Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1508 del 24/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 1508 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

A4I/

SENTENZA

sul ricorso 2568-2010 proposto da:
BALLINARI ANNA MARIA (c.f. BLLNMR64D56Z133K), nella
qualità di ultimo Amministratore Unico e legale
rappresentante di SILVER S.R.L.,

Data pubblicazione: 24/01/2014

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 43, presso
l’avvocato SCORSONE VINCENZO, che la rappresenta e
2013
1626

difende, giusta procura speciale per Notaio avv.
FABIO SOLDATI di LUGANO – Rep.n. 14.351 del
22.1.2010, Apostille del 25.1.2010 n.2360;
– ricorrente –

1

contro

ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO
(I.P.SE.MA.) – C.F. 97111500589, in persona del
Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9,

e difende unitamente agli avvocati SARDOS ALBERTINI
PIERO, DIMINI GIULIO, BIAMONTI PIER LUIGI, BOGLICH
GIOACCHINO, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente contro

SILVER SHIPPING L.T.D., CURATORE DEL FALLIMENTO
SILVER S.R.L. PASQUALE PRISCO;
– intimati –

sul ricorso 2674-2010 proposto da:
SILVER SHIPPING L.T.D., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 43, presso

presso l’avvocato BIAMONTI LUIGI, che lo rappresenta

l’avvocato SCORSONE VINCENZO, rappresentata e difesa
dall’avvocato CIGOLINI CARLO, giusta procura
speciale per Notaio avv. FABIO SOLDATI di LUGANO Rep.n. 14.352 del 22.1.2010, Apostille del 25.1.2010
n.2361;
– ricorrente –

2

contro

ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO
(I.P.SE.MA.) – C.F. 97111500589, in persona del
Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9,

e difende unitamente agli avvocati SARDOS ALBERTINI
PIERO, DIMINI GIULIO, BIAMONTI PIER LUIGI, BOGLICH
GIOACCHINO, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente contro

Ar~lr
CURATORE DEL FALLIMENTO SILVER S.P.A., BALLINARI
ANNA MARIA;
– intimati –

avverso la sentenza n.

104/2009 della CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 31/10/2013 dal Consigliere Dott. ANDREA

presso l’avvocato BIAMONTI LUIGI, che lo rappresenta

SCALDAFERRI;
udito,

per la ricorrente,

l’Avvocato SCORSONE

VINCENZO che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi
(e deposita note spese);
udito, per la controricorrente IPSEMA, l’Avvocato
BIAMONTI LUIGI che ha chiesto il rigetto dei

3

ricorsi;
udito, per la ricorrente SILVER SHIPPING LTD,
l’Avvocato SCORSONE VINCENZO, con delega, che ha
chiesto l’accoglimento dei ricorsi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto dei ricorsi.

4

Svolgimento del processo
1. Nel settembre 2006 l’Istituto di previdenza per il
settore marittimo (d’ora in poi I.P.S.E.MA.), deducendo
di essere creditore dell’importo complessivo di C

cui sede legale, trasferita nell’agosto dell’anno
precedente da Venezia a Napoli, era stata, a seguito di
delibera assembleare del settembre 2005 iscritta nel
Registro Imprese italiano nel marzo 2006, nuovamente
trasferita -ma, secondo l’istante, fittiziamente- in
Tortola (Isole Vergini Britanniche) ove la società
risultava iscritta con la denominazione di Silver
Shipping Ltd., ne chiese al Tribunale di Napoli la
dichiarazione di fallimento.
2. L’istanza veniva notificata a Silver Shipping Ltd.,
la quale si costituiva deducendo fra l’altro la carenza
di giurisdizione del giudice italiano. Proponeva quindi
ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione e
successivamente,

avendo

il Tribunale di Napoli

dichiarato la propria incompetenza territoriale in
favore del Tribunale di

Venezia, anche ricorso per

regolamento di competenza, richiesto nel frattempo
anche dal Tribunale di Venezia.

5

370.562,66 della Silver s.r.l. già Stargas s.r.l. la

3.

