Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15079 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. III, 31/05/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 31/05/2021), n.15079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1500/2018 proposto da:

La Roccia S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica,

elettivamente domiciliato in Roma, alla via Carducci n. 30, presso

lo studio dell’avvocato Tilli Letizia, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Teti Laura;

– ricorrente –

contro

F.V., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria civile

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato

Angiolelli Dante;

– controricorrente –

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/01/2021 dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva

quanto segue.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I) A seguito di opposizione proposta dalla S.r.l. la Roccia avverso il precetto notificatole dall’ingegnere F.V., per il pagamento del residuo credito di Euro centoventisettemilatrecentottantuno e settantatre centesimi, il Tribunale di Pescara ha ritenuto che il compenso di Euro duecentomila ancora dovuto dalla Roccia S.r.l. all’ingegnere F., in forza di contratto d’opera tra dette parti concluso (e rimasto parzialmente inadempiuto), dovesse essere maggiorato di I.V.A. e dell’importo per la Cassa professionale ingeneri.

I.1) La Corte di Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 1267 del 30/06/2017 ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara.

1.2) Avverso la sentenza d’appello ricorre, con atto affidato a due motivi, la S.r.l. la Roccia.

I.3) Resiste con controricorso F.V..

I.4) Il P.G. non ha depositato conclusioni.

I.5) Il controricorrente ha fatto pervenire memoria, mediante posta elettronica certificata, nel termine di dieci giorni antecedenti l’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

II) Il ricorso censura come segue la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila.

II.1) Il primo motivo è per violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 112,132 e 474 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4; ed espone che il titolo esecutivo non comprendeva anche gli importi per IVA e CPA e comunque il titolo era stato pronunciato per attività non tipica della figura professionale dell’ingegnere (e precisamente per servizi di consulenza ai fini della ricerca di finanziamenti presso banche).

II.2) Il secondo mezzo è per nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 2 e violazione e (o) falsa applicazione della normativa in materia di imposte e contributi per la copertura previdenziale, e segnatamente della normativa in materia di imposte e contributi per la copertura previdenziale alla Inarcassa e del D.P.R. n. 328 del 2001, art. 46; ed afferma che” non basta a renderla assoggettabile a contribuzione previdenziale la mera natura di opera intellettuale della prestazione dedotta in contratto e a carico dell’ingegnere F..

II.1.1) Il primo motivo è infondato: la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato l’impostazione decisoria del Tribunale che aveva proceduto a un’interpretazione extratestuale del titolo giudiziale, del tutto compatibile con la natura di accessorio per legge (ex lege) delle ulteriori prestazioni ricondotte all’oggetto della condanna.

Questa Corte ha, oramai da tempo, affermato che è possibile procedere ad integrazione del titolo esecutivo mediante dati ricavabili da altri atti e documenti, purchè adeguatamente introdotti in causa. Sul punto si richiama la giurisprudenza nomofilattica a partire dal 2012 (Sez. U. n. 11066 del 02/07/2012 Rv. 622929 – 01, alla quale sono seguite Cass. n. 09161 del 16/04/2013 Rv. 625825 – 01; Cass. n. 13811 del 31/05/2013 Rv. 626724 – 01; Cass. n. 23159 del 31/10/2014 Rv. 633259 – 01; Cass. n. 22457 del 27/09/2017 Rv. 645770 – 01; Cass. n. 10806 del 05/06/2020 Rv. 658033 – 02).

Nel caso di specie la sentenza in scrutinio ha ritenuto correttamente effettuata l’integrazione del titolo, a sua volta costituito da una sentenza del Tribunale di Pescara (la n. 1225 del 09/09/2014), in quanto il compenso riconosciuto al F., determinato in Euro duecentomila, era relativo non solo alla ricerca di finanziamenti in favore della S.r.l. la Roccia presso le banche, ma “s’inseriva in un incarico più ampio, che comprendeva anche la progettazione e la realizzazione dell’opera, per cui quella ricerca era funzionalmente legata all’attività propria dell’ingegnere”. La Corte territoriale ha, quindi, tratto la conclusione che la somma liquidata nella suddetta sentenza del Tribunale di Pescara del 2014 doveva essere maggiorata di IVA e Cassa previdenza ingegneri; e ciò a prescindere dal fatto che il detto titolo giudiziale non ne facesse menzione.

II.1.2) Il secondo motivo non appare adeguatamente posto nelle fasi di merito, o, quantomeno in ricorso non è adeguatamente indicato dove e quando le censure in esso esposte siano state portate alla cognizione dei giudizi di merito e, pertanto, si appalesa inammissibile.

Il mezzo è, in ogni caso, infondato.

La giurisprudenza di questa Corte, in tema di contribuzione previdenziale1 ha da tempo affermato che essa è dovuta anche con riferimento ad attività non rientranti nello specifico ambito professionale del soggetto incaricato di una determinata prestazione in base a specifica previsione contrattuale (Cass. n. 20670 del 25/10/2004 Rv. 579146 – 01): “Nell’ipotesi di redditi promiscui, l’imponibile, ai fini dei contributi INARCASSA, va verificato alla stregua del parametro della connessione fra l’attività (da cui il reddito deriva) e le conoscenze professionali, con giudizio di fatto insindacabile dal giudice di legittimità, se adeguatamente motivato. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto l’attività di consulente finanziario, consistente nel curare pratiche di finanziamento CEE per attività agricole, industriali, commerciali, alberghiere, con particolare riguardo al settore energetico, connessa alle conoscenze professionali dell’ingegnere)” e (Cass. n. 14684 del 29/08/2012 Rv. 623724 – 01): “In tema di previdenza di ingegneri e architetti, l’imponibile contributivo va determinato alla stregua dell’oggettiva riconducibilità alla professione dell’attività concreta, ancorchè questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscono sull’esercizio dell’attività. La limitazione dell’imponibile contributivo ai soli redditi da attività professionali tipiche non trova fondamento nell’art. 7 della L. n. 1395 del 1923 e del R.D. n. 2537 del 1925, artt. 51, 52 e 53, che riguardano soltanto la ripartizione di competenze tra ingegneri e architetti, mentre della L. n. 6 del 1981, art. 21, stabilisce unicamente che l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che aveva incluso nell’imponibile contributivo di un ingegnere elettronico i redditi a lui derivati dalle attività di consulente nell’elaborazione dati e di amministratore di una società automobilistica)”.

III) Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

IV) Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.

V) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 5.600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

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