Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15080 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. III, 31/05/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 31/05/2021), n.15080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1804/2018 proposto da:

V.O., Z.A., Z.E., e

Z.S., quali eredi beneficiati di Za.Al. nonchè

Z.C. e G.E., domiciliati in Roma, presso la Cancelleria

civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi

dall’avvocato George Claude Botti;

– ricorrenti –

contro

Business Partner Italia S.c.p.a., quale mandataria di B.N.P. Paribas,

in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente

domiciliato in Roma, alla via Gregorio VII n. 500, presso lo studio

dell’avvocato De Finis Carmelita, rappresentata e difesa

dall’avvocato Lembo Claudia;

– controricorrente –

e contro

Banca Carige S.p.a., Banca Intesa S.p.a., Banco Bpm S.p.a., Credit

Agricole S.p.a., Guber S.p.a., Monte Paschi di Siena S.p.a., Nuova

Banca Dell’Etruria e del Lazio S.p.a.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1046/2017 della CORTE d’APPELLO di GENOVA,

depositata il 31/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/01/2021 dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva

quanto segue.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I) Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Massa, con proprio provvedimento del 22/02/1997, dispose la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 185 del 1992, alla quale era riunita la procedura n. 186 dello stesso anno, in attesa dell’esito del giudizio di divisione della comunione sussistente tra Za.Al., G.E. e Z.G..

I.1) Il Tribunale di Massa, con propria sentenza n. 621 del 28/08/2001, dichiarò lo scioglimento della comunione e dispose la vendita all’incanto dei cespiti, delegando a tal fine il notaio L.R., che decedette dopo poco tempo avere ricevuto la delega senza avere iniziato le operazioni di vendita.

I.2) Oltre un anno dopo la detta sentenza, con istanza del 15/10/2003, la Etruria Leasing S.p.a., creditrice procedente, chiese la riassunzione dell’esecuzione.

I.3) Il giudice dell’esecuzione accolse l’istanza ma la sua ordinanza del 09/02/2010 venne reclamata al collegio del Tribunale di Massa, che la riformò con sentenza, accogliendo la tesi degli esecutati di intervenuta estinzione per mancata riassunzione e comunque di inidoneo atto d’impulso.

I.4) La Corte di Appello di Genova, adita dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., ha, con sentenza n. 1046 del 31/07/2017, ha a sua volta riformato la sentenza del Tribunale di Massa, rigettando il reclamo e confermando l’ordinanza del giudice dell’esecuzione.

I.5) Ricorrono con atto affidato a unico motivo V.O., Z.A., E. e S. quali eredi beneficiati di Za.Al. nonchè Z.C. e G.E..

I.6) Resiste con controricorso la Business Partner Italia Società consortile per azioni (S.c.p.a.), quale mandataria di B.N.P. Paribas, incorporante della B.N.L. S.p.a..

I.7) I seguenti enti bancari, o finanziari, sono rimasti intimati: Banca Carige S.p.a., Banca Intesa S.p.a., Banco Bpm S.p.a., Credit Agricole S.p.a., Guber S.p.a., Monte Paschi di Siena S.p.a., Nuova Banca Dell’Etruria e del Lazio S.p.a..

I.8) Il P.G. non ha presentato conclusioni.

I.) La controricorrente ha fatto pervenire memoria, via posta elettronica certificata, nel termine dei dieci giorni antecedenti l’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

II) L’unico motivo di ricorso censura la sentenza della Corte di Appello di Genova come segue: violazione e falsa applicazione degli artt. 601,630,627,307,788 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2, periodo finale, in quanto l’asserita unitarietà del giudizio di divisione non può sollevare il creditore procedente dell’esecuzione dell’onere di dare il proprio impulso, evitando così la stasi procedimentale eventualmente creatasi, nel caso di specie consistita nella morte del professionista delegato alla vendita dalla sentenza emessa nel giudizio di divisione e pure dichiarativa dello scioglimento della comunione dei compendio pignorato, nel termine semestrale a pena di decadenza fissato dalla legge.

