Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15081 del 17/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 15081 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA.

sul ricorso 14939-2009 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega
2015

in atti;
– ricorrente –

1940
contro

GIOVENI ANGELA C.F. GUNNGL53T64C342C, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA OCEANO ATLANTICO 37/1-i,

Data pubblicazione: 17/07/2015

s•

presso lo studio dell’avvocato TITO FESTA, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 364/2008 della CORTE D’APPELLO
di CALTANISSETTA, depositata il 12/06/2008 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/05/2015 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega verbale
GRANOZZI GAETANO
udito l’Avvocato FESTA TITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

310/2006;

R.G 14939/2009
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Caltanisetta ha confermato la sentenza del Tribunale di

Enna che ha dichiarato la nullità del trasferimento di Gioveni Angela, dipendente di Poste
con ordine all’ente di collocare la lavoratrice nel posto vacante di area operativa presso
l’ufficio postale di Enna i
La Corte territoriale, esclusa la decadenza della lavoratrice dal diritto di impugnare
il trasferimento , ha affermato che il disposto mutamento della sede di lavoro da Enna a
Calascibetta integrava il presupposto per l’attivazione della speciale tutela prevista dall’alt
33 della L n 104/1992 risolvendosi in un maggior disagio per la lavoratrice in relazione al
tempo occorrente per coprire il tragitto di percorrenza dalla residenza al luogo di lavoro,
pur non rilevante ( km 9) ; che contrariamente a quanto affermato da Poste, sussistevano i
presupposti per l’applicazione della L n 104 citata ; che infatti la lavoratrice già godeva dei
permessi retribuiti per assistere la propria madre, riconosciuta dalla AUSL portatrice di
handicap grave e con essa convivente.
La Corte d’appello ha poi escluso che sussistessero effettive ragioni tecniche
organizzative ; che infatti presso la sede di Enna erano rimaste altre posizione inserite
nell’area di base ( mansioni di protocollo e di supporto agli archivi ) e che, pertanto, era
priva di rilievo l’affermazione di Poste della soppressione del posto di usciere, peraltro
ancora sussistente, dovendosi avere riguardo alla presenza di ulteriori mansioni
riconducibili all’area di base.
Avverso la sentenza ricorre Poste formulando due motivi ulteriormente illustrati con
. memoria ex 378 cpc. Resiste la lavoratrice .
motivi della decisione
Deve , in primo luogo , rilevarsi che la controricorrente ha denunciato che il ricorso
notificatole era incompleto in quanto mancante delle pagine da 8 a 12 e che, pertanto, il ricorso
era da ritenersi inammissibile.
L’eccezione è infondata _ Questa Corte ha affermato (Cfr Cass n 12197/2011,Cass n. 15199/2004)
che “l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, proposta dall’intimato sotto il profilo
dell’incompletezza della copia notificatagli, nella specie per mancanza di alcuno dei fogli, non è
fondata qualora l’originale del ricorso, depositato dal ricorrente a norma dell’art. 369 cod. proc. civ.
sia completo e rechi in calce la relazione di notificazione redatta dall’ufficiale giudiziario,
I

Italiane inquadrata nell’area di base , dalla filiale di Enna all’ufficio postale di Calascibetta

