Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15081 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 07/07/2011), n.15081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.M., domiciliato in Roma presso la Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dagli avv. DI MAMBRO Luigi e Modestino

D’Aquino giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno in persona del Ministro;

– intimato –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Latina emesso nel

procedimento n. 3549 del 30.6.2010;

Udita la relazione della, causa svolta nell’udienza del 26.5.2011 dal

Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

E’ presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. PRATIS Pierfelice.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il relatore designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. osservava quanto segue: ” S.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto con il quale il giudice di pace di Latina aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento espulsivo emesso a suo carico dal Prefetto di Latina.

Osserva il relatore che il ricorso risulta inammissibile, poichè proposto nei confronti del Ministero dell’Interno e non già contro il Prefetto, unico soggetto legittimato (C. 05/17253, C. 04/12794, C. 04/1073, C. 02/5706, C. 02/486, C. 01/15141).

Ne propone quindi la trattazione in Camera di Consiglio”, rilievi sui quali il Procuratore Generale non ha formulato conclusioni e le parti non hanno depositato memorie e che il Collegio condivide.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, mentre nulla va disposto in ordine alle spese processuali poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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