Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15080 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 07/07/2011), n.15080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A.I.R.F., Consorzio Agrario Interprovinciale di Roma e Frosinone in

liquidazione coatta amministrativa in persona del liquidatore;

elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Gracchi 128, presso gli

avv. PIETROLUCCI Carlo e Renzo M., che lo rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Unicredit s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, via Alberico II,

presso l’avv. LUDINI Elio, che la rappresenta e difende giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4310/09 del

2.11.2009.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 26.5.11 dal

Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Renzo Pietrolucci per il ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il relatore designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., osservava quanto segue:

“Il Consorzio Agrario Interprovinciale di Roma e Frosinone in liquidazione coatta amministrativa ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso la Banca Unicredit s.p.a., avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Roma aveva confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda revocatoria avente ad oggetto versamenti solutori per Euro 241.171,86, per intervenuta prescrizione.

In particolare, in punto di fatto era emerso che la procedura di liquidazione coatta era intervenuta il 21.1.1992, mentre lo stato di insolvenza era stato dichiarato l’1.10.1998 sicchè, secondo la Corte di Appello, il termine di prescrizione quinquennale per l’esercizio dell’azione intrapresa sarebbe iniziato a decorrere dalla prima data sopra indicata, e non dalla seconda, e si sarebbe consumato prima della notifica dell’atto di citazione, eseguita il 23.11.2001.

Tale decisione, come detto, è stata censurata dal Consorzio, che con i tre motivi di impugnazione ne ha denunciato l’erroneità sostanzialmente lamentando l’avvenuta individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione che, a suo dire, avrebbe dovuto essere stabilito nella data del provvedimento dichiarativo dell’insolvenza.

Ciò premesso, il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio ritenendolo manifestamente fondato, in ragione dei principi affermati da questa Corte (C. 08/14552, C. 07/16383, C. 06/142755, alle cui motivazioni si rinvia), secondo i quali l’esperibilità dell’azione revocatoria richiede l’avvenuta verificazione dei due presupposti individuabili nella nomina del liquidatore e nella dichiarazione di insolvenza, mentre la relativa prescrizione decorre dal decreto di apertura della procedura, se preceduto dalla dichiarazione di insolvenza, e da quest’ultima nel caso contrario ricorrente nella specie”.

Tali conclusioni, contrastate da Unicredit sulla base di richiamata giurisprudenza di merito che avrebbe deciso in senso conforme alla sentenza impugnata, sono condivise dal Collegio, in ciò confortato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte sopra citata.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, che provvederà all’esame del merito della controversia, oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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