contenente l’attestazione dell’eseguita consegna della copia del ricorso, ed essa non sia stata
impugnata con la querela di falso, dovendosi ritenere, in difetto di quest’ultima, che detta
attestazione, per effetto di tale locuzione, sia estesa alla conformità della copia consegnata
all’originale completo, ciò ricavandosi dal combinato disposto degli artt. 137, secondo comma, e
148 cod. proc. Civ.”
Nella specie l’originale del ricorso depositato in cancelleria è completo e nella relazione di
notifica l’ufficiale giudiziario dà atto della notifica di detto ricorso . Deve , comunque rilevarsi che
l’ eventuale nullità della notifica, per inidoneità al raggiungimento dello scopo, resta sanata dalla
costituzione della controricorrente la quale non ha neppure ritenuto di formulare istanza di
rimessione in termini per l’espletamento delle difese ed eccezioni.
Con il primo motivo Poste denuncia violazione dell’art 112 cpc , dell’art 2103 cc e dell’art
33 L n 104/1992 . Lamenta che la Corte d’appello si era limitata a confermare la sentenza del
Tribunale senza esaminare la questione sollevata dalla sentenza nella parte in cui ordinava a Poste
di collocare la lavoratrice nel posto vacante dell’area operativa presso l’ufficio di Enna sul
presupposto che al momento del trasferimento vi era almeno un posto vacante di sportellista inserito
nell’area operativa e cioè nella stessa area del portalettere attribuita alla lavoratrice a Calascibetta .
Si duole che aveva denunciato in appello l’avvenuta attribuzione alla Gioveni di nuove e superiori
mansioni avendo il primo giudice ordinato a Poste di collocare la lavoratrice nel posto vacante
dell’area operativa presso l’ufficio di Enna pur mancando la lavoratrice della professionalità per
svolgere le mansioni di sportellista ben diverse da quelle di usciere attribuitele in precedenza.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione in quanto se la Corte
avesse tenuto conto che nella sede di Enna non vi era un posto di portalettere, analogo a quello
assegnato alla ricorrente alla sede di Calascibetta, o altre equivalenti, ma solo sportellista, avrebbe
rigettato la domanda di illegittimità del trasferimento.
I motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono fondati nei limiti che
seguono .
Circa l’illegittimità del trasferimento ed il diritto della lavoratrice a rimanere ad Enna la
Corte territoriale ha affermato che il trasferimento a Calascibetta integrava sotto il profilo
oggettivo il presupposto per l’attivazione della speciale tutela prevista dalla norma di cui all’art 33,
comma 5, L n 104/1992 -nella parte in cui attribuiva al lavoratore, quale la ricorrente, che conviva
con parente o affine entro il terzo grado handicappato grave e lo assista con continuità il diritto a
scegliere , ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito
senza il suo consenso ad altra sede – considerato, altresì, che la Gioveni possedeva i requisiti
previsti per l’applicazione della norma risultando comprovato anche Io stato di convivenza e di
2

assistenza della stessa con la propria madre , circostanze queste che non hanno formato oggetto di
specifiche censure .
La Corte ha poi escluso che il trasferimento fosse stato adottato in presenza di condizioni
oggettive integranti una vera e propria “condizione di necessità” , e dunque idonee a far venire
meno il diritto della lavoratrice , che assisteva con continuità la madre , di non essere trasferita
senza il suo consenso ad altra sede. Ha rilevato, infatti, che a tal fine occorreva fare riferimento e

comunque riconducibili all’area di base nella quale la lavoratrice risultava inquadrata .
,

valutare non già solo le mansioni di usciere svolte ad Enna dalla Gioveni bensì tutte le mansioni

La Corte ha , a riguardo , affermato , con argomentazioni in fatto non censurabili in cassazione l VICO
che le conclusioni della sentenza sono state formulate all’esito dell’istruttoria svolta ,
che presso la filiale di Enna erano rimasti altri lavoratori inquadrati nell’area di base (svolgendo
mansioni di protocollo e di supporto agli archivisti ( come riferito dalla teste Calcara Maria Rita) e
che , anzi, le stesse mansioni di usciere erano ancora sussistenti presso la filiale di Enna ( come
riferito dal teste Cammarata )
La sentenza impugnata deve , pertanto, essere confermata con riferimento alla accertata illegittimità
del trasferimento a Calascibetta ponendosi l’interesse della persona handicappata come limite
esterno del potere datoriale di trasferimento, quale disciplinato in via generale dall’art. 2103 c.c.,
prevalente sulle ordinarie esigenze produttive e organizzative del datore di lavoro.
Né risultano accertate , in base ad elementi probatori rigorosi , situazioni di incompatibilità della
permanenza della lavoratrice nella sede di lavoro tali da determinare il venir meno della
limitazione di cui all’art 33 , comma 5, L. n. 104 del 1992, ma anzi tali situazioni sono esclut
dalla stessa Corte territoriale : * cfr CASS SSUU n 16102/2009 secondo cui “In materia di
assistenza alle persone handicappate, alla luce di una interpretazione dell’art. 33, comma 5, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, orientata alla complessiva considerazione dei principi e dei valori
costituzionali coinvolti (come delineati, in particolare, dalla Corte cost. con le sentenze n. 406 del
1992 e n. 325 del 1996), il diritto del genitore o del familiare lavoratore, con rapporto di lavoro
pubblico o privato, che assista con continuità un parente od un affine entro il terzo grado
handicappato, di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, se, da un lato, non può
subire limitazioni in caso di mobilità connessa ad ordinarie esigenze tecnico-produttive dell’azienda
ovvero della RA., non è, invece, attuabile ove sia accertata – in base ad una verifica rigorosa anche
in sede giurisdizionale – l’incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro”y.
Le censure della ricorrente sono invece fondate con riferimento al mancato esame da parte
della Corte territoriale delle doglianze formulate dalla società appellante avverso la sentenza del

