Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15080 del 15/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 15/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 15/07/2020), n.15080
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26108-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
NOMENTANA 403, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA FIORINI,
rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO RAGNI;
– ricorrente –
contro
C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOLMINO 9,
presso lo studio dell’avvocato ISABELLA VELLUCCI, rappresentata e
difesa dall’avvocato MAURIZIO MANETTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 205/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA, depositata il 05/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI
VITTORIO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Firenze, con sentenza n. 1120/15, sez. 3, accoglieva il ricorso proposto da C.P. avverso l’avviso di iscrizione ipotecaria (OMISSIS) per Iva.
Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate -riscossione proponeva appello innanzi alla CTR Toscana che, con sentenza 205/2018, dichiarava inammissibile l’impugnazione perchè tardivamente proposta oltre il termine breve.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate riscossione sulla base di un motivo.
La contribuente ha resistito con controricorso illustrato con memoria.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia deduce che la sentenza di primo grado era stata notificata, con formula esecutiva, alla sola Equitalia centro e giammai al domicilio eletto da Equitalia presso lo studio dell’avv.to Crisitina Maffia in viale G.Matteotti 1 Firenze, onde il termine breve non poteva ritenersi applicabile al caso di specie.
E’ circostanza pacifica, in quanto non oggetto di contestazione fra le parti, quella secondo cui la sentenza della Commissione provinciale n. 1120/2015 è stata notificata dal contribuente presso Equitalia centro il 17.11.15 (data di ricezione) mentre l’appello di quest’ultima è stato notificato il 16.4.2016.
Alla luce di tali circostanza appare corretta la decisione della Commissione regionale di ritenere tardiva l’impugnazione per essere stata la stessa notificata direttamente ad Equitalia centro e non già presso il domicilio eletto del difensore.
Occorre rilevare a tale proposito che nel caso di specie la notifica è stata effettuata ad Equitalia centro che è una società per azioni e non già un ufficio del Ministero delle Finanze o un ente locale(vedi in proposito Cass. 15869/18 e Cass. 28741/18).
Da ciò discende che nel caso di specie non può trovare applicazione il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 che stabilisce che le notificazioni possono essere fatte direttamente all’ufficio del Ministero delle finanze ed all’ente locale mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia. La notifica deve quindi ritenersi tardiva secondo l’orientamento di questa Corte che ha ritenuto che la notificazione della sentenza eseguita alla controparte personalmente anzichè al procuratore costituito giusta all’art. 170 c.p.c., comma 1, e art. 285 c.p.c., è inidonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario, salvo che si tratti di parte non costituita in giudizio secondo quanto risultante dalla stessa sentenza notificata o impugnata e, in quest’ultima ipotesi, anche ove si intenda contestare, in sede di gravame, la qualificazione della parte come costituita.(Cass. 4698/14; Cass. 23055/16;Cass. 9413/2016; Cass. 4374/17).
Nel caso di specie deve quindi ritenersi la tempestività dell’appello notificato l’11.4.16 a fronte della sentenza di primo grado notificata il 13.10.15.
Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Toscana, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2020.
Depositato in cancelleria il 15 luglio 2020