Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15078 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 15/07/2020), n.15078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6525-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSA ZINE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA GIUSEPPINA DI BLASI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3319/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata

l’01/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, di accoglimento dell’appello del contribuente D.M.S. avverso una sentenza della CTP di Catania, che aveva rigettato la sua domanda, intesa ad ottenere rimborso IRAP anni 2004, 2005, 2006 e 2007.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto il contribuente, per provare il proprio diritto al rimborso IRAP, avrebbe dovuto produrre le dichiarazioni dei redditi per i periodi dal 2004 al 2007 e, se avesse prodotto dette dichiarazioni, sarebbe emerso che l’attività era stata esercitata dal contribuente sotto forma di impresa familiare; e, secondo la giurisprudenza di legittimità, la gestione di attività economica sotto forma di impresa familiare era sintomatica dello svolgimento di un’attività autonomamente organizzata, con conseguente applicabilità dell’IRAP;

che il contribuente si è costituito con controricorso;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è inammissibile;

che, invero, secondo l’Agenzia ricorrente, il contribuente non avrebbe avuto potuto ottenere il chiesto rimborso dell’IRAP per gli anni 2004-2007, per avere egli svolto la sua attività professionale (rappresentante di materie agricole) tramite un’impresa familiare, e quindi con modalità tali da escludere la possibilità di essere esonerato dal versamento dell’IRAP; non risulta tuttavia che la questione sia stata sollevata innanzi alla CTR; e, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 16742 del 2005; Cass. n. 2038 del 2019), i motivi del ricorso per cassazione devono necessariamente investire questioni che siano state già trattate nel corso del giudizio di secondo grado e non possono riguardare nuove questioni di diritto, qualora esse postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito e tali da andare oltre i limiti funzionali del giudizio di legittimità; ne consegue pertanto che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, era onere dell’Agenzia ricorrente indicare come e quando il fatto storico di cui sopra (svolgimento da parte del contribuente dell’attività di rappresentante di materie agricole in forma di impresa familiare) fosse stato rappresentato innanzi alla CTR ed avesse formato oggetto di discussione processuale fra le parti in quella sede; il che la ricorrente non ha fatto, in tal modo violando altresì il principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, di cui al citato art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6; che, pertanto, il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate va dichiarato inammissibile, con sua condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate come in dispositivo; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate in Euro 4.000,00, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 15 luglio 2020

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