Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15081 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 22/06/2010), n.15081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5234/2009 proposto da:

R.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BENEDETTO

CROCE 97, presso lo studio dell’avvocato LALLINI Gianluigi, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 69/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di ROMA del 17/07/08, depositata il 29/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. R.P., agente di commercio, propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di silenzio rifiuto su istanza di rimborso Irap per il 1998, la C.T.R. Lazio confermava la sentenza di primo grado (che aveva respinto il ricorso del contribuente) rilevando: che i rilevanti compensi percepiti per la propria attività dal contribuente erano idonei a configurare la presenza di autonoma organizzazione; che, in ogni caso, non risultava sufficientemente provata l’assenza di autonoma organizzazione; infine che l’indagine in ordine alla sussistenza di una autonoma organizzazione ai fini Irap non è necessaria con riguardo agli agenti di commercio i cui redditi, riferendosi ad attività commerciale, sono per ciò solo qualificabili come redditi di impresa.

2. Rilevato che, con un unico motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere i giudici d’appello affermato l’assoggettabilità del contribuente ad Irap esclusivamente sulla base degli elevati compensi da questo percepiti, senza fare riferimento ad altri elementi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, in quanto con esso viene censurata solo una delle rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata.

E’ infatti appena il caso di evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le “rationes decidendi” rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa (v. tra le altre Cass. n. 389 del 2007).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.100,00 di cui Euro 900,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

 

 

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