II.1) Il motivo è infondato.

II.2) Occorre precisare che il giudizio di divisione, che si pone come antecedente logico della vendita dei beni pignorati, si conclude soltanto con la divisione dei beni (Cass. n. 03510 del 05/12/1972 Rv.

361444 – 01: “Il giudizio divisorio si svolge in due fasi, l’una diretta ad accertare il diritto alla divisione, l’altra a determinarne il contenuto. Esaurita la prima fase (con ordinanza qualora non vi sia stato disaccordo fra le parti), la seconda può svolgersi davanti al giudice istruttore od al notaio da questo delegato, e si conclude con l’attribuzione convenzionale approvata con decreto dell’istruttore, salva la definizione delle questioni insorte nell’iter divisionale, ovvero si conclude con una sentenza (diversa da quella di cui all’art. 730 c.c., che risolve le questioni incidentali) con la quale viene operata quell’attribuzione delle quote che mette fine allo stato di comunione”).

II.3) Il giudizio di divisione, a seguito del decesso del notaio delegato, era, pertanto, soltanto quiescente, ma non poteva ritenersi sospeso, in quanto non risultava fissato alcun termine (per la supposta sospensione) e, peraltro, ad esso non risulta applicabile l’art. 289 c.p.c., che disciplina l’integrazione dei provvedimenti istruttorii, in quanto, appunto, giudizio non soggetto in senso stretto a termine (potendo, se del caso, aversi ipotesi di sospensione delle operazioni di divisione: Cass. n. 01910 del 10/06/1958 Rv. 881196 – 01).

II.4) Il processo esecutivo – al quale non si applica l’istituto dell’interruzione (Cass. n. 05721 del 13/06/1994 Rv. 487037 – 01) non poteva, pertanto, essere riassunto prima del conseguimento del risultato utile della divisione, consistente nell’attribuzione al debitore esecutato del ricavato della medesima (o di uno o più dei beni quale quota unitaria in natura, oppure la quota – a lui spettante – della somma ricavata). Il riferimento in ricorso al combinato disposto degli artt. 601 e 627 c.p.c., è del tutto improprio: la sentenza che disponeva la vendita delegandola a un notaio non è una delle sentenze contemplate dalla seconda delle norme richiamate.

Ne consegue che: l’evento interruttivo che colpisce l’ausiliario del giudice (anche quale il professionista delegato) non determina alcuna interruzione del processo esecutivo; che tra sentenza che dispone la divisione e successiva fase di vendita davanti al professionista delegato, nella specie il notaio, non si pone un rapporto di riassunzione in senso tecnico, non sussistendo neppure un’interruzione o una cesura tra le dette due fasi; che la stasi, quand’anche prolungata, nelle operazioni di vendita non implica, in difetto di attività di impulso da parte dell’ufficio giudiziario o di una sollecitazione di parte, alcuna interruzione suscettibile di essere superata solo con riassunzione (la cui carenza possa comportare l’estinzione del processo e, oltretutto, del solo giudizio di divisione, sia pure con effetto diretto sulla collegata esecuzione sui beni dividendi).

E’, in definitiva, rilevante la mancanza di una fattispecie concreta riconducibile all’ipotesi normativa dell’estinzione del processo esecutivo, di cui all’art. 630 c.p.c..

II.5) Per completezza motivazionale, deve, inoltre, rilevarsi che, pur nella differenza delle normative, anche a seguito dell’ampliamento dell’avvalimento dell’opera di professionisti delegati, per il compimento delle operazioni di stima e di vendita degli immobili sottoposti a pignoramento, non è stata introdotta, con le varie riforme dell’espropriazione che hanno modificato il codice processuale a partire dalla L. 3 agosto 1998, n. 302, recante “Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai”, alcuna ipotesi di interruzione o estinzione del processo esecutivo a seguito del decesso o comunque del venire meno del professionista delegato, dandosi evidentemente in ogni caso la possibilità della sostituzione dello stesso.

II.6) Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

III) Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, in favore dell’unica parte costituita.

IV) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 5.600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

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