Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15081 del 15/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 15/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 15/07/2020), n.15081
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26901-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
ATHENA SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 112/2/18 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del MOLISE, depositata il 14/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI
VITTORIO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Isernia, con sentenza n. 186/13, sez. 2, accoglieva il ricorso proposto dalla Athena Agenzia Formativa avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) per Ires e Irap 2007;
Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Molise che, con sentenza 112/2018, lo rigettava confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un motivo.
l’Athena srl ha resistito con controricorso.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce il carattere apodittico ed apparente della motivazione della sentenza basata su un generico richiamo ad una precedente sentenza della medesima Commissione.
Sostiene poi “in particolare, che il giudice di seconde cure non avrebbe tenuto in alcun conto gli argomenti proposti con il gravame secondo cui la contribuente non svolgeva in realtà attività formative per persone svantaggiate.
Il primo motivo è manifestamente fondato.
Invero, si osserva che la sentenza impugnata si è limitata a richiamare sommariamente la motivazione di altra sentenza (n. 563/17) senza in alcun modo svolgere argomentazioni sulle censure svolte con l’atto di appello (riportate nel ricorso in osservanza del principio di autosufficienza) con cui si assumeva che l’Associazione solo marginalmente svolgeva la propria attività verso soggetti esterni all’ente.
Su tale punto la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che è nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (da ultimo Cass.27112/18).
Sussiste altresì la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla contestazione che la contribuente non svolgeva attività formative per persone svantaggiate.
Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra,con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Molise per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Molise, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2020.
Depositato in cancelleria il 15 luglio 2020