Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15077 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 21/07/2016, (ud. 21/04/2016, dep. 21/07/2016), n.15077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2854-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati MAURO RICCI, ANTONELLA PATTERI, SERGIO FREDEN, CLEMENTINA

PULLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 584/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 25/01/2010 R.G.N. 1294/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;

udito l’Avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 25.1.2010, la Corte d’appello di Bologna confermava la statuizione del Tribunale di Ravenna che aveva accertato il diritto di L.A. alla rivalutazione contributiva L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8, per il periodo compreso tra il 1976 e il 1992. La Corte, per quel che qui interessa, riconosceva il diritto in questione nonostante che il CTU avesse affermato che, nel periodo compreso tra il 1976 e il 1987, l’assistito fosse rimasto esposto ai valori-soglia di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24 solo in termini di discreta probabilità, quantificata in un intervallo tra il 55% e il 65%, e confermava l’impugnata sentenza anche nella parte in cui aveva riconosciuto il beneficio de quo fino al 1992, benchè la consulenza tecnica avesse accertato l’esposizione rilevante solo fino al 1987.

Avverso questa sentenza ricorre l’INPS con due motivi di ricorso, illustrati con memoria. Resiste L.A. con controricorso, nel quale tra l’altro eccepisce l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso per essere intervenuto il giudicato interno sulla questione oggetto di censura.

Diritto

Con il primo motivo, l’Istituto ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, nonchè insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte di merito affermato il diritto dell’assistito al beneficio della rivalutazione contributiva nonostante che la relazione di consulenza avesse acclarato che, nel periodo 1976-1987, questi fosse stato esposto ai valori-soglia di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24 solo in termini di “discreta” (e non di “elevata”) probabilità, quantificata in un intervallo compreso tra il 55% e il 65%.

Con il secondo motivo, l’Istituto ricorrente lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per giudizio, per avere la Corte territoriale confermato la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva attribuito il coefficiente moltiplicatore al montante dei contributi versati dal 1976 al 1992, nonostante che la relazione peritale avesse accertato che l’esposizione si fosse protratta fino al 1987.

Detto che su quest’ultimo profilo il controricorrente ha eccepito il giudicato interno, per non essere stata la questione della durata dell’esposizione sollevata in grado di appello, il primo motivo è fondato. Questa Corte di legittimità, in analoghe controversie, ha già fissato il principio secondo cui il fatto costitutivo del diritto alla rivalutazione contributiva non si identifica con la mera durata ultradecennale di una attività lavorativa svolta in un luogo di lavoro in cui sia presente l’amianto, bensì con l’esposizione del lavoratore al rischio di ammalarsi a causa dell’inspirazione, per oltre un decennio, di fibre di amianto presenti in quel luogo in quantità superiore ai valori limite prescritti dalla normativa di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24 derivandone la conseguenza che l’accertamento giudiziale della semplice durata di quell’attività senza l’accertamento del rischio effettivo (da intendersi raggiunto in presenza di un elevato grado di probabilità di esposizione all’amianto in misura superiore alle soglie previste dalla legge), non costituisce, di per sè, ragione di riconoscimento del diritto al beneficio contributivo (cfr. tra le tante Cass. nn. 4363 del 2009 e 18274 del 2010).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata, richiamandosi alla consulenza tecnica di ufficio, ha ritenuto raggiunta la prova dell’esposizione qualificata sulla base di una valutazione “discretamente probabile” del livello di pericolosità, quantificata, come dianzi ricordato, in un intervallo compreso tra il 55% e il 65%. Ma una valutazione siffatta non è punto soddisfacente, atteso che la prova di una esposizione “qualificata” al rischio amianto dovrebbe intendersi raggiunta solo in presenza di un “elevato grado di probabilità” di esposizione in misura superiore alle soglie previste dalla legge (cfr. in tal senso Cass. n. 4579 del 2012). Di conseguenza, assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da L.A..

Tenuto conto che il superiore principio di diritto è stato compiutamente elaborato solo successivamente alla pronuncia impugnata, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da L.A.. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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