Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15081 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 15081 Anno 2014
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 13498-2009 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’ Avvocatura Centrale
dell’Istituto,
2414
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MARITATO LELIO,

rappresentato

e

LUIGI CALIULO,

difeso dagli avvocati
SGROI ANTONINO, giusta

delega in atti;
– ricorrente contro

SECHI ASSUNTA;

Data pubblicazione: 02/07/2014

- intimata –

avverso la sentenza n. 349/2008 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 26/05/2008 r.g.n. 1464/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/05/2014 dal Consigliere Dott.

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega verbale
MARITATO LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

GIANFRANCO BANDINI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In sede di opposizione a verbale ispettivo dell’Inps, il Tribunale di
Savona accolse il ricorso proposto da Sechi Assunta, socia

rapporto di collaborazione lavorativa tra la predetta Società e
Lombardi Emanuela, socia accomandante e figlia della Sechi, con
conseguente illegittimità della sua iscrizione nella gestione
commercianti quale collaboratrice.
Con sentenza del 28.3-26.5.2008, la Corte d’Appello di Genova
rigettò il gravame dell’Inps, ritenendo che, poiché l’attività lavorativa
asseritamene prestata dalla Lombardi era stata svolta in favore della
Demi sas e non già di Sechi Assunta, doveva ritenersi il difetto di
legittimazione passiva di quest’ultima rispetto alle pretese avanzate
nei suoi confronti con il verbale ispettivo.
Avverso tale sentenza della Corte territoriale, l’Inps ha proposto
ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.
L’intimata Sechi Assunta non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Con l’unico motivo, denunciando violazione di plurime

disposizioni di legge, il ricorrente deduce che il socio accomandatario
di una società in accomandita semplice, nei cui confronti in sede
accertativa sono state contestate omissioni contributive, deve
ritenersi passivamente legittimato, in quanto titolare, in via diretta e
personale, del debito sociale.

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accomandataria della Demi sas, escludendo la sussistenza di un

2.

A mente dell’art. 2313, comma 1, cc, nella società in

accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente
e illimitatamente per le obbligazioni sociali; l’art. 2318, comma 1, cc

soci della società in nome collettivo.
La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato il
principio secondo cui il bene ficium excussionis concesso ai soci
illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al
quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da un
singolo socio se non dopo l’escussione, del patrimonio sociale (art.
2304 cc), opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il
creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio
se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma
non impedisce al predetto creditore di agire in sede di cognizione,
per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio,
sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili di questi,
sia per poter prontamente agire in via esecutiva contro il medesimo,
ove il patrimonio sociale risulti incapiente (cfr, ex plurimis, Cass., nn.
7582/1983; 8011/1992; 1050/1996; 15700/2002; 15713/2004).
La Corte territoriale, incentrando la propria decisione sul rilievo che il
preteso rapporto collaborativo per cui è causa e, quindi, la pertinente
attività lavorativa, era intercorso con la Demi sas e non con Sechi
Assunta, non ha adeguatamente considerato la posizione di socia
accomandataria di quest’ultima, che, come tale, risponde
solidalmente

e

illimitatamente

delle

obbligazioni

sociali,

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prevede poi che i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei

disattendendo con ciò il surricordato principio e negando quindi la
legittimazione passiva in sede di cognizione della suddetta socia
accomandataria, nei cui confronti erano state rivolte le pretese

3. Il motivo svolto e, con esso, il ricorso che sul medesimo si fonda,
vanno pertanto accolti.
Per l’effetto la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio
al Giudice designato in dispositivo, che procederà a nuovo esame,
conformandosi al suindicato principio di diritto, e provvederà altresì
sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese, alla Corte d’Appello di Genova in diversa
composizione.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2014.

dell’Istituto.

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