Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15078 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 21/07/2016, (ud. 21/04/2016, dep. 21/07/2016), n.15078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3368-2011 proposto da:

T.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SANTE

ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati MAURO RICCI, SERGIO PREDEN, CLEMENTINA PULLI, ANTONELLA

PATTERI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1257/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 21/10/2010 R.G.N. 9/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 21.10.2010, la Corte d’appello di Firenze, in riforma della statuizione di prime cure, dichiarava inammissibile per intervenuta decadenza la domanda presentata da T.G. per ottenere la rivalutazione contributiva L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8.

La Corte, in particolare, riteneva applicabile l’istituto della decadenza benchè nel caso di specie non si controvertesse ancora della prestazione pensionistica, avendo l’assistito presentato la domanda solo ai fini della futura ed eventuale pensione, e negava all’uopo alcun rilievo anche alla successiva domanda proposta dall’assistito in epoca posteriore alla modifica della disciplina del beneficio della rivalutazione contributiva disposta dalla L. n. 350 del 2003, art. 3.

Contro questa sentenza propone ricorso T.G., affidandosi a due motivi. Resiste l’INPS con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

Con il primo motivo, il ricorrente denunzia violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 per avere la Corte di merito ritenuto applicabile l’istituto della decadenza anche all’ipotesi in cui non si controverta di prestazioni previdenziali, bensì soltanto del beneficio della rivalutazione dei contributi utili ai fini di una futura ed eventuale pensione.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione del medesimo D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 per avere la Corte territoriale ritenuto che, ai fini dell’ottenimento del beneficio richiesto, non potesse giovare l’ulteriore domanda amministrativa presentata successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina dettata per la rivalutazione dei contributi dalla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, nonostante il D.L. n. 103 del 1991, art. 6 (conv. con L. n. 166 del 1991), stabilisca che la decadenza comporta l’estinzione dei ratei pregressi e non di quelli successivi.

Entrambi i motivi sono infondati. Circa il primo, vale ricordare che si è ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la decadenza dall’azione giudiziaria prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 trova applicazione anche alle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione, in ragione dell’ampio riferimento contenuto nella norma alle “controversie in materia di trattamenti pensionistici” (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 7934 del 2014 e 13398 del 2016). Quanto al secondo motivo, è sufficiente richiamare l’ulteriore e parimenti consolidato principio secondo cui la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione: a ciascun lavoratore esposto all’amianto si applica invero un unico regime dei benefici contributivi, non due, ed è dunque rispetto all’unico regime applicabile che va riguardata la questione della decadenza o meno dalla domanda intentata per conseguirlo (così da ult. Cass. n. 4707 del 2016), tanto più che, diversamente argomentando, verrebbe ad essere frustrata la finalità dell’istituto, che è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l’erogazione di spese gravanti sul bilancio dell’ente previdenziale (cfr. da ult. Cass. n. 311 del 2016).

Il ricorso, pertanto, va rigettato. Tenuto conto che il duplice orientamento ricordato si è consolidato in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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