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t

– Tribunale con cui il primo giudice aveva ordinato di collocare la ricorrente nel posto vacante di
area operativa presso l’ufficio postale di Enna.
La ricorrente ha riportato la sentenza del Tribunale nella parte in cui il primo giudice
esponeva che dalla nota del 19/12/2002 risultava che al momento del provvedimento di
assegnazione della ricorrente all’ufficio di Calascibetta sussistevano presso l’ufficio postale di Enna
ben due posti di area operativa , mansioni di sportellista , cui la ricorrente doveva essere adibita.

professionalità e preparazione per svolgere le mansioni di sportellista ed ha riportato, ai fini
dell’autosufficienza del ricorso in Cassazione, le censure proposte in appello dalla società avverso
la decisione del Tribunale che aveva disposto il mutamento delle mansioni della Gioveni
assegnandole il posto di addetto allo sportello . Poste ha osservato : che le mansioni di sportellista
consistevano nella gestione dei rapporti con la clientela , di servizi finanziari , di operazioni di
bancoposta , commerciali, pagamenti , mansioni ben diverse da quelle svolte dalla lavoratrice / fino
al trasferimento di usciere che consistevano nello smistamento delle telefonate, apertura delle porte;

l

che sebbene il nuovo sistema di inquadramento introdotto dal CCNL del 1994 avesse assegnato ad
un’unica area operativa il personale appartenente alla quarta ( portalettere), quinta ( sportellista) e
sesta categoria , con diversa retribuzione, non poteva non tenersi conto della professionalità
raggiunta dalla lavoratrice con la conseguenza dell’illegittimità dell’assegnazione alle mansioni di
sportellista ben diverse dalla mansioni e competenze della Gioveni . A fronte di tali censure Poste
lamenta, con il presente ricorso, che la Corte d’appello nulla aveva statuito circa ” l’illegittima
promozione e nuova attribuzione di mansioni operata dal giudice di primo grado”.
La censura di Poste di violazione dell’art 112 cpc per non essersi la Corte territoriale pronunciata
sui motivi d’appello relativi alla illegittima attribuzione alla lavoratrice di nuove e superiori
mansioni di sportellista presso l’ufficio di Enna , ritenute da Poste estranee alle competenze della
lavoratrice, sono fondate . La Corte territoriale si è limitata a confermare la sentenza di primo
• grado senza esaminare le ulteriori censure proposte da Poste avverso la sentenza del Tribunale .
La sentenza impugnata, sotto tale profilo, deve , pertanto, essere cassata con riferimento
all’individuazione delle mansioni che la ricorrente deve svolgere ad Enna con rinvio alla Corte
d’appello di Caltanisetta . Nessuna incidenza deve avere il rinvio sulla decisione assunta dai
giudici di merito sulla permanenza ad Enna della lavoratrice.
Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
PQM

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Poste ha riferito di aver evidenziato nel ricorso in appello che la Gioveni non aveva la necessaria

. Accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio
alla Corte d’appello di Caltanisetta in diversa composizione.

Roma 5/5/2015

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