Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15079 del 21/07/2016

Cassazione civile sez. lav., 21/07/2016, (ud. 21/04/2016, dep. 21/07/2016), n.15079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5858-2011 proposto da:

G.D.A. MARMI & GRANITI SRL, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato

RICCARDO CHILOSI, che la rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato GIANDOMENICO

CATALANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LORELLA FRASCONA’, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 656/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 13/10/2010 R.G.N. 630/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato CATALANO GIANDOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 14.10.2010, la Corte d’appello di Genova confermava la statuizione di prime cure che aveva rigettato le impugnative proposte da GDA Marmi e Graniti s.r.l. avverso il verbale ispettivo e la successiva cartella esattoriale con cui l’INAIL le aveva richiesto il pagamento di differenze sui premi corrisposti nel 2002, sul presupposto che il ciclo produttivo aziendale, avente ad oggetto l’attività di segagione di blocchi di marmo e di lavorazione in laboratorio delle lastre ricavate dai blocchi, andasse complessivamente classificato nell’ambito nella voce di tariffa n. 7261, invece che differenziato tra la voce anzidetta e quella n. 7262, a seconda che riguardasse l’attività della segheria o del laboratorio.

Contro questa sentenza ricorre GDA Marmi e Graniti s.r.l., affidandosi a due motivi. Resiste l’INAIL con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del T.U. n. 1124 del 1965, artt. 1 e 4, nonchè del D.M. 12 dicembre 2000, artt. 4, 5 e 6, per avere la Corte di merito ritenuto che il ciclo produttivo dell’azienda fosse unitario e dovesse essere classificato sotto la voce di tariffa n. 7261.

Il motivo è infondato.

Giova premettere che, secondo quanto recentemente ribadito da questa Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 25020 del 2014), il T.U. n. 1124 del 1965, art. 40, comma 1, prevede che le tariffe dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le relative modalità di applicazione sono approvate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale su delibera dell’INAIL. In attuazione di tale norma, le tariffe sono state approvate, per quanto qui rileva, con D.M. 12 dicembre 2000, recante non soltanto le tabelle di classificazione delle diverse lavorazioni, con i corrispondenti tassi di tariffa, ma altresì le disposizioni sulle “Modalità per l’applicazione delle tariffe” (c.d. M.A.T.), i cui cardini fondamentali, per quanto qui rileva, possono così riassumersi: a) “le tariffe dei premi sono ordinate secondo una classificazione tecnica di lavorazioni divise in dieci grandi gruppi, di norma articolati in gruppi, sottogruppi e voci” (D.M. 12 dicembre 2000, art. 1, comma 2,cit.); b) “agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perchè sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purchè svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l’attività principale, ancorchè siano effettuate in luoghi diversi” (art. 4 D.M. cit.); c) “le lavorazioni sono classificate, secondo i criteri indicati nell’art. 4, alla corrispondente voce della tariffa relativa alla gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro” (art. 5, comma 1 D.M. cit.); d) “qualora nella voce di tariffa sia indicato il prodotto della lavorazione, la relativa classificazione non si applica alla costruzione delle singole parti componenti effettuata a sè stante come lavorazione principale”, dovendosi piuttosto far riferimento “alla voce prevista per quest’ultima” (art. 5, comma 3 D.M. cit.); e) “se un datore di lavoro esercita un’attività complessa, articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa…” (art. 6, comma 1 D.M. cit.).

Ciò posto, la questione che si pone al Collegio concerne le modalità di inquadramento di imprese che, come la ricorrente, esercitino tanto l’attività di segagione di blocchi di marmo quanto quella di successiva lavorazione in laboratorio delle lastre ricavate dai blocchi.

Al riguardo, sebbene la previsione di due distinte voci di tariffa per la “Produzione di manufatti o semilavorati a partire da blocchi di cava” e la “Produzione di manufatti a partire da lastre o altri semilavorati” possa indurre l’interprete a ritenere che il caso di specie ricada nell’orbita del D.M. 12 dicembre 2000, art. 6 per modo che dovrebbe applicarsi per ciascuna lavorazione la corrispondente voce di tariffa, non può non rilevarsi che la lavorazione descritta nella voce di tariffa n. 7261 è tale da includere nella sua orbita anche quella descritta nella voce di tariffa n. 7262: posto che la locuzione “manufatti” ricorre anche nella voce n. 7261, è evidente che il regolamento ministeriale ha voluto considerare in quest’ultima anche le attività di trasformazione che, dal semilavorato consistente in lastre et similia, pervengano alla realizzazione di un prodotto finito, indipendentemente dal modo in cui dette attività sono concretamente poste in essere. E se così è, manca in radice la possibilità di configurare due distinte lavorazioni rispetto alle imprese che, come l’odierna ricorrente, esercitino la “produzione di manufatti o semilavorati a partire da blocchi di cava”, perchè l’attività di trasformazione del semilavorato concorre, D.M. 12 dicembre 2000, ex art. 4, a determinare “il ciclo di operazioni necessario perchè sia realizzato quanto… descritto” nella lavorazione di cui alla voce n. 7261.

Detto altrimenti, poichè nella voce di tariffa n. 7261 le diverse operazioni in cui è possibile scomporre concettualmente la lavorazione sono ordinate finalisticamente al risultato finale della lavorazione stessa, costituito dalla “produzione del manufatto”, non è possibile estrapolare dal complessivo contesto i suoi singoli cicli, prescindendo dalla lavorazione principale alla quale essi sono finalizzati (arg. ex Cass. n. 1277 del 2000). Nè rileva in contrario il D.M. 12 dicembre 2000, art. 5 secondo il quale, come già ricordato, “qualora nella voce di tariffa sia indicato il prodotto della lavorazione, la relativa classificazione non si applica alla costruzione delle singole parti componenti effettuata a sè stante come lavorazione principale”: l’art. 5 cit. disciplina infatti il caso, speculare al presente, in cui sia possibile individuare come “lavorazione principale” la costruzione di singole parti componenti di un prodotto finito e si tratti di lavorazioni non espressamente previste in tariffa (così Cass. n. 14674 del 2000), e non può trovare applicazione al caso di specie, in cui non vi sono particolari componenti concepibili come “lavorazione principale” per essere stata la lavorazione configurata dalla voce di tariffa come ciclo unitario che include il prodotto finito.

Così ricostruita la portata precettiva della voce di tariffa n. 7261, può senz’altro convenirsi con l’Istituto controricorrente nel rilievo secondo cui la suddivisione tra le voci nn. 7261 e 7262 trova la sua genesi nella necessità di distinguere tra le attività industriali di serie, svolte con impiego prevalente di mezzi meccanici, e quelle svolte con prevalente carattere artigianale o intendimento artistico: risulta infatti dalle Istruzione Tecniche per l’applicazione della Tariffa INAIL (le cui indicazioni, pur ponendosi su un piano differente da quello propriamente normativo, rilevano ai fini dell’interpretazione del regolamento recante le modalità di applicazione della tariffa: v. in tal senso Cass. nn. 22724 del 2013 e 10207 del 2000) che le due voci sono state separate attraverso una dizione che tiene conto del ciclo tecnologico, il quale, se viene svolto a partire da blocchi di cava, rientra nella previsione della voce n. 7261, mentre, se procede a partire da lastre o altri semilavorati, ricade nell’ambito della voce n. 7262. Con la conseguenza che, comprendendo l’attività di cui alla voce n. 7261 anche quella della voce n. 7262, qualora un’azienda effettui la segagione e la successiva lavorazione di blocchi di cava andrà classificata alla sola voce n. 7261, ancorchè le diverse fasi operative vengano attuate in reparti distinti.

Mette conto, da ultimo, chiarire che la soluzione prospettata non impinge contro il principio secondo cui la disciplina legale del rapporto assicurativo INAIL è ispirata alla necessaria corrispondenza tra l’entità del premio pagato dal datore di lavoro e l’esposizione del lavoratore allo specifico rischio proprio della lavorazione effettuata, giacchè su codesto rapporto esercita notevole influenza il principio di mutualità tra le imprese assicuranti, nell’ottica di salvaguardare l’equilibrio finanziario dell’Istituto assicuratore (cfr., per tutte, Cass. S.U. 7853 del 2001), e ciò può legittimamente indurre il regolamento a classificare diversamente lavorazioni analoghe a seconda che s’inseriscano o meno in un ciclo produttivo più ampio, ferma restando, nel primo caso, la necessità di calcolare il tasso previsto per il ciclo lavorativo complessivamente considerato in modo da tener conto dell’eventuale minore rischiosità delle specifiche lavorazioni che ne fanno parte.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale valorizzato, ai fini dell’inquadramento dell’azienda nella voce di tariffa n. 7261, la circostanza di fatto dell’adibizione dei lavoratori a mansioni proprie dell’una e dell’altra fase del ciclo produttivo, che sarebbe emersa dalle dichiarazioni da loro rese nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.

Il motivo è inammissibile. La motivazione della sentenza impugnata è incentrata sulla necessità di classificare sotto la voce di tariffa n. 7261 le imprese che, come la ricorrente, adottino una struttura produttiva verticale mercè la quale dal blocco di marmo si pervenga al prodotto finito, mentre le considerazioni circa la difficoltà pratica di collocare i lavoratori all’interno dell’una o dell’altra fase del ciclo e la concreta possibilità di adibizione a mansioni promiscue (che, a giudizio della Corte di merito, emergerebbe nel caso di specie dalle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso delle operazioni di consulenza) sono semplicemente strumentali rispetto al fine di avvalorare l’interpretazione prescelta del dato normativo di riferimento. Conseguentemente, non può che darsi continuità al principio secondo cui la proposizione con il ricorso per cassazione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del motivo di ricorso, non potendo quest’ultimo essere configurato quale impugnazione rispettosa del canone di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 (v. in tal senso Cass. n. 17125 del 2007).

Il ricorso, pertanto, va conclusivamente rigettato. La complessità e novità della questione costituiscono giusto motivo per compensare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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