’AGEA.

I.3) Il ricorrente ha fatto pervenire memoria a mezzo posta elettronica certificata e a mezzo posta ordinaria. Il difensore di AGEA ha depositato in cancelleria la propria memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

II) I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza d’appello.

II.1) Il primo mezzo deduce illegittimità per della sentenza per errore nel procedimento (cd. error in procedendo) per violazione degli artt. 82 e 83 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 183 e 350 c.p.c.; nullità del procedimento di primo grado; illegittimità per carenza di jus postulandi in capo al difensore di AGEA avvocato del libero foro per violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43 (T.U. sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato), come modificato dalla L. n. 103 del 1979, art. 11, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 165 del 1999, art. 2, comma 4; difetto assoluto di rappresentanza per nullità e (o) inefficacia della Delibera di conferimento dell’incarico; violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c., nullità della costituzione di AGEA nel giudizio di appello per inesistenza di valida procura speciale alle liti; carenza assoluta di motivazione, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, motivazione apparente (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5).

II.2) Il secondo motivo deduce illegittimità della sentenza d’appello per errore nel procedimento (error in procedendo) consistente in violazione dell’art. 616 c.p.c., in relazione all’art. 339 c.p.c., comma 3 (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4).

II.3) Il terzo motivo deduce illegittimità della sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c., comma 3, nonchè vizi di omessa decisione e omessa motivazione circa un fatto decisivo controverso tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5).

III) Il ricorso è infondato.

III.1) Il primo motivo (error in procedendo artt. 81,83,183 e 350 c.p.c.) sull’insussistenza di valida procura alle liti è infondato: l’AGEA poteva adeguatamente avvalersi di avvocato del libero foro invece che dell’avvocatura erariale in forza della Delibera di autorizzazione in tal senso nonchè procura generale alle liti, notarile. Questa Corte ha, in analoga fattispecie, affermato che (Cass. n. 12555 del 10/05/2019): “Circa il difetto di jus postulandi dell’A.G.E.A., è costante e uniforme l’orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di questa Corte circa la facoltatività per l’A.G.E.A. del patrocinio statuale e circa il legittimo affidamento, previa Delib. autorizzativa da sottoporre agli organi di vigilanza, della sua rappresentanza processuale ad avvocati del libero foro anche nel giudizio di cassazione (Cass., Sez. III, 13-02-2018, n. 3430; Cass. Sez. III, 6-3-2018 n. 5172; Cass. Sez. III, 6-3-2018 n. 5173; Cass. Sez. III, 6-3-2018 n. 5174; Cass. sez. VI 1 ord. n. 11930/2018; Cass. n. 7898/2018 e n. 7899/2018). Nell’ordinanza n. 27530/2017, richiamata dal ricorrente, sono stati espressi i medesimi principi di diritto sopra enunciati e in quel caso concreto l’eccezione, sollevata per la prima volta dall’avv. P. con la memoria ex art. 380 bis c.p.c., senza replica della controparte, era stata accolta perchè non risultava dimostrato che il mandato conferito da A.G.E.A. fosse stato preceduto dalla delibera autorizzativa. Nel presente giudizio la controricorrente ha prodotto, in allegato alla memoria ex art. 380 bis c.p.c. e in conformità a quanto prescritto dall’art. 372 c.p.c., la Delib. A.G.E.A. 18 giugno 2008, – atto n. 315 avente ad oggetto “Collaborazioni degli Avvocati del Libero Foro” (doc. 27 allegato alla memoria ex art. 380 bis c.p.c.). La produzione riguarda documenti relativi all’ammissibilità del controricorso, in replica all’eccezione sollevata 6 dal ricorrente di difetto di valida costituzione dell’A.G.E.A., e l’elenco dei documenti è stato previamente notificato alla controparte. La suddetta Delib. è “apposita e motivata” ed ha un tenore generale che si giustifica in ragione del riferimento a categorie di fattispecie, tra cui le cause seriali di valore medio per ciascuna non superiore a Euro 10.000, in cui è operata ex ante la valutazione di convenienza dell’incarico a professionisti del libero foro, in relazione al contenzioso seriale di minor valore. In detto contenzioso sicuramente rientra la presente controversia, dato che l’importo preteso è pari a Euro 245,97 oltre interessi legali. La delibera risulta altresì emessa in significativo documentato concerto con l’Avvocatura dello Stato, stante l’impossibilità per quest’ultima di far fronte adeguatamente alla tipologia di contenzioso sopra specificata”.

III.1.2) I detti specifici precedenti di questa stessa Corte rendono, pertanto ultronea l’ulteriore disamina del primo motivo di ricorso, che deve essere rigettato in quanto la sentenza del Tribunale in scrutinio ha deciso la controversia in senso conforme alla giurisprudenza di legittimità.

III.2) Il secondo motivo è pure infondato: l’inammissibilità dell’appello per le sentenze del giudice di pace che si debbano ritenere decise secondo equità è generalizzata, ossia riguarda anche le sentenze rese in cause di opposizione all’esecuzione. Sul motivo specifico d’impugnazione questa Corte ha pure avuto modo di esprimersi (Cass. n. 23623 del 24/09/2019 Rv. 655491 – 01, e per il regime transitorio, qui non rilevante si veda Cass. n. 9591 del 30/04/2011 Rv. 617853 – 01), affermando che: “In tema di opposizione all’esecuzione, pur dopo l’abrogazione, ad opera della L. n. 69 del 2009, del divieto di appellabilità (introdotto, modificando l’art. 616 c.p.c., u.c., dalla L. n. 52 del 2006) le sentenze del giudice di pace pronunciate, in ragione del valore della lite, secondo equità necessaria, sono appellabili esclusivamente per motivi limitati indicati dall’art. 339 c.p.c., comma 3”. Il Collegio intende dar continuità al detto orientamento pienamente condiviso.

III.2.1) Il secondo motivo è, pertanto, infondato.

III.3) Il terzo mezzo, su carenza e vizio di motivazione ed omesso esame, è pure infondato: la motivazione della sentenza del Tribunale è stata resa e, quindi, non vi è omesso esame e, inoltre, non è stata violata alcuna delle norme e dei principi richiamati dall’art. 339 c.p.c., comma 3, che, peraltro non risultano neppure specificamente dedotti e (o) individuati. Sul punto dell’omesso esame deve ribadirsi che,sulla base delle affermazioni della giurisprudenza nomofilattica (Sez. U. n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629831 – 01; più di recente si veda Cass. n. 5730 del 03/03/2020 Rv. 657560 – 01): “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.

III.3.1) Il terzo motivo è, parimenti, pertanto rigettato.

IV) Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

V) Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.

VI) Il ricorrente, stante la evidente pretestuosità dei motivi d’impugnazione con riferimento, in particolare modo a quello relativo alla carenza di valida difesa in giudizio a mezzo di avvocato del libero foro, che risulta reiterato a fronte di un ampio numero di provvedimenti di questa Corte che lo avevano disatteso nel biennio antecedente la decisione della presente controversia, deve essere condannato al pagamento della somma, equitativamente determinata in Euro mille, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, potendosi ritenere che (Cass. n. 18512 del 04/09/2020 Rv. 658997 – 01):

“Costituisce abuso del diritto di impugnazione, integrante colpa grave, la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati, in ordine a ragioni già formulate nell’atto di appello, espresse attraverso motivi inammissibili, poichè pone in evidenza il mancato impiego della doverosa diligenza ed accuratezza nel reiterare il gravame”.

VII) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 1.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge, nonchè al pagamento di Euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, in favore della controparte.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

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