Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15080 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 22/06/2010), n.15080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5216/2009 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGO TEVERE

ARNALDO DA BRESCIA 9-10, presso lo studio dell’avvocato FIORETTI

ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato ACIERNO Dante, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE – DIREZIONE CENTRALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 12/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di NAPOLI del 16/01/08, depositata il 29/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. C.P., commercialista, propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che non si è costituita), e avverso la sentenza, con la quale, in controversia concernente impugnazione del silenzio rifiuto su istanze di rimborso Irap per gli anni 1998/2003, la C.T.R. Campania riformava la sentenza di primo grado (che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente) rilevando: 1) che l’essersi il contribuente avvalso del condono tombale ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, non consente la richiesta di rimborso per gli anni 2000/2002; 2) che il rimborso per gli anni 1998 e 1999 non spettava per presentazione dell’istanza oltre i termini di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38; 3) che l’accertato impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, l’utilizzo non occasionale di lavoro altrui, l’uso di locali attrezzati nonchè il sostenimento di significative spese facevano ritenere che esistesse una organizzazione autonoma idonea a potenziare ed accrescere la capacità produttiva del professionista e che quindi fosse dovuta l’Irap per gli anni di cui alla richiesta di rimborso 2. Giova innanzitutto premettere che nessuno dei due motivi di ricorso censura. le rationes decidendi della sentenza impugnata sopra riportate ai punti 1) e 2), con la conseguenza che il ricorso in esame deve ritenersi limitato a censurare la decisione limitatamente all’anno di imposta 2003, al quale non risultano riferibili le suddette. Il primo motivo di ricorso (col quale, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, oltre che vizio di motivazione, si afferma che i giudici d’appello avrebbero attribuito al 2003 presupposti di imposta riferibili ad altre autonome annualità) è manifestamente infondato, quanto al dedotto vizio di violazione di legge, posto che, come emergente dalla sentenza impugnata, i giudici d’appello hanno specificamente chiarito che dai modelli unici emergevano per il 2003 ammortamenti per Euro 2.901,00 canoni di leasing per Euro 5.191,00 spese per immobili per Euro 33.213,00 compensi a terzi per Euro 2.040,00 e altre spese per Euro 17.092,00 risultando, implicitamente e tuttavia in maniera chiara, che di tali elementi (come, rispettivamente, di quelli relativi alle altre annualità ed espressamente riportati in sentenza) si era tenuto conto al fine di ritenere dovuta l’Irap per ciascuno degli anni di cui alla richiesta di rimborso. Il motivo in esame è invece inammissibile in ordine al dedotto vizio di motivazione, risultando carente in relazione alla previsione della seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c., a norma del quale è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, essendo peraltro da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dal citato art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (v. Cass. n. 8897 del 2008).

Il secondo motivo (col quale, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 50, comma 1, lett. c bis, e D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, oltre che vizio di motivazione, il ricorrente rileva che gran parte dei compensi percepiti negli anni in contestazione erano relativi all’attività di componente di collegio sindacale, svolta senza impiego di mezzi organizzati, non potendo perciò i cui compensi essere soggetti ad Irap ed inoltre che tale questione era stata posta nell’appello incidentale senza che i giudici della C.T.R. si pronunciassero in proposito) presenta diversi profili di inammissibilità. E’ infatti innanzitutto da evidenziare che il motivo risulta privo di autosufficienza, posto che dalla sentenza impugnata la questione non risulta mai proposta e che quindi il ricorrente avrebbe dovuto riportare in ricorso il testo dell’appello incidentale nel quale sostiene di averla proposta (e a questo punto censurare la sentenza impugnata, se del caso, per omessa pronuncia, non per violazione di legge); peraltro, il ricorrente avrebbe anche dovuto specificare per ciascun periodo l’ammontare dei suddetti compensi, riportando gli atti dai quali essi emergevano.

E’ poi appena il caso di evidenziare che il vizio di motivazione dedotto nella epigrafe del motivo manca della illustrazione di cui alla seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c., e in ogni caso che non risultano specificamente ed espressamente indicati ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, gli atti e documenti sui quali il ricorso è fondato (ad es.: appello incidentale) nè essi risultano depositati unitamente al ricorso ex art. 369 c.p.c., n. 4.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. In assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

 

 

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