Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15077 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 22/06/2010), n.15077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 30176/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 566/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 19/09/07,

depositata il 22/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di B.M. (che è rimasto intimato) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di atto di contestazione in relazione alla annotazione e contabilizzazione di fatture inesistenti), la C.T.R. Lazio confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso del contribuente) rilevando che le deduzioni dell’Ufficio dovevano essere disattese in quanto fondate su semplici presunzioni che non avevano trovato riscontro in sede penale, posto che nei confronti del contribuente era stata emessa sentenza di non luogo a procedere in relazione alla contestata utilizzazione di fatture inesistenti.

Il primo motivo di ricorso (col quale si deduce violazione dell’art. 654 c.p.p., per aver ritenuto sfornita di elementi di prova la pretesa fiscale sulla base del mero riferimento ad una sentenza di non luogo a procedere emessa nei confronti del contribuente) è manifestamente fondato.

Infatti, premesso che l’effetto vincolante del giudicato penale, già previsto dal D.L. n. 429 del 1981, art. 12, convertito, con modificazioni, in L. n. 516 del 1982 (e abrogato dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 25, comma 1, lett. d), riguardava solamente le sentenze pronunciate in seguito a giudizio (sempre che l’amministrazione finanziaria fosse stata messa in grado di partecipare a detto giudizio) ed era limitato ai fatti materiali accertati in quella sede, senza estendersi alle sentenze istruttorie di proscioglimento (v. Cass. n. 586 del 2006), trattandosi di provvedimenti per i quali non si è verificata la condizione della pronuncia a seguito di dibattimento e che, perciò, non possono considerarsi irrevocabili (v. Cass. n. 16768 del 2006), deve in ogni caso rilevarsi che attualmente, in seguito alla richiamata modifica, anche la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula “perchè il fatto non sussiste”, non spiega automaticamente efficacia di giudicato, ancorchè i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente (v. Cass. n. 5720 del 2007).

Il secondo motivo (col quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21 e 54, per avere i giudici d’appello onerato l’amministrazione della prova della inesistenza delle operazioni fatturate senza la previa necessaria verifica della validità degli indizi offerti dall’Ufficio) risulta, nei termini che seguono, manifestamente fondato, posto che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, se vero che, qualora sia contestata la deducibilità dei costi documentati da fatture relative ad operazioni asseritamene inesistenti, l’onere di fornire la prova che l’operazione rappresentata dalla fattura non è stata mai posta in essere incombe all’Amministrazione finanziaria la quale adduca la falsità del documento, è pur vero che tale onere può essere adempiuto anche solo attraverso presunzioni semplici (v.

tra le altre Cass. n. 1023 del 2008), onde i giudici d’appello avrebbero dovuto esaminare la prova presuntiva offerta dall’amministrazione senza limitarsi ad affermare che l’accertamento fondava su semplici presunzioni.

I primi due motivi di ricorso devono essere pertanto accolti, con assorbimento dei successivi, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione C.T.R. Lazio.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

 

 

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