Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15079 del 19/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2017, (ud. 13/03/2017, dep.19/06/2017),  n. 15079

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1266-2016 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROMEO ROMEI

27, presso lo studio dell’avvocato BEATRICE AURELI, rappresentata e

difeso dagli avvocati ENRICO EDOARDO ANGELO CANEPA e BIANCA

INNOCENTI;

– ricorrente –

contro

D.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VELLETRI 35,

presso lo studio dell’avvocato MARSILIO CASALE, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE MARIA MUSCOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 109/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 04/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO P.

LAMORGESE.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

F.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’impugnata sentenza che le aveva addebitato la separazione personale dal coniuge D.R., per avere intrattenuto una relazione extraconiugale e abbandonato la residenza familiare senza il consenso di lui, non essendovi prova – ad avviso della Corte di merito – della pregressa intollerabilità della convivenza, ma solo di una certa “stanchezza” della moglie verso la vita coniugale.

L’unico motivo di ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata ha deciso in senso conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l’allontanamento dalla residenza familiare, ove attuato senza il consenso dell’altro coniuge, a meno che sia avvenuto per giusta causa, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale che dà luogo necessariamente a cessazione della convivenza ed è conseguentemente causa di addebito della separazione (Cass. n. 25663/2014); l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale richiede comunque la prova, da parte di chi richiede l’addebito, del nesso di causalità con l’intollerabilità della convivenza (Cass. n. 2059/2012), prova che può essere data anche in via presuntiva. A quest’ultimo riguardo, l’apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione adeguata (v. Cass. n. 18074/2014). Inoltre, la critica circa la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (sull’addebito della separazione) è preclusa, alla luce del novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass., sez. un., n. 8053/2014).

Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3200,00, oltre Euro 100,00 per esborsi.

Doppio contributo a carico della ricorrente, come per legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017

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