Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15079 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 07/07/2011), n.15079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere dei

Mellini 24, presso l’avv. MUSSARI Francesco Saverio, che con l’avv.

Gianluigi Matta lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Fallimento Officine Meccaniche di Musso Armando & C. s.a.s.

in

persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Condotti

91, presso l’avv. PAPPALARDO Marisa, che con l’avv. Danilo Rosso lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 229 del

12.2.2010.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 26.5.2011 dal

Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Roberto Termini su delega dell’avv. Pappalardo per il

fallimento;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’infondatezza del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il relatore designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. osservava quanto segue: ” B.D. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso il fallimento Officine Meccaniche Musso s.a.s. di Musso Armando & C., avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Torino aveva rigettato l’impugnazione contro la decisione con cui il giudice di primo grado aveva accolto la domanda revocatoria L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 1, avente ad oggetto il trasferimento di proprietà di un immobile.

In particolare, la Corte non aveva ammesso la prova testimoniale richiesta dall’appellante, aveva ritenuto inefficace e comunque irrilevante la rinuncia alla servitù di passaggio da parte del proprietario, aveva giudicato esistente la denunciata sproporzione fra il prezzo ed il valore del bene in questione, aveva infine ritenuto provata la consapevolezza dello stato di insolvenza del venditore da parte dell’acquirente dell’immobile.

Con i motivi di impugnazione B. ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, rispettivamente: 1) per la mancata ammissione della prova testimoniale; 2) per l’omessa considerazione dell’incidenza della rinuncia alla servitù sul valore dell’immobile;

3) per l’automatica riconducibilità della sproporzione ad una differenza di valore apprezzata nella misura del 31%; 4) per l’affermata esistenza della scientia decoctionis.

Ciò premesso, il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio ritenendolo manifestamente infondato in quanto:

1) il secondo capitolo (assenza di trascrizioni pregiudizievoli sui beni da acquistare, p. 7 del ricorso) è del tutto irrilevante, mentre il primo (assenza di protesti) non vale di per se a dare dimostrazione dell’assunto del ricorrente e risulta pertanto ininfluente sulla decisione; 2) la rinuncia alla servitù (indipendentemente dalla sua opponibilità al fallimento) è analogamente irrilevante, poichè comunque intervenuta dopo la stipulazione dell’atto, al quale; occorre viceversa fare riferimento al fine di stabilire la congruità o meno del prezzo di vendita; 3) si tratta di valutazione di merito effettuata in sintonia con i parametri risultanti dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui lei sproporzione è ravvisabile quando la differenza fra valore e prezzo superi il 25%; 4) anche a tale; proposito si rileva che si tratta di valutazione di merito, con l’ulteriore considerazione che comunque sarebbe stato onere del B. dare dimostrazione della mancata conoscenza dello stato di insolvenza del venditore”.

Tali rilievi sono stati contrastati dal ricorrente con memoria, con la quale ne è stata sostenuta l’erroneità in ragione delle seguenti considerazioni: l’espletamento della richiesta prova testimoniale sarebbe influente sulla decisione, poichè idonea a dare dimostrazione della mancata conoscenza dell’insolvenza del venditore da parte dell’acquirente; a torto era stata ritenuta irrilevante la rinunzia alla servitù; la prova che il 25% fosse “il limite massimo di scarto tra prezzo e valore spettava al curatore, che non ha neppure offerto di provarla o di dedurla”.

Ritiene tuttavia il Collegio che siano condivisibili le conclusioni del relatore e che su di esse non abbiano incidenza le questioni prospettate con la memoria, quanto al primo punto, poichè la Corte di appello ha ritenuto che la “scientia decoctionis” fosse desumibile da una serie di elementi (più precisamente otto elencati alle pp. 26, 27), sicchè l’espletamento della prova non consentirebbe comunque un diverso esito della lite; quanto al secondo, poichè la sproporzione fra prezzo e valore va valutata con riferimento all’oggetto del negozio e alla situazione all’epoca esistente; quanto al terzo, poichè l’apprezzamento della sproporzione è rimessa al giudice del merito, che l’ha ritenuta sussistente sulla base di una motivazione immune da. vizi logici, applicando i parametri risultanti dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA