Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15080 del 19/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2017, (ud. 07/04/2017, dep.19/06/2017),  n. 15080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17300-2014 proposto da:

ASSISTEDIL ANCONA, ENTE DI GESTIONE DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI DI

ASSISTENZA AI LAVORATORI DELL’EDILIZIA, in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VAL CANNUTA

50, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI TRICARICO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO F.G. TITOLARE DELLA (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 3445/2014 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato

il 04/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con decreto del 29/05/2014 il Tribunale di Ancona ha respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento F.G., titolare della (OMISSIS) proposta da Assistedil Ancona ed avente ad oggetto l’importo di Euro 5358,85 richiesti in prededuzione ma con l’intendimento di esercitare il privilegio ex art. 2770 C.C., comma 1 trattandosi di spese di giustizia, sostenute per atti conservativi o per l’espropriazione di beni immobili nell’interesse comune dei creditori.

Il curatore aveva escluso il privilegio perchè il creditore nel richiedere la prededuzione aveva omesso d’indicare il tipo di privilegio richiesto e di descrivere il bene su cui il privilegio speciale avrebbe dovuto esercitarsi.

Il Tribunale ha richiamato la L. Fall., art. 93, comma 3, n. 4, nel quale è stabilito che la domanda di ammissione al passivo deve contenere l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione nonchè la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita e se questa ha carattere speciale. Ha aggiunto che non è consentito integrare la richiesta con un ulteriore atto, successivamente al deposito dello stato passivo. Nella specie il creditore ha omesso di richiedere il privilegio, formulando invece la richiesta di prededuzione, e non ha fornito alcuna indicazione del bene sul quale il privilegio speciale avrebbe dovuto esercitarsi. Pertanto il credito veniva ammesso in chirografo.

Avverso suddetto decreto propone ricorso per cassazione, accompagnato da memoria, Assistedil Ancona, sulla base di tre motivi. Non svolge difese l’intimata curatela.

Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione della L. Fall., art. 99, per avere il Tribunale pronunciato il decreto il giorno stesso dell’udienza pur prevedendo la norma la concessione di un termine di 60 gg. per memorie, con conseguente lesione del diritto di difesa.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione del R.D. n. 267 del 1942, artt. 93 e 95 per essersi limitato il tribunale a rilevare la mancanza del titolo di prelazione e della descrizione del bene sul quale si sarebbe dovuta esercitare senza svolgere alcuna indagine nonostante la chiara specificazione, nell’istanza di ammissione al passivo, degli elementi per l’ammissione privilegiata chiaramente riferibile all’art. 2770 c.c. e non, come ritenuto, per la prededuzione L. Fall., ex art. 111.

Nel terzo motivo viene dedotta la violazione della L. Fall., art. 95, perchè il curatore ha cambiato illegittimamente in itinere la motivazione dell’esclusione del credito. Le motivazioni contenute nel provvedimento che dichiara l’esecutività dello stato passivo sono diverse rispetto a quelle di parziale esclusione del credito da parte del curatore.

Il primo motivo è inammissibile perchè carente di autosufficienza, non avendo il ricorrente dedotto se e quando sia stato richiesto il termine di cui alla L. Fall., art. 99, penultimo comma, per il deposito delle memorie.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. Si richiama sul punto la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 15702 del 15/07/2011, rv. 619319 – 01), secondo la quale la specificazione della prelazione e del privilegio costituisce requisito indispensabile e deve essere indicata al momento della richiesta di ammissione al passivo, non essendo ammissibili integrazioni successive. Non sono condivisibili le osservazioni svolte dal ricorrente nella memoria difensiva, giacchè la sentenza di legittimità succitata riguarda proprio l’inammissibilità di una domanda di insinuazione al passivo senza specifica richiesta di privilegio e non, invece, l’inammissibilità di una richiesta di collocazione privilegiata di un credito originariamente preteso in via chirografaria.

Nemmeno il terzo motivo merita accoglimento, attesa l’irrilevanza nel caso di specie del dedotto cambiamento “in itinere” delle motivazioni di esclusione del credito.

Ne consegue il rigetto del ricorso. In mancanza della parte resistente non vi è statuizione in ordine alle spese processuali.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Dà atto altresì della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017

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