Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15079 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 15079 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 11437-2008 proposto da:
FOZZI GIANFRANCO, cf FZZGFR50E25H118F, elettivamente
domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo
studio dell’avvocato TEDESCHINI FEDERICO, che lo
rappresenta

e

difende

unitamente

all’avvocato

MUSUMECI TOTI SALVATORE giusta procura speciale
2014

nùtarile in atti
– ricorrenti –

1599
contro

WERUSKA & JOEL S.R.L.,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

Data pubblicazione: 02/07/2014

in ROMA, VIA VALLISNERI 11, presso lo studio
dell’avvocato PACIFICI PAOLO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati RODELLA DANIELA,
CERESA ALBERTO giusta delega in atti
– controricorrente

D’APPELLO di TORINO, depositata il 15/10/2007 R.G.N.
1511/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/05/2014 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito

l’Avvocato CONTICIANI

PAOLA per delega

TEDESCHINI FEDERICO;
udito l’Avvocato PACIFICI PAOLO
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 1142/2007 della CORTE

Rg n 11437/2008

Fozzi Gianfranco / Weruska & Joel srl

Svolgimento del processo
Con sentenza del 15/10/2007 la Corte d’appello di Torino , in parziale riforma della sentenza del
Tribunale, ha respinto la domanda di Gianfranco Fozzi , dirigente presso la soc Weruska & Joel srl
dimessosi con lettera del 15/5/2000, volta ad ottenere il riconoscimento che le dimissioni erano
avvenute per giusta causa con conseguente condanna della datrice di lavoro a restituire l’indennità
di preavviso nonché a pagare l’indennità supplementare.

precisare successivamente le motivazioni; che con lettera del 24 maggio 2000 la datrice di lavoro,
preso atto delle dimissioni, aveva ricordato al Fozzi l’obbligo di dare il preavviso di quattro mesi;
che con lettera del 1 giugno 2000 il lavoratore aveva comunicato le dimissioni per giusta causa (
stante l’impossibilità di continuare a lavorare anche per il breve periodo di preavviso a causa delle
condizioni lavorative di totale isolamento, coronamento delle vessazioni accresciutesi nel tempo).
La Corte territoriale ha rilevato che con la prima lettera del 15/5/2000 il Fozzi aveva comunicato le
dimissioni senza invocare la giusta causa ( la quale in base al CCNL doveva essere comunicata
formalmente e in immediata reazione a fatti imputabili all’azienda ) ; che il Fozzi tuttavia aveva
continuato a lavorare e ciò in contrasto con l’invocazione di una giusta causa e che con la
successiva lettera del 1/6/00 il dirigente non avrebbe potuto modificare la natura delle dimissioni
essendo la precedente lettera già produttiva di effetti.
La Corte inoltre ha confermato il rigetto delle altre domande proposte dal Fozzi ed in particolare
quella di pagamento del premio annuo non essendo stati raggiunti gli obiettivi che ,anche se definiti
irraggiungibili, non avrebbero potuto comportare il diritto al premio ; di rimborso integrale delle
spese di trasloco ,mancando la prova di un accordo in tal senso ; di risarcimento del danno
biologico in assenza di prova dell’osservanza di un orario particolarmente usurante e
dell’imposizione dello stesso da parte del datore di lavoro tenuto conto che il Fozzi era dirigente.
Infme, la Corte ha confermato il rigetto della domanda di condanna al pagamento delle differenze
retributiva per “allineamento alla retribuzione dell’impiegato meglio retribuito”, nel caso tale
impiegato Ministeri, ex art 5 ceni dirigenti. Ha rilevato , infatti, che il dipendente Ministeri
rientrava nel personale di alta e particolare specializzazione che secondo il CCNL era escluso da
qualsiasi confronto.
Avverso la sentenza ricorre in cassazione il Fozzi formulando quattro motivi.
Resiste la società depositando controricorso.
Motivi della decisione

1

/5-(

, La Corte ha esposto che il Fozzi aveva comunicato le dimissioni in data 15/5/00 riservandosi di

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’ art 2119 cc , dell’ art 2 L. n
604/1966, dell’art 32 del CCNL . Censura la sentenza nella parte in cui ha negato che le dimissioni
fossero per giusta causa affermando che la lettera del 15/5/ non invocava la giusta causa e che
tale lettera era già produttiva di effetti .
Rileva che invece sul lavoratore non gravava l’obbligo di immediata qualificazione del recesso per
giusta causa e di comunicazione delle ragioni delle dimissioni come invece era necessario per il
datore di lavoro ai sensi dell’ art 2 L n 604/1965.