La Corte di Cassazione, con ordinanze nn.25038 e

. 25039 del 13.10.2008, statuiva, rispettivamente: a)che
la giurisdizione in ordine alla istanza in questione
spetta al giudice italiano, atteso che tale

(come novellato dal D.Lgs.n.5/2006) L.Fall. e
dell’art.25 Legge n.218/1995- solo in caso di
trasferimento effettivo della sede legale all’estero,
laddove nella specie indizi certi, copiosi e univoci
(tra i quali l’assenza di alcun reale trasferimento di
attività imprenditoriale, la allocazione della nuova
sede presso una mera casella postale, la nomina di una
semplice impiegata quale nuovo amministratore della
società, l’inerenza dell’istanza di fallimento a
crediti scaduti prima del trasferimento) deponevano
concordemente per la natura fittizia del trasferimento
all’estero della sede legale della Silver s.r.1., che
risultava ispirato al solo fine di sottrarre la società
alle proprie responsabilità patrimoniali; b)che la
competenza per territorio andava attribuita al
Tribunale di Napoli, essendo intercorso tra il
trasferimento in tale luogo della sede legale e il
deposito della istanza di fallimento un periodo

6

giurisdizione sarebbe stata esclusa -a norma dell’art.9

superiore a quello annuale di cui all’art.9 comma 2
L.Fall.
4.

Riassunto

il

procedimento

e

rinnovata

la

costituzione delle parti, il Tribunale di Napoli, con
sentenza del 24 luglio 2009, dichiarava il fallimento
di Silver s.r.1., ora Silver Shipping Ltd.
5. La Corte d’appello di Napoli, investita dei distinti
reclami proposti da Anna Maria Ballinari, quale ultimo
legale rappresentante di Silver s.r.1., e da Silver
Shipping Ltd. rappresentata dalla medesima Ballinari,
ai quali resisteva il solo I.P.S.E.MA, li ha rigettati
entrambi con sentenza depositata il 23 dicembre 2009,
rilevando in sintesi: a)che, avendo la Corte di
Cassazione accertato -all’esito di una indagine in
fatto che rientra nei suoi poteri in sede di
regolamento preventivo di giurisdizione- la fittizietà
del trasferimento di Silver s.r.l. all’estero, tale
accertamento fa stato nel presente giudizio, e da esso
deriva che Silver Shipping Ltd. non è altro che la
nuova denominazione sociale della società fittiziamente
trasferitasi; b)che dunque legittimamente l’istanza è
stata proposta nei confronti dell’unica società
esistente, Silver s.r.l. -ora Silver Shipping Ltd.- e
ad essa notificata presso la sede estera eletta a

7

.

seguito del fittizio trasferimento; c)che, quanto al
decorso, al momento della declaratoria del fallimento,
del termine annuale previsto dall’art.10 comma l
L.Fall. decorrente dalla cancellazione della società

trasferimento della sede all’estero non può essere
equiparata alla cancellazione per compimento della
liquidazione della società stessa, alla quale
l’art.2495 comma 2 cod.civ. fa seguire l’estinzione
della persona giuridica, estinzione che del resto la
stessa Silver Shipping Ltd. esclude; d)che pertanto non
può nella specie applicarsi il richiamato disposto
dell’art.10 comma 2 L.Fall., tenendo anche presente che
si tratta di società esistente ma non iscritta; né
peraltro il termine previsto da tale norma potrebbe
farsi decorrere dalla eventuale cessazione di fatto
dello svolgimento dell’attività sociale, il cui
accertamento è nella specie del tutto irrilevante;
e)che del pari prive di fondamento sono le doglianze
concernenti la violazione degli artt.6 e 5 L.Fall.
atteso che, sotto il primo profilo relativo alla
legittimazione all’istanza, il credito affermato
dall’I.P.S.E.MA. -che non spetta al tribunale in sede
di istruttoria prefallimentare accertare- risulta
tutt’altro che sfornito di prova, alla luce dei
8

dal Registro Imprese, la cancellazione per

documenti prodotti e dello stesso bilancio di Silver
s.r.l. relativo all’esercizio 2004 (ultimo depositato),
e sotto il secondo profilo lo stato di insolvenza di
Silver s.r.1., già emergente dal suddetto ultimo

della società e le perdite costantemente presenti a
partire dall’esercizio 2001, trova conferma sia nel
tentativo di sottrarsi, attraverso il fittizio
trasferimento

delle

all’adempimento

all’estero,

obbligazioni contratte, sia nelle risultanze del
fascicolo fallimentare, dal quale emerge che, a fronte
di domande di insinuazione di crediti per oltre C 13
milioni, la procedura è totalmente priva di attivo.
6.

