Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15081 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 21/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 21/07/2016), n.15081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20749-2010 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ALESSANDRO RICCIO, SERGIO PREDEN, MAURO RICCI, CLEMENTINA PUILI,

delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.S.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO NUNZI, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 857/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 08/06/2010 r.g.n. 1716/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;

udito l’Avvocato ANTONINI GIORGIO per delega verbale Avvocato NUNZI

SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata in data 8 giugno 2010, la Corte di appello di Firenze, riformando la sentenza di primo grado, riconosceva il diritto dell’attuale intimato alla rivalutazione della contribuzione per esposizione ultradecennale a polveri di amianto, ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, ritenendo inapplicabile, nella controversia in oggetto, la decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 come modificato dalla L. n. 438 del 1992, art. 4.

2. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha ritenuto applicabile il principio espresso da questa Corte a Sezioni unite (n.12720/2009), secondo cui la decadenza dall’azione giudiziaria prevista dalla norma citata è applicabile esclusivamente nei casi in cui si richieda la rivalutazione dei periodi contributivi unitamente alla presentazione della domanda di pensione, laddove non opera la decadenza allorchè, già usufruendo di un trattamento pensionistico, l’ex lavoratore esposto all’amianto richieda la rivalutazione ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 al solo fine di incrementare e riliquidare il suo importo pensionistico.

3. Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il D.S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo l’Istituto previdenziale denuncia la violazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, sul presupposto che i principi espressi con la sentenza delle Sezioni Unite n. 12720/2009, citata dalla sentenza impugnata, non si attagliano al caso di specie, in cui la domanda di rivalutazione contributiva per la prolungata esposizione all’amianto costituisce un diritto concettualmente distinto dalla pensione e non una semplice rivalutazione del trattamento in atto o da riliquidare.

2. Il motivo è fondato. Questa Corte, decidendo numerose analoghe controversie (cfr., in particolare, Cass., ord., 27 aprile 2016, n. 8307; Cass., ord,, 30 giugno 2015, n. 13398; Cass., ord. 4 aprile 2014, n. 7934, con ampi richiami), ha affermato il principio in forza del quale la decadenza dall’azione giudiziaria, prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 (convertito nella L. n. 438 del 1992), trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione.

Secondo le richiamate decisioni, l’art. 47 citato, per l’ampio riferimento fatto alle “controversie in materia di trattamenti pensionistici”, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l’acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l’accertamento relativo alla consistenza dell’anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale, all’evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.

Non vale richiamare in senso contrario, per le domande giudiziarie presentate dai già pensionati, la sentenza n. 12720/2009 di questa Corte in base all’assunto che, in tali casi, si tratta non di conseguimento del trattamento di pensione, ma di incremento di quello già liquidato.

Come questa Corte ha già osservato (v. tra tutte, Cass. 6 luglio 2012, n. 11400), con le domande tese ad ottenere il beneficio in questione non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica o una rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì “il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) – in base ai criteri ordinari – il diritto al trattamento pensionistico (Cass. sent. n. 11400/2012 cit., in motivazione).

In altri termini, si tratta di un diritto che non si identifica nè con il diritto a pensione (irrinunciabile e imprescrittibile) e nemmeno con il diritto alla riliquidazione dei ratei del trattamento pensionistico.

E’ dunque infondato l’assunto secondo cui, nella fattispecie, non sarebbe applicabile la decadenza sostanziale, essendo la domanda diretta al ricalcalo della prestazione pensionistica, dovendo al contrario ribadirsi quanto più volte affermato da questa Corte, sin dalla sentenza n. 12685 del 19 maggio 2008, secondo cui si tratta di rivalutare non già l’ammontare di singoli ratei, bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria, onde non c’è ragione di non applicare le disposizioni legislative sulla decadenza (in tal senso, da ultimo, Cass., ord. 27 aprile 2016, n.8307).

Per analoghe ragioni è altresì manifestamente infondato l’altro assunto, relativo all’operatività della decadenza soltanto con riferimento ai ratei di pensione pregressi (v. Cass., 19 aprile 2011, 8926, in motivazione).

3. In conseguenza, il ricorso deve essere accolto con la conseguente cassazione della sentenza. Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti istruttori – essendo incontestato che la domanda amministrativa è stata proposta in data 30/10/2000 mentre l’azione giudiziaria è stata proposta con ricorso depositato nel 2006 (come si legge nel ricorso per cassazione dell’INPS), ben oltre il termine triennale di decadenza previsto dalla norma citata – la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda del D.S.. In ragione del consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale condiviso in epoca successiva alla presentazione del ricorso di primo grado, si reputa di compensare le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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