comunicazioni del 15 maggio e del 1 giugno . La Corte ritenendo che la prima lettera fosse già
produttiva di effetti e che le due lettere non costituissero un’unica manifestazione di volontà non ha
dato spiegazione della seconda lettera affermando apoditticamente che essa non poteva modificare
le dimissioni già presentate che non erano per giusta causa .
Con il terzo motivo denuncia violazione dell’ art 2119 cc nella parte in cui la Corte afferma
l’incompatibilità tra la prosecuzione del rapporto nel periodo compreso tra la comunicazione del
16/5 e quella successiva e la volontà del dirigente di dimettersi per giusta causa.
Le censure ,congiuntamente esaminate stante la loro connessione, sono infondate.
La sentenza impugnata appare adeguatamente motivata, priva di difetti logici o contraddizioni, oltre
che immune da errori di diritto. La Corte d’Appello ha valutato correttamente il comportamento
delle parti con giudizio immune da vizi che investendo una questione di merito sfuggono al
sindacato della Cassazione.
In particolare la Corte territoriale ha rilevato che con la lettera del lettera del 15/5 il ricorrente si era
limitato a comunicare le dimissioni ; che dopo tale lettera aveva continuato a lavorare ; che con
lettera del 24/5/2000 la società gli aveva ricordato l’obbligo del preavviso di quattro mesi e che
solo con la successiva lettera del 1/6 il Fozzi aveva dichiarato di volersi dimettere per giusta causa.
La Corte ha, quindi, ritenuto che le dimissioni, quale atto unilaterale recettizio che non richiedono
motivazione e che producono effetto dal momento in cui sono comunicate al datore di lavoro ,
erano state portate a conoscenza del datore di lavoro con la prima lettera producendo il
conseguente effetto e che non essendo in detta lettera richiamata la giusta causa, ma anzi avendo
anche il Fozzi continuato a lavorare in contrasto con l’invocazione di una giusta causa , la
successiva lettera non avrebbe potuto modificare la natura delle dimissioni.
Sulla base di tali elementi probatori deve affermarsi che 1′ interpretazione delle lettere e del
comportamento del lavoratore, determinanti una valutazione in fatto da parte del giudice di merito
, è logica e non meritevole di censure.

2

Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione circa la valutazione delle due

Si deve rilevare, inoltre, che pur non essendo il lavoratore subordinato (qual è anche il dirigente)
che recede dal contratto condizionato ad alcuna formalità di comunicazione della giusta causa, e in
particolare all’esplicazione contestuale, o pressoché immediata, rispetto al recesso delle ragioni
delle dimissioni, atteso che le formalità di cui all’art. 2 della legge n. 604 del 1966 concernono
soltanto il recesso del datore di lavoro, ciò, peraltro, non toglie che non si possa prescindere dalla
manifestazione della volontà di dimettersi per giusta causa e che la mancata manifestazione
immediata della giusta causa possa acquistare rilievo negativo, nel senso di far escludere quel

nn3898/1999 , Cass. n 23455/2004) .
Nel caso in esame la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che tale collegamento non
sussistesse essendo stata comunicata la decisione del lavoratore di dimettersi per giusta causa solo
dopo la lettera del 15/5/2000 di dimissioni e la lettera del datore di lavoro del 24/5/00 che
prendendo atto delle dimissioni ricordava l’obbligo del preavviso di quattro mesi .Solo a seguito di
tale missiva il Fozzi ha ritenuto di comunicare le dimissioni attraverso un maldestro tentativo di
sottrarsi all’obbligo del preavviso
Quanto all’incompatibilità tra la prosecuzione dell’attività lavorativa da parte del Fozzi e le
dimissioni per giusta causa costituisce valutazione in fatto rimessa al giudice di merito che ha
tenuto conto anche della norma di cui all’ art 32 del CCNL secondo cui la giusta causa deve essere”
formalmente allegata e specificata, in immediata reazione ai fatti imputabili all’azienda”.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’ art 5 del CCNL dirigenti secondo
cui la retribuzione del dirigente non potrà essere inferiore alla retribuzione del quadro o
dell’impiegato meglio retribuito appartenente alla stessa azienda.
La Corte ha rilevato che la norma citata esclude da qualsiasi confronto o rapporto le retribuzioni
dei produttori e dei viaggiatori nonché del personale di alta o particolare specializzazione e che,
pertanto, non avrebbe potuto essere presa a confronto la retribuzione dell’impiegato Ministeri che
rientrava in tale ultima categoria in quanto direttore dei sistemi informativi
Il ricorrente non censura in modo specifico detta affermazione della Corte ma pone il diverso
problema se debba farsi riferimento alla retribuzione tabellare o a quella di fatto percepita.
Il motivo, pertanto, non appare decisivo non essendo censurata anche la diversa ratio posta a
fondamento della decisione della Corte territoriale. Deve rilevarsi, infatti, che qualora la decisione
impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni , tra loro distinte ed autonome e singolarmente
idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico , l’omessa impugnazione di tutte le rationes
decidendi rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di
doglianza , in quanto queste ultime, quand’anche fondate , non potrebbero comunque, condurre,
3

rapporto di causalità che deve esistere fra giusta causa e recesso ( cfr Cass n 1434/1993,

stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate , all’annullamento della decisione stessa (
cfr ex plurimis, le sentenze n 389 e 13070 del 2007, 3386 e 22753 del 2011, 2108 del 2012).
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente a
pagare le spese del presente giudizio.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in
€100,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Roma 7/5/2014

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