Avverso tale sentenza hanno proposto distinti

ricorsi Silver s.r.l. e Silver Shipping Ltd. -entrambe
rappresentate da Anna Maria Ballinari-, ai quali
resiste

con

distinti

I.P.S.E.MA.

controricorsi

L’intimata curatela non ha svolto difese. Silver s.r.l.
e Silver Shipping Ltd. hanno depositato memorie
illustrative.
Motivi della decisione
7.

Deve

innanzitutto,

a

norma

dell’art.335

cod.proc.civ., provvedersi alla riunione dei due
ricorsi proposti avverso la stessa sentenza.

9

bilancio dal quale risultava lo squilibrio finanziario

8.

Nei diciannove motivi nei quali si articola il

– ricorso principale di Silver s.r.l. -sei dei quali
risultano sostanzialmente riprodotti nel ricorso
incidentale di Silver Shipping Ltd.- vengono poste

sentenza impugnata sarebbe nulla, o in subordine
avrebbe violato il disposto dell’art.386 cod.proc.civ.,
perché avrebbe ritenuto che i presupposti di fatto
assunti dalle Sezioni Unite al solo fine della
pronuncia di regolamento preventivo di giurisdizione
facciano stato nel giudizio di merito (motivo n.2
Silver, n.1 Silver Shipping), anche nei confronti di
Silver s.r.l. che non sarebbe stata parte del
regolamento stesso (motivo n.1 Silver).

8.2.

La

sentenza impugnata sarebbe insufficientemente motivata
sulla giuridica identificabilità di Silver s.r.l. con
Silver Shipping Ltd. (motivi nn.3 e 4 Silver, nn.2 e 3
Silver Shipping), e quindi anche sulla inesistenza di
domanda di fallimento -oltre che sulla mancanza di
convocazione nel relativo procedimento prefallimentaredi Silver s.r.1., costituenti peraltro ragioni di
nullità della sentenza emessa nei suoi confronti
(motivi n.5 e 6 Silver).

8.3.

La sentenza impugnata,

ritenendo non applicabile nella specie il disposto
10

alcune questioni che di seguito si riassumono. 8.1. La

dell’art.10

comma

primo

1.fall.

nonostante

l’intervenuta cancellazione di Silver s.r.l. dal
Registro delle imprese, avrebbe violato non solo tale
norma ma anche l’art.2495 cod.civ. (perché a tale

persona giuridica), l’art.2191 cod.civ. (perché non
compete al giudice adito con istanza di fallimento
dichiarare illegittima o illecita la cancellazione
stessa), gli artt.2463 e 2331 cod.civ. nella parte in
cui la Corte di merito ha dichiarato che Silver s.r.l.
sarebbe, in quanto esistente ma non iscritta, una
società irregolare (motivi 7, 8, 9, 10 Silver, 4, 5, 6
Silver Shipping).

8.4.

La Corte di merito avrebbe poi

omesso di pronunciarsi, o in subordine avrebbe omesso o
insufficientemente motivato, sul difetto in Silver
s.r.l. della qualità di imprenditore commerciale,
quantomeno a far data dalla sua cancellazione dal
Registro imprese; ed avrebbe violato gli artt. 1 e 10
1.fall. ritenendo che la stessa fosse assoggettabile a
fallimento anche dopo la cessazione dell’esercizio
dell’impresa senza limiti di tempo (motivi 11, 12, 13
Silver).

8.5.

Inoltre la sentenza impugnata sarebbe

nulla, in relazione al disposto degli artt.6 1.fall. e
2697 cod.civ. -o comunque erronea per violazione di

11

cancellazione dovrebbe seguire l’estinzione della

tali norme-, per aver ritenuto I.P.S.E.MA. creditore
legittimato all’istanza di fallimento in difetto di
prova piena del credito, almeno nell’an (motivi 14 e 15
Silver).

8.6.

Infine la sentenza avrebbe

stato di insolvenza di Silver s.r.1., nonostante
l’assenza di protesti o procedure esecutive nei suoi
confronti e pur dovendo ritenersi che il trasferimento
all’estero, in quanto fittizio, non impedisse azioni di
recupero (motivi 16, 17, 19 Silver); sarebbe inoltre
affetta da nullità per avere, in violazione degli
artt.24 Cost., 183 e 359 cod.proc.civ., acquisito il
fascicolo fallimentare ed utilizzato i suoi atti senza
consentire ai reclamanti l’esame dello stesso (motivo
18 Silver).
9.

Ritiene il Collegio che entrambi i ricorsi -la cui

stretta connessione ne giustifica l’esame congiuntosono privi di fondamento, anche se la motivazione in
diritto della sentenza impugnata -il cui dispositivo è
conforme a diritto- richiede, a norma dell’art.384
comma quarto cod.proc.civ., le correzioni o
precisazioni che risulteranno dalla esposizione che
segue.

12

insufficientemente motivato sulla sussistenza dello

10. Le questioni poste dai primi tredici motivi del
ricorso di Silver s.r.1., e da tutti i motivi del
ricorso incidentale di Silver Schipping Ltd., dipendono
in buona parte dalla sola questione riassunta sopra al

più volte di pronunciarsi (cfr.part.: S.U.n.5945/13;
Sez.1 n.18944/05; S.U.n.1244/04), precisando in sintesi
come: a) il trasferimento della sede sociale all’estero
non fa venir meno la “continuità” giuridica della
società trasferita (al cui cambiamento di denominazione
sociale non può dunque ricollegarsi un mutamento di
identità), almeno nelle ipotesi nelle quali la legge
applicabile nella nuova sede concordi con il
determinarsi di tale effetto; b)una di queste ipotesi è
per l’appunto ravvisabile nel trasferimento della sede
sociale nelle Isole Vergini Britanniche, con assunzione
da parte della società trasferita (come nella specie
risulta avvenuto per la Silver Shipping Ltd.:
cfr.ricorso della stessa, pag.21, ove è trascritto il
certificato di iscrizione nel Registro Imprese delle
Isole Vergini) dello “status” di International Business
Company con nuova denominazione, atteso che la legge
ivi applicabile prevede, in tale situazione, la
“continuità” del nuovo ente rispetto a quello

13

punto 2.2. Sulla quale questa Corte ha già avuto modo

”originario”; c)da tale continuità, che trova conferma
anche negli artt.2437 comma l lett.c) e 2473 comma l
del nostro codice civile, deriva anche che la
cancellazione della società dal Registro Imprese

legale all’estero non fa decorrere il termine annuale
per la dichiarazione di fallimento previsto dall’art.10
comma 1 1.fall., che, conformemente alla sua

ratio,

trova applicazione nei casi nei quali la cancellazione
dal Registro imprese sia stata operata sul presupposto
della cessazione dell’attività (come quando giunge a
compimento il procedimento di liquidazione a norma
dell’art.2495 cod.civ. nel testo novellato dal
D.Lgs.n.6/03, che in tal caso dalla cancellazione fa
derivare l’effetto estintivo dell’ente), mentre la
cancellazione per dichiarato trasferimento all’estero
della società presuppone per l’appunto -a prescindere
dal carattere fittizio di tale dichiarazione di
trasferimento- il contrario, che cioè la società
continui a svolgere la propria attività
imprenditoriale, sia pure in altro stato.
11. Il Collegio ritiene di dare continuità a tale
orientamento,

espresso in fattispecie del tutto

sovrapponibili a quella qui in esame, non offrendo

14

italiano in conseguenza del trasferimento della sede

l’esame dei motivi di ricorso elementi che ne
giustifichino un mutamento.
Stabilito pertanto che il trasferimento della sede
della società all’estero, a prescindere dal suo

questione relativa alla persistenza della giurisdizione
italiana), non comporta l’estinzione dell’ente e quindi
-sempre che, come nella specie risulta peraltro
indiscusso, l’ordinamento dello stato ricevente non
ponga regole diverse- non fa venir meno la “continuità”
giuridica della società trasferita, ne deriva
l’infondatezza delle questioni poste dai primi tredici
motivi del ricorso principale e da tutti i motivi del
ricorso incidentale, giacchè: a)trattandosi, nonostante
la diversità di denominazione e di “status” giuridico,
dello stesso ente, legittimamente l’istanza è stata
proposta (ed il procedimento si è svolto) nei confronti
dell’unica società esistente e ad essa notificata
presso la sede estera eletta a seguito del
trasferimento; b)poiché la cancellazione di tale
società dal Registro imprese italiano, avvenuta in
conseguenza del dichiarato trasferimento all’estero -a
prescindere dal carattere fittizio di tale
dichiarazione, e quindi anche dalla adozione, o non,
del procedimento previsto dall’art.2191 cod.civ. per
15

carattere fittizio (che rileva ai fini della distinta

procedere alla cancellazione della cancellazione dal
Registro italiano-, non ha prodotto l’effetto della
estinzione della persona giuridica, va esclusa
l’applicabilità nella specie del termine annuale per la

12.

Quanto alla legittimazione del creditore istante

I.P.S.E.MA., la sentenza impugnata non si discosta dal
consolidato orientamento di questa Corte (cfr.da ultimo
S.U.23.1.2013 n.1521; Sez.6/1 n.3472/11) secondo cui
l’art.6 1.fall. (come novellato dal D.Lgs.n.5/06),
laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato su
istanza di uno o più creditori, non presuppone un
definitivo accertamento in sede giudiziale, né quindi
un credito certo, liquido ed esigibile risultante da
titolo esecutivo, essendo viceversa sufficiente a tal
fine un accertamento incidentale da parte del giudice
all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione
dell’istante. Accertamento incidentale del quale la
sentenza ha dato conto, richiamando il contenuto di
alcuni documenti, tra i quali l’ultimo bilancio
depositato della Silver s.r.l. I rilievi che la
ricorrente principale esprime in ordine all’efficacia
probatoria di tali documenti sono inammissibili, in
quanto, da un lato, si mostrano non coerenti con la

16

dichiarazione di fallimento posto dall’art.10 1.fall.

denuncia di un’erronea ricognizione del disposto delle
norme indicate in ricorso (ciò vale sia per l’art.6
1.fall., per quanto detto, sia per l’art.2697 cod.civ.,
che regola la distribuzione tra le parti dell’onere

dall’altro attengono in effetti al merito della
valutazione riservata alla Corte distrettuale, e quindi
esulano dalla verifica di legittimità da compiersi in
questa sede.
13.

Inapprezzabili si mostrano infine le critiche

contenute nel ricorso principale nei riguardi della
articolata motivazione espressa dalla Corte di merito
in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza
della società ricorrente. Da un lato, la ricorrente
deduce l’omessa considerazione di elementi di fatto
(assenza di protesti o di procedure esecutive)
inidonei, di per sé stessi, a condurre a diverse
conclusioni sulla insolvenza della società. Dall’altro,
espone argomentazioni a sostegno di una pretesa
illogicità

di

talune

valutazioni

della

Corte

territoriale, argomentazioni che -ove non si risolvono
in una sostanziale richiesta inammissibile di riesame
del merito- si mostrano non meritevoli di condivisione.
La Corte territoriale ha invero compiuto l’esame di una

17

della prova, non la valutazione delle prove offerte),

serie di elementi che, valutati nel loro insieme, ha
ritenuto sintomatici dello stato di insolvenza: dal
notevole squilibrio finanziario risultante dall’ultimo
bilancio depositato, coerente con le risultanze della

compiuta e con l’assenza di attivo (che ben possono
costituire oggetto di esame da parte del giudice del
reclamo:cfr. tra molte: Cass.n.5215/08; n.4727/04),
alla stessa circostanza del fittizio trasferimento
all’estero al solo fine di sottrarsi alle proprie
responsabilità (secondo l’accertamento di fatto
compiuto in sede di regolamento preventivo di
giurisdizione, che fa stato in questo giudizio:
cfr.Cass.n.1399/09). Un esame che appare, nel suo
insieme, non privo di logica e di coerenza.
14. Il rigetto di entrambi i ricorsi si impone dunque,
con quanto ne consegue in ordine all’onere delle spese,
che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e
condanna ciascuno dei ricorrenti al rimborso in favore
di I.P.S.E.MA. delle spese di questo giudizio di
cassazione, in C 8.200,00 -di cui C 8.000 per compensooltre accessori di legge per ciascuno.

18

verifica fallimentare del passivo nel frattempo

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione,
il 31 ottobre 2013